VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in
particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10;
VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il
decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e
l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle
relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24
ottobre 2000);
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000);
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN),
reso nell’adunanza del 28 luglio 2000;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari (CNSU), reso nelle adunanze del 13 e 14 luglio 2000;
VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato
della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati,
resi rispettivamente il 12 ottobre 2000 e l'11 ottobre 2000;
CONSIDERATO che con la dichiarazione solennemente
sottoscritta a Bologna il 19 giugno 1999 dall'Italia e da altri ventotto Paesi si è convenuto di adottare:
a) "un sistema di titoli di semplice leggibilità e
comparabilità al fine di favorire la immediata idoneità all'impiego dei
cittadini europei e la competitività internazionale del sistema europeo
dell'istruzione superiore";
b) "un sistema fondato su due cicli principali,
rispettivamente di primo e secondo livello" in sequenzialità tra di
loro;
CONSIDERATO che tra le classi dei corsi di laurea
specialistica, di cui agli allegati, sono ricompresi i corsi di laurea
specialistica in farmacia (classe n. 14/S), in medicina e chirurgia (classe n.
46/S), in medicina veterinaria (classe n. 47/S), in odontoiatria e protesi
dentaria (classe n. 52/S), regolati da direttive dell'Unione Europea, che non
prevedono per tali corsi titoli universitari di primo livello;
CONSIDERATA la necessità di dare piena ed integrale
attuazione all’articolo 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo
la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per
assicurare un più proficuo rapporto con la società ed il sistema
produttivo;
RITENUTO di accogliere le sole condizioni concordemente poste
dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;
RITENUTO, in conformità a tale indirizzo, di procedere ad una
redazione del testo dell'articolato secondo criteri di omogeneità rispetto
all'articolato del decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
RITENUTO di assumere, in via di principio, a fondamento della
stesura dei singoli allegati le proposte
formulate dal CUN, in considerazione del carattere tecnico dell'organo, del
grado di elevata specializzazione dei titoli di studio e della organicità del
parere offerto;
RITENUTO di non accogliere la proposta del CUN sulle classi
delle lauree specialistiche in storia, non sostenuta in modo condizionante da
entrambe le competenti commissioni parlamentari, la quale prospetta una
bipartizione della materia storica in una classe di storia antica e in una
classe di storia medievale, moderna e contemporanea, non corrispondente
all'attuale orientamento internazionale verso la specializzazione della
ricerca storica;
RITENUTO, nei limiti consentiti dalle esigenze poste dalla
natura dei saperi, di accogliere la segnalazione del CNSU in ordine alla necessità di realizzare una maggiore
armonizzazione della misura dei crediti riferibili alla prova finale;
RITENUTO che tra le finalizzazioni professionali sia
opportuno non menzionare l'attività di docenza, né i riferimenti agli
ordinamenti professionali, dovendo essere le relative materie definite
in altra sede;
RITENUTO che ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e degli articoli 11 e 12 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5 del sopra citato
decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativa alla previsione da parte dei
regolamenti didattici di ateneo di eventuali integrazioni dei curricula, non
può comunque prescindere dalla specifica disciplina recata in materia
dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
DECRETA
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di
laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 104.
2. Le università procedono all'istituzione dei corsi di
laurea specialistica individuando le classi di appartenenza ai sensi
dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio,
sono redatti in conformità alle disposizioni del citato decreto ministeriale e
del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. I corsi di laurea
specialistica si svolgono nelle facoltà.
2. Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli corsi di laurea specialistica
possono essere realizzati con il concorso di più facoltà della stessa
università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo
che ne disciplinano il funzionamento, nonché con il concorso di più atenei, ai
sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509.
Art. 3
1. Le competenti strutture
didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio,
l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
secondo criteri di stretta funzionalità
con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in
cui, per i corsi di laurea specialistica delle classi linguistiche, la tesi è
redatta in lingua straniera.
Art. 4
1. Per ogni corso di laurea
specialistica i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti
assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle
previste nelle lettere a), b), c) dell’articolo 10, comma 1, del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il
settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo
ambito disciplinare, in conformità agli allegati al presente
decreto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero
di crediti da assegnare a settori scientifico-disciplinari ricompresi in
ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato
nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti,
qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari
per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi
crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di
studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti,
funzionali alla specificità del corso stesso, ai
quali riservare un numero adeguato di crediti. I regolamenti didattici possono
disporre l’impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti
disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto
dei criteri di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera c).
Art. 5
1. I regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea
specialistica fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per
l'ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli
6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509. Eventuali integrazioni curricolari devono essere
realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al
seguente comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di
verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini
dell'ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6,
comma 2; 11, comma 7, lettera e), del predetto de
creto ministeriale.
Art. 6
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea
specialistica corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
Art. 7
1. Le università rilasciano i titoli di laurea specialistica
con la denominazione della classe di appart
enenza e del corso di laurea
specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, assicurando che la denominazione di
quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso
stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei
corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei
relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti
o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
Art. 8
1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di
studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore
dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i
medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea specialistica
di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in
termini di crediti formativi universitari le attività formativ
e
previste dagli ordinamenti didattici vigenti.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di
controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.