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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2761 |
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
E PER LO SPETTACOLO E LO SPORT
(VELTRONI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)
CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(BERLINGUER)
CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)
E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI
REGIONALI
(BASSANINI)
Disciplina delle società e associazioni sportive
dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva
Presentato il 26 novembre 1996
Scheda lavori preparatori
Atto parlamentare: C. 2761
(Fase iter Camera: 1^ lettura)
Disciplina delle societa' e associazioni sportive dilentattistiche e degli enti di promozione sportiva
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Avvertenza: |
quando si consultano i testi dei documenti (stampati, resoconti, leggi, ecc...) si apre una nuova sessione di ricerca che occorre chiudere per ritornare alla scheda dei lavori preparatori |
Parte I: Documenti
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Stampati |
Note |
Scheda lavori preparatori |
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iniz. Gov. pres. il 26/11/96 |
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C. 2761, C. 769, C. 1776, C. 2489, C. 2739, C. 3607, C. 3912 |
progetti concorrenti |
C. 2761, C. 769, C. 1776, C. 2489, C. 2739, C. 3607, C. 3912 |
Parte II: Lavori in Commissione
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Sede |
Commissione |
Date e bollettino |
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Referente |
VII Cultura |
20.5.97 (boll. n. 168, pagg. 85-90) |
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VII Cultura (rinvio) |
28.5.97 (boll. n. 174, pagg. 93-94) |
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VII Cultura (rinvio) |
4.6.97 (boll. n. 178, pagg. 67-68) |
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VII Cultura |
11.6.97 (boll. n. 182, pagg. 73-76) |
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VII Cultura |
25.6.97 (boll. n. 191, pagg. 64-67) |
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VII Cultura |
2.7.97 (boll. n. 196, pagg. 87-88) |
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VII Cultura |
17.3.98 (boll. n. 322, pagg. 46-49) |
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VII Cultura (testi) |
17.3.98 (boll. n. 322, pagg. 50-56) |
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VII Cultura |
26.3.98 (boll. n. 329, pagg. 112-115) |
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VII Cultura (testi) |
26.3.98 (boll. n. 329, pagg. 118-134) |
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Fine scheda lavori preparatori |
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PROGETTO DI LEGGE - N. 2761
Onorevoli Deputati! - Con il disegno di legge recante "Disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva", il Governo intende disciplinare a livello primario - con ciò accogliendo inviti che da tempo provengono dal mondo dello sport - il fenomeno dell'associazionismo nello sport dilettantistico, con la finalità di dare un quadro giuridico certo ad una realtà di notevoli dimensioni nel nostro Paese.
Pertanto, si è, per un verso, preso atto di una realtà esistente che merita una propria regolamentazione, per altro verso si è predisposto un intervento normativo che, mediante un quadro di certezze giuridiche, consente allo sport dilettantistico di diffondersi e svolgere a pieno la propria indiscutibile funzione di utilità sociale.
Il disegno di legge presenta le seguenti linee principali:
a) ruolo centrale dell'atto di riconoscimento ai fini sportivi, che il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sulla base di criteri predefiniti, rilascia alle società ed associazioni sportive;
b) valorizzazione del ruolo sociale nella propria comunità delle società ed associazioni sportive, mediante la previsione di forme di collaborazione con enti locali ed istituzioni scolastiche, finalizzate alla gestione degli impianti sportivi esistenti;
c) ausilio alle società e associazioni sportive mediante l'istituzione di un fondo per la prestazione di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, miglioramento ed acquisto di impianti sportivi, da parte dei predetti enti sportivi;
d) richiamo del regime tributario previsto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
e) riconoscimento e regolamentazione del ruolo degli enti di promozione sportiva, nella promozione di organizzazione di attività fisico-sportive.
Si illustra, di seguito, il contenuto del disegno di legge; il testo è diviso in tre capi, dei quali il primo (articoli 1-7) è dedicato all'ordinamento delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
L'articolo 1 detta la definizione di società e associazioni sportive, come disciplinate dalla nuova normativa, nonché di attività sportiva dilettantistica, intesa come attività sportiva, esercitata in forma competitiva o meno, che sia organizzata senza scopo di lucro.
