DISCIPLINA

DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

 

Confronto tra (1) il testo del disegno legislativo presentato al Governo il 29 ottobre 1996 e approvato provvisoriamente come schema il 31 ottobre 1996 (vedere i commenti CAPDI nel n. 1/96 di "Motricità e Ricerca") e (2) il testo approvato dal Comitato ristretto il 12 marzo 1998.

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(1)

 DISCIPLINA

DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

 

29 OTTOBRE 1996

 

CAPO I

Ordinamento delle società sportive dilettantistiche

 

ARTICOLO 1

 

1. Sono definite "società sportive dilettantistiche", ai fini della presente legge, le associazioni riconosciute ai fini sportivi dal CONI ed iscritte nel registro di cui al successivo articolo 5, che abbiano per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, nonché di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, e che non inquadrino atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

2. Sono definite attività sportive dilettantistiche tutte le attività sportive, esercitate o meno in forma competitiva, che siano organizzate senza scopo di lucro.

 

3. Lo Stato riconosce alle società sportive dilettantistiche, quali soggetti essenziali della vita sportiva, la funzione di utilità sociale connessa alle finalità di promozione umana e di progresso civile, ne garantisce l'autonomia, contribuisce al loro sostentamento e ne agevola lo sviluppo.

ARTICOLO 2

 

Disciplina delle società sportive dilettantistiche

 

1. Le società sportive dilettantistiche sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini vigenti in materia di sport.

 

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "società sportiva dilettantistica", che si acquisisce in virtù del riconoscimento ai fini sportivi.

 

3. Le società sportive dilettantistiche possono essere costituite in una delle seguenti forme:

a) associazione non riconosciuta, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione con personalità giuridica;

c) società cooperativa a responsabilità limitata;

d) società per azioni o a responsabilità limitata.

 

4. Le società sportive dilettantistiche devono avere in ogni caso uno statuto ispirato al principio di democrazia interna ed alle norme dell'ordinamento sportivo.

 

5. L'atto costitutivo e lo statuto devono comunque indicare:

a) la denominazione e la sede della società sportiva;

b) le generalità dei soci fondatori;

c) l'oggetto sociale, che deve essere conforme alle disposizioni della presente legge, e deve essere in ogni caso rappresentato in via esclusiva dallo svolgimento di attività sportiva;

d) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale, con espressa esclusione di ogni scopo di lucro;

e) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;

f) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;

g) l'indicazione del numero e delle persone degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza delle società sportive;

h) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società sportive;

i) la gratuità degli incarichi degli amministratori;

l) il collegio sindacale, nei casi previsti dal codice civile;

m) l'incompatibilità della qualità di socio con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di collaborazione comunque retribuita con la società sportiva;

n) la devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

 

6. Lo statuto deve conformarsi alle norme e direttive del CONI, del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) e delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.

 

7. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile e le disposizioni di attuazione del medesimo, in quanto compatibili.

 

ARTICOLO 3

 

Riconoscimento ai fini sportivi

 

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, acquisiscono la denominazione di società sportiva dilettantistica, mediante atto di riconoscimento ai fini sportivi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942 n. 426 e successive modificazioni, adottato dal CONI entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

 

2. Il Consiglio nazionale del CONI determina le modalità per l'adozione dell'atto di riconoscimento ai fini sportivi, di cui al comma 1, mediante propria deliberazione, adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvata entro trenta giorni dalla sua ricezione dall'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro delle finanze.

 

3. Il riconoscimento ai fini sportivi é condizione per accedere ai contributi e mutui pubblici di qualsiasi natura e per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

ARTICOLO 4

 

Affiliazione

 

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 possono presentare domanda di affiliazione ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI o ad uno degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che, entro sessanta giorni, verificano la rispondenza dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'ordinamento sportivo e della presente legge, dell'oggetto sociale alla finalità sportiva, nonché il rispetto delle modalità stabilite dal CONI, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

 

2. Nel caso di esito positivo della verifica, la Federazione o l'Ente procedono all'affiliazione, con idoneo atto comunicato all'associazione interessata. Nel medesimo termine di cui al comma 1, deve essere notificato all'interessato il provvedimento motivato di diniego di affiliazione.

 

3. Contro il diniego pronunciato dalla federazione sportiva nazionale, è ammesso ricorso alla Giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.

 

4. L'affiliazione di cui al comma 1 comporta, salvo rinuncia espressa del soggetto richiedente, il riconoscimento ai fini sportivi di cui all'articolo 3 e la conseguente iscrizione nel Registro delle società sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 5. L'atto di riconoscimento è adottato, su delega del CONI, dalla Federazione sportiva nazionale o dall'Ente di promozione sportiva cui è stata presentata la domanda di affiliazione.

 

5. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di affiliazione, il CONI verifica la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini sportivi; laddove accerti la mancanza di taluna delle condizioni richieste, il CONI annulla l'atto di riconoscimento ai fini sportivi.