La norma riconosce alle società sportive dilettantistiche funzioni di utilità sociale e perciò ne garantisce l'autonomia e ne consente lo sviluppo.
L'articolo 2 assoggetta gli enti sportivi a norme e consuetudini vigenti in materia di sport, e, ove non diversamente previsto, alle disposizioni del codice civile; definisce, inoltre, ed individua le forme giuridiche che essi possono assumere: associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile; associazione con personalità giuridica; società cooperativa a responsabilità limitata; società a responsabilità limitata; società per azioni.
La norma detta poi i contenuti essenziali dell'atto costitutivo e dello statuto delle società: in particolare, lo scopo sociale deve essere rappresentato in via esclusiva dallo svolgimento di attività sportiva; deve espressamente escludersi ogni scopo di lucro e, contestualmente, prevedersi il reinvestimento di eventuali utili nella società o associazione; in caso di scioglimento, va disposta la devoluzione dell'intero patrimonio a fini sportivi, dedotto il capitale versato se l'ente è costituito in forma di società.
In ogni caso, lo statuto deve conformarsi alle norme e direttive del CONI, del Comitato internazionale olimpico (CIO) e delle federazioni sportive internazionali.
L'articolo 3 regola la definizione ed il significato dell'atto di riconoscimento ai fini sportivi, disciplinato, quanto ai criteri e modalità per il rilascio, con deliberazione dello stesso CONI approvata dall'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro delle finanze.
Il riconoscimento ai fini sportivi, di competenza del CONI, è condizione per il godimento dei benefìci previsti dal capo II della legge.
L'articolo 4 disciplina le modalità di affiliazione delle società e associazioni sportive alle federazioni sportive nazionali del CONI o agli enti di promozione sportiva. Nel caso in cui ne sussistano le condizioni, l'affiliazione comporta anche il riconoscimento ai fini sportivi, alla cui adozione possono in tal caso provvedere, su delega del CONI, la federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva che ha proceduto all'affiliazione.
L'articolo 5 istituisce e regola il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI; l'iscrizione nel registro ha luogo di ufficio a seguito del riconoscimento ai fini sportivi.
Con l'articolo 6 viene delegata l'adozione del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica agli enti sportivi dilettantistici, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, alla regione nella quale il soggetto richiedente ha sede; la regione interessata è tenuta a comunicare al CONI i decreti di riconoscimento adottati.
L'articolo 7 disciplina le ipotesi di commissariamento, per il caso di irregolare funzionamento della società o associazione sportiva dilettantistica, nonché il procedimento di liquidazione che è avviato su ricorso della federazione sportiva nazionale o dell'ente di promozione sportiva cui la società è affiliata, ovvero del CONI per soggetti non affiliati, innanzi al tribunale competente, nel caso di gravi irregolarità di gestione; all'esito della liquidazione, l'eventuale residuo attivo viene assegnato al CONI, che lo destina al Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 10.
In caso di grave insolvenza, di revoca di riconoscimento ai fini sportivi e di messa in liquidazione, l'Autorità di governo competente in materia di sport può disporre, su conforme proposta del CONI, l'inibizione a ricoprire cariche sportive per un periodo non superiore a dieci anni, nei confronti degli amministratori delle società o associazioni sportive dilettantistiche.
Il capo II (articoli 8-11) è dedicato alle attività delle società o associazioni sportive dilettantistiche.
L'articolo 8 consente agli enti territoriali di affidare in gestione i propri impianti sportivi a società o associazioni sportive, anche mediante la costituzione, insieme ad una o più società o associazioni sportive dilettantistiche, di società miste di capitali.
Tale gestione può riguardare anche palestre, aree di gioco ed impianti sportivi scolastici ed universitari, ed anche in tal caso la gestione è disposta e regolata da apposite convenzioni con i rispettivi soggetti proprietari, con cui possono anche prevedersi forme di assistenza allo svolgimento dell'attività sportiva degli studenti da parte della società o associazione sportiva dilettantistica convenzionata.
Con l'articolo 9 si consente ai soggetti forniti di titolo di studio per l'insegnamento dell'educazione fisica, che siano dipendenti pubblici, di prestare la propria attività a titolo gratuito in favore delle società o associazioni sportive, previa comunicazione alla propria amministrazione e fermo il rispetto degli obblighi di servizio.
L'articolo 10 istituisce un Fondo di garanzia per la prestazione di garanzia, sussidiaria a quella ipotecaria, per i mutui relativi alla costruzione, all'acquisto e al miglioramento di impianti sportivi, da parte di società o associazioni dilettantistiche.
Il Fondo, regolato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, è gestito gratuitamente dall'Istituto per il credito sportivo ed è amministrato da un apposito comitato, di cui sono regolate la composizione e le competenze essenziali.
Il Fondo è alimentato, oltre che dagli utili netti derivanti dalla sua gestione: dal fondo di garanzia già esistente presso l'Istituto per il credito sportivo; dal 10 per cento degli utili netti di esercizio annuale del medesimo Istituto; dal versamento annuale, da parte del CONI, di una somma non superiore allo 0,20 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici ad esso riservati; dal 15 per cento del Fondo speciale dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza; dallo 0,20 per cento dell'importo delle garanzie concesse, versato da parte delle società e associazioni dilettantistiche beneficiarie. Si tratta, come è evidente, di fonti di alimentazione che non comportano ulteriori oneri essendo conseguenza di una mera allocazione di somme già esistenti ovvero, in un caso, poste a carico degli stessi soggetti beneficiari.
L'articolo 11 richiama l'applicazione per le società e associazioni dilettantistiche del regime tributario previsto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, tra le quali gli enti sportivi dilettantistici vanno fatti rientrare.
Il capo III (articoli 12-15) disciplina gli enti di promozione sportiva.
L'articolo 12 detta la definizione di ente di promozione sportiva per le associazioni, di rilievo nazionale, che abbiano per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, anche competitive.
L'articolo 13 dispone le condizioni per il riconoscimento della qualifica di ente di promozione sportiva, atto di competenza del Consiglio nazionale del CONI; tali condizioni privilegiano la diffusione territoriale nazionale degli enti (in almeno quindici regioni e settanta province), il numero delle società o associazioni affiliate (non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila), il consolidamento della loro attività (che deve essere svolta da almeno tre anni).
In via transitoria, la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta di ufficio alle associazioni già in possesso di tale riconoscimento, secondo la attuale disciplina sportiva.
La sussistenza dei requisiti richiesti è soggetta a verifica biennale, con possibilità di revoca del riconoscimento a cura del CONI, verifica alla quale saranno sottoposti anche i soggetti riconosciuti ex lege in via transitoria (che, quindi, dovranno in ogni caso possedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, i requisiti da questa richiesti).
L'articolo 14 individua le modalità di finanziamento degli enti, per i quali si prevede un contributo annuale del CONI in misura complessivamente non inferiore all'1,50 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici; con apposito regolamento del CONI, approvato dall'Autorità di governo competente in materia di sport, adottato anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono determinati i criteri generali della ripartizione dei contributi medesimi. Tali criteri devono tenere conto della consistenza organizzativa e dell'attività svolta dagli enti di promozione.
L'articolo 15 dispone la presentazione annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo degli enti di promozione al CONI, che provvede alla loro approvazione; il CONI esercita il controllo generale sulla attività degli enti di promozione sportiva, e se accerta irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti a finalità di promozione sportiva, adotta i provvedimenti necessari in relazione alla gravità dei fatti, ivi compresa la revoca del riconoscimento di ente di promozione sportiva.
PROGETTO DI LEGGE - N. 2761
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO DELLE SOCIETA'
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Art. 1.