 

ARTICOLO 5

 

Registro delle società sportive dilettantistiche

 

1. Presso il CONI è istituito un Registro delle società sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti quattro sezioni:

a) sezione delle società sportive dilettantistiche aventi natura giuridica di associazione non riconosciuta, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile;

b) sezione delle società sportive dilettantistiche aventi natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile;

c) sezione delle società cooperative a responsabilità limitata;

d) sezione delle società sportive per azioni a responsabilità limitata.

 

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 é disposta d'ufficio a seguito dell'adozione dell'atto di riconoscimento ai fini sportivi, di cui agli articoli 3 e 4.

 

3. Le modalità d'iscrizione al Registro e di tenuta del medesimo, la disciplina transitoria, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e le ipotesi di cancellazione sono disciplinate da disposizioni adottate dal Consiglio Nazionale del CONI ed approvate con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport.

 

ARTICOLO 6

 

Personalità giuridica

 

1. Le società sportive dilettantistiche che sono in possesso di mezzi finanziari idonei e sufficienti allo svolgimento dell'attività sportiva e che sono costituite per atto pubblico, possono sempre richiedere di acquisire la personalità giuridica, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del codice civile.

 

2. L'adozione del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica è delegata alla Regione nel cui territorio ha sede la società sportiva dilettantistica. Le Regioni comunicano al CONI i provvedimenti di riconoscimento adottati.

 

ARTICOLO 7

 

Commissariamento e liquidazione

 

1. In caso di irregolare funzionamento della società sportiva dilettantistica, la Federazione Sportiva Nazionale o l'Ente di promozione sportiva cui la società é affiliata, ovvero il CONI per le società non affiliate, possono nominare un commissario, determinandone i poteri e la durata dell'incarico, che comunque non può essere superiore ad un anno.

 

2. Nel caso di gravi irregolarità di gestione, il residuo attivo viene assegnato al CONI per destinarlo al Fondo centrale di garanzia di cui al successivo articolo 8.

 

3. Nei confronti delle associazioni non riconosciute, di revoca di riconoscimento ai fini sportivi o di liquidazione, nei confronti dei responsabili della società sportiva, individuati secondo le norme statutarie, può essere disposta, con provvedimento dell'Autorità di governo competente in materia di sport, l'inibizione a ricoprire cariche sportive per un periodo non superiore a dieci anni.

 

CAPO II

Attività delle società sportive dilettantistiche

 

ARTICOLO 8

 

Gestione degli impianti sportivi

 

1. Gli enti pubblici territoriali possono affidare la gestione dei propri impianti sportivi a società sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

 

2. La gestione degli impianti sportivi di cui al comma 1 può essere altresì attuata mediante la costituzione di società di capitali, costituite con una o più società sportive dilettantistiche, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, e successive disposizioni modificative ed integrative.

 

3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, possono essere posti a disposizione delle società sportive dilettantistiche, aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico.

 

4. L'ente proprietario delle strutture di cui al comma 3 e la società sportiva dilettantistica stipulano, al fine di regolare la disponibilità delle strutture, apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e dell'articolo 12 della legge 11 gennaio 1996 n. 23. La convenzione può altresì prevedere le forme di assistenza da parte della società sportiva dilettantistica all'attività sportiva degli allievi dell'istituto scolastico ove é ubicata la struttura utilizzata, previa intesa con il consiglio di istituto dell'istituzione scolastica interessata.

 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977 n. 394.

 

ARTICOLO 9

 

Attività degli insegnanti di educazione fisica

 

1. I soggetti dipendenti pubblici, forniti di titolo di studio per l'insegnamento dell'educazione fisica, secondo le vigenti disposizioni di legge, possono prestare la propria attività, purché a titolo gratuito, nell'ambito delle società sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti può essere esclusivamente riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

 

ARTICOLO 10

 

Fondo centrale di garanzia

 

1. E' istituito il "Fondo centrale di garanzia" per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi da parte di Società sportive dilettantistiche. Nel regolamento verranno previste le forme di intervento in relazione all'entità del finanziamento ed al tipo di impianto.

 

2. Il Fondo è disciplinato da apposito regolamento, predisposto dal Comitato di cui al comma 3, deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro.

 

3. Il Fondo è gestito gratuitamente dall'Istituto per il Credito Sportivo ed è amministrato da un Comitato composto: dal Presidente del CONI, il quale assume le funzioni di Presidente del Comitato, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, dal Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale dell'Istituto per il Credito Sportivo.

 

4. Il Comitato di cui al comma 3 delibera in ordine:

a) allo schema di regolamento, da sottoporre al Consiglio Nazionale del CONI ai sensi del comma 2, contenente i criteri e le modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo, compresa l'assicurazione del Fondo stesso;

b) alle singole richieste di ammissione all'intervento del Fondo;

c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

 

5. La garanzia prestata dal Fondo é di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

 

6. La dotazione finanziaria del Fondo é costituita:

a) dal trasferimento del fondo di dotazione di £ 2,5 miliardi, già versato dal CONI all'Istituto per il credito sportivo;

b) dal versamento di una quota annuale degli utili di esercizio all'Istituto per il Credito Sportivo, nella misura del 10% degli stessi al netto delle quote di spettanza ai partecipanti al Fondo di dotazione;

c) dal versamento, da parte del CONI, dell'aliquota dello 0,25% calcolata sugli incassi lordi dei Concorsi pronostici ad esso derivati, a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

d) dall'aliquota dello 0,20%, versata da parte delle Società dilettantistiche beneficiarie delle garanzie sussidiarie a quella ipotecaria sugli immobili oggetto del finanziamento, e calcolata sull'importo della garanzia concessa;

e) dagli utili netti derivanti dall'investimento delle disponibilità del Fondo.