(Società e associazioni
sportive dilettantistiche).
1. Sono definite società o associazioni sportive dilettantistiche, ai fini della presente legge, i soggetti riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che abbiano per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, nonché di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, e che non inquadrino atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Sono definite attività sportive dilettantistiche tutte le attività sportive, esercitate in forma competitiva o meno, che siano organizzate senza scopo di lucro.
3. Lo Stato riconosce alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, quali soggetti essenziali della vita sportiva, la funzione di utilità sociale connessa alle finalità di promozione umana e di progresso civile, ne garantisce l'autonomia e ne consente lo sviluppo.
Art. 2.
(Disciplina delle società e associazioni sportive
dilettantistiche).
1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini vigenti in materia di sport.
2. La denominazione in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "società sportiva dilettantistica" ovvero di "associazione sportiva dilettantistica". Di questa può tuttavia farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'ente, solo dopo il riconoscimento ai fini sportivi previsto dall'articolo 3.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere costituiti in una delle seguenti forme:
a) associazione non riconosciuta, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione con personalità giuridica;
c) società cooperativa a responsabilità limitata;
d) società a responsabilità limitata;
e) società per azioni.
4. L'atto costitutivo e lo statuto devono in ogni caso prevedere:
a) la denominazione e la sede sociale;
b) le generalità dei soci o associati;
c) lo scopo o l'oggetto sociale, che deve essere conforme alle disposizioni della presente legge, e deve essere in ogni caso rappresentato in via esclusiva dallo svolgimento di attività sportiva;
d) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale, con espressa esclusione di ogni scopo di lucro;
e) nel caso delle associazioni, le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;
f) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società o associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;
g) l'indicazione del numero e delle persone degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza legale;
h) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive e la gratuità del loro ufficio;
i) il collegio sindacale, nei casi previsti dal codice civile;
l) la devoluzione a fini sportivi, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio, dedotto il capitale versato se l'ente è costituito in forma di società.
5. Lo statuto deve essere in ogni caso ispirato al principio di democrazia interna. Esso deve altresì conformarsi alle norme e direttive del CONI, del Comitato internazionale olimpico (CIO) e delle federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.
6. In quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile e di attuazione del medesimo.
Art. 3.
(Riconoscimento ai fini sportivi).
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, sono riconosciuti ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
2. Il Consiglio nazionale del CONI determina i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi, con deliberazione adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvata entro trenta giorni dalla sua ricezione dall'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro delle finanze.
3. Il riconoscimento ai fini sportivi è condizione per l'applicazione delle disposizioni del capo II della presente legge.
Art. 4.
(Affiliazione).
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono presentare domanda di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali del CONI o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
2. La federazione o l'ente di promozione provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, verificando la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'ordinamento sportivo e della presente legge, nonché il rispetto delle modalità determinate dal CONI, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Il provvedimento è comunicato al richiedente.
3. Contro il diniego pronunciato dalla federazione sportiva nazionale, è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Salvo rinuncia espressa del richiedente, l'affiliazione comporta il riconoscimento ai fini sportivi di cui all'articolo 3. L'atto di riconoscimento è adottato, su delega del CONI, dalla federazione sportiva nazionale o dall'ente di promozione sportiva che ha proceduto all'affiliazione ed è comunicato al CONI.
5. Se riscontra la mancanza di taluna delle condizioni richieste, il CONI annulla l'atto di riconoscimento, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'affiliazione.
Art. 5.
(Registro delle società e associazioni sportive
dilettantistiche).
1. Presso il CONI è istituito un registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, distinto nelle seguenti sezioni:
a) sezione delle associazioni non riconosciute;
b) sezione delle associazioni riconosciute;
c) sezione delle società cooperative a responsabilità limitata;
d) sezione delle società sportive per azioni ed a responsabilità limitata.
2. L'iscrizione ha luogo di ufficio a seguito del riconoscimento ai fini sportivi, previsto dagli articoli 3 e 4.
3. Le modalità di iscrizione e di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, di comunicazione delle variazioni dei dati e di cancellazione dei medesimi sono determinate con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI, ed approvata dall'Autorità di governo competente in materia di sport, nei termini indicati dall'articolo 3, comma 2.
Art. 6.
(Personalità giuridica).
1. L'adozione del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica in favore degli enti sportivi dilettantistici, che ne abbiano fatto richiesta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del codice civile, è delegata alla regione nel cui territorio il richiedente ha sede. Le regioni comunicano al CONI i decreti di riconoscimento adottati.
Art. 7.
(Commissariamento e liquidazione).
1. In caso di irregolare funzione della società o associazione sportiva dilettantistica, la federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva, cui la società o associazione è affiliata, ovvero il CONI, per le società o associazioni non affiliate, possono nominare un commissario, determinandone i poteri e la durata dell'incarico, che comunque non può essere superiore ad un anno.
2. Nei confronti delle associazioni non riconosciute, ove ricorrano casi di irregolare funzionamento, la nomina del commissario può essere disposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, allorché le irregolarità siano segnalate da almeno un terzo degli associati.
3. Nel caso di gravi irregolarità di gestione, la federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva cui la società è affiliata, ovvero il CONI, se si tratta di società o associazione non affiliate, possono chiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società o associazione sportiva dilettantistica e la nomina di un liquidatore.
4. Compiuta la liquidazione, il residuo attivo viene assegnato al CONI, che lo destina al Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 10.
5. In caso di grave insolvenza, di revoca di riconoscimento ai fini sportivi e di messa in liquidazione, l'Autorità di governo competente in materia di sport può disporre, su conforme proposta del CONI, l'inibizione a ricoprire cariche sportive, per un periodo non superiore a dieci anni, nei confronti degli amministratori delle società o associazioni sportive dilettantistiche.
Capo II
ATTIVITA' DELLE SOCIETA'
ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Art. 8.
(Gestione degli impianti sportivi).
1. Gli enti pubblici territoriali possono affidare la gestione dei propri impianti sportivi a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari.
2. La gestione degli impianti sportivi di cui al comma 1 può essere altresì attuata mediante la costituzione di società di capitali, insieme ad una o più società o associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni.
3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, possono essere posti a disposizione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico.
4. L'ente proprietario delle strutture di cui al comma 3 e la società o associazione sportiva dilettantistica stipulano, al fine di regolare la disponibilità delle strutture, apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 12 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. La convenzione può altresì prevedere le forme di assistenza da parte della società o associazione sportiva dilettantistica alla attività sportiva degli allievi dell'istituto scolastico ove è ubicata la struttura utilizzata, previa intesa con il consiglio di istituto dell'istituzione scolastica interessata.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.
Art. 9.
(Attività di collaborazione con le società o associazioni
sportive dilettantistiche).
1. I soggetti dipendenti pubblici, forniti di titolo di studio per l'insegnamento dell'educazione fisica, secondo le vigenti disposizioni di legge, possono prestare la propria attività, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti può essere esclusivamente riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute.
Art. 10.
(Fondo di garanzia).
1. E' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi da parte di società dilettantistiche o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica. Nel regolamento verranno previste le forme di intervento in relazione all'entità del finanziamento ed al tipo di impianto.
2. Il Fondo è disciplinato da apposito regolamento, predisposto dal comitato di cui al comma 3, deliberato dal Consiglio nazionale del CONI ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Il Fondo è gestito gratuitamente dall'Istituto per il credito sportivo ed è amministrato da un comitato composto dal presidente del CONI, il quale assume le funzioni di presidente del comitato, dal capo dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo, da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale dell'Istituto per il credito sportivo.
4. Il comitato di cui al comma 3 delibera in ordine:
a) allo schema di regolamento, da sottoporre al Consiglio nazionale del CONI ai sensi del comma 2, contenente i criteri e le modalità che devono presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo, compresa l'assicurazione del Fondo stesso;
b) alle singole richieste di ammissione all'intervento del Fondo;
c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.
5. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.
6. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita:
a) dal trasferimento del Fondo di garanzia conferito dal CONI all'Istituto per il credito sportivo, di cui all'articolo 3, ultimo comma, dello statuto del predetto Istituto;
b) dal versamento di una quota annuale degli utili netti di esercizio dell'Istituto per il credito sportivo, nella misura del 10 per cento degli stessi, una volta detratte le quote di spettanza ai partecipanti al Fondo di dotazione;
c) dal versamento, da parte del CONI, di una somma annualmente determinata dal CONI stesso, in misura non superiore all'aliquota dello 0,20 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ad esso riservati, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
d) dal versamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo, di una somma pari al 15 per cento, da calcolarsi sull'importo annuale acquisito al Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi dei concorsi pronostici di cui alla lettera c) del presente comma, colpiti da decadenza;
e) dall'aliquota dello 0,20 per cento, versata da parte delle società e associazioni dilettantistiche beneficiarie delle garanzie sussidiarie a quella ipotecaria sugli immobili oggetto del finanziamento, e calcolata sull'importo della garanzia concessa;
f) dagli utili netti derivanti dall'investimento delle disponibilità del Fondo.
Art. 11.
(Regime tributario).
1. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell'articolo 3, si applica il regime tributario riservato dalle vigenti disposizioni di legge alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Capo III
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Art. 12.
(Disciplina degli enti
di promozione sportiva).
1. Sono definiti enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive.
2. Lo statuto deve prevedere l'assenza di fini di lucro e deve altresì garantire l'osservanza del principio di democrazia interna.
Art. 13.
(Riconoscimento dell'ente
di promozione sportiva).
1. La qualifica di ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento adottato dal Consiglio nazionale del CONI.
2. Ai fini del riconoscimento, gli enti devono possedere al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) essere associazione non riconosciuta ovvero associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3;
c) avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;
d) avere un numero di società o associazioni sportive affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;
e) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni.
3. Ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento, il CONI procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 e ne controlla la permanenza di ufficio, ogni due anni.
4. La perdita del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la revoca dell'atto di riconoscimento quale ente di promozione sportiva.
5. Gli enti di promozione sportiva, in conseguenza del riconoscimento, sono iscritti in un apposito registro, tenuto dal CONI.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta di ufficio alle associazioni già in possesso di tale riconoscimento, secondo la previgente disciplina sportiva. Tali associazioni devono comunque possedere i requisiti di cui al comma 2, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14.
(Modalità di finanziamento).
1. Gli enti di promozione sportiva, oltre a godere di entrate proprie, nelle forme disciplinate dallo statuto, ricevono annualmente un contributo da parte del CONI, pari ad una somma da tale ente annualmente stabilita, in misura comunque complessivamente non inferiore all'1,50 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.
2. La somma determinata ai sensi del comma 1 è ripartita tra i singoli enti di promozione sportiva in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa ed all'attività svolta.
3. Il CONI determina con proprio regolamento, adottato anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri generali per l'erogazione dei contributi. Il regolamento è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, dall'Autorità di governo competente in materia di sport.
Art. 15.
(Bilancio e controlli).
1. Gli enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno al CONI il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. A tal fine, il CONI determina previamente lo schema dei predetti atti e le modalità di presentazione.
2. Il CONI può richiedere agli enti di promozione sportiva ogni informazione ritenuta necessaria ai fini dell'approvazione degli atti di cui al comma 1. L'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo costituiscono condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14.
3. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, accerti irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti di promozione sportiva, con delibera del Consiglio nazionale adotta i provvedimenti necessari in relazione alla gravità dei fatti, ivi compresa la revoca del riconoscimento di ente di promozione sportiva.
4. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il CONI, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, può procedere alla sospensione della erogazione dei contributi di cui all'articolo 14.