 

ARTICOLO 11

 

Regime tributario

 

1. Alle società sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell'articolo 3, si applica il regime tributario riservato dalle vigenti disposizioni di legge alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 

CAPO III

Enti di promozione sportiva

 

ARTICOLO 12

 

Disciplina degli enti di promozione sportiva

 

1. Sono definiti enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive.

 

2. Gli enti di promozione sportiva hanno la forma di associazione ed acquisiscono la personalità giuridica ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

 

3. Lo statuto deve obbligatoriamente prevedere l'assenza di fini di lucro e deve altresì garantire l'osservanza del principio di democrazia interna.

 

ARTICOLO 13

 

Riconoscimento dell'ente di promozione sportiva

 

1. La qualifica di ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento adottato dal Consiglio nazionale del CONI.

 

2. Ai fini del riconoscimento, gli enti devono possedere al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

c) avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;

d) avere un numero di società sportive affilate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;

e) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni.

 

3. Ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento, il CONI procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 e ne controlla la permanenza di ufficio, ogni tre anni.

 

4. La perdita del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la revoca dell'atto di riconoscimento quale ente di promozione sportiva.

 

5. Gli enti di promozione sportiva, in conseguenza del riconoscimento, sono iscritti in un apposito registro, tenuto dal CONI.

 

6. In sede di prima applicazione del presente legge, la qualifica di ente di promozione sportiva é riconosciuta di ufficio alle associazioni già un possesso di tale riconoscimento, secondo la previgente disciplina sportiva.

 

ARTICOLO 14

 

Modalità di finanziamento

 

1. Gli enti di promozione sportiva, oltre a godere di entrate proprie, nelle forme disciplinate dallo statuto, ricevono annualmente un contributo da parte del CONI, pari ad una somma, stabilita annualmente dal CONI, e comunque complessivamente non inferiore all'1,50 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496.

 

2. La somma determinata ai sensi del comma 1 é ripartita tra i singoli enti di promozione sportiva in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa e all'attività svolta.

 

3. Il CONI determina con proprio regolamento, adottato anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri generali per l'erogazione dei contributi. Il regolamento é adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed é approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, dall'Autorità di governo competente in materia di sport.

 

ARTICOLO 15

 

Bilancio e controlli

 

1. Gli enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno al CONI il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. A tal fine, il CONI determina previamente lo schema dei predetti atti e le modalità di presentazione.

 

2. Il CONI può richiedere agli enti di promozione sportiva ogni informazione ritenuta necessaria ai fini dell'approvazione degli atti di cui al comma 1. L'approvazione del bilancio di previsione e del costo consuntivo costituiscono condizione per l'erogazione dei contributi di cui l'articolo 14.

 

3. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, accerti irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti di promozione sportive, con delibera del consiglio nazionale adotta i provvedimenti necessari in relazione alla gravità dei fatti, ivi compresa la revoca del riconoscimento di ente di promozione sportiva.

 

4. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il CONI, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, può procedere alla sospensione della erogazione dei contributi di cui all'articolo 14.

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(2)

 

DISCIPLINA

DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Testo del comitato ristretto

 

12 marzo 1998

 

CAPO I

ORDINAMENTO DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

ARTICOLO 1

(Società e associazioni sportive dilettantistiche)

 

1. Sono definite "società o associazioni sportive dilettantistiche", ai fini della presente legge, i soggetti riconosciuti ai fini sportivi dal CONI, che abbiano per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, e che non inquadrino atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

2. La Repubblica riconosce alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, quali soggetti essenziali della vita sportiva, la funzione di utilità sociale connessa alle finalità di promozione umana e di progresso civile, ne garantisce l'autonomia e ne consente lo sviluppo e la diffusione, assicurando a tutti, in particolare ai soggetti in età giovanile, agli anziani e ai disabili, la pratica e l'inserimento nelle discipline sportive.

 

ARTICOLO 2

 

(Disciplina delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche)

 

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme vigenti in materia di sport.

 

2. La denominazione deve contenere l'indicazione di "società sportiva dilettantistica" ovvero di "associazione sportiva dilettantistica", delle quali può tuttavia farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'ente solo dopo il riconoscimento ai fini sportivi previsto dall'articolo 3.

 

3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere costituiti in una delle seguenti forme:

a) associazione non riconosciuta, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione con personalità giuridica;

c) società cooperativa a responsabilità limitata;

d) società a responsabilità limitata.

 

 

4. L'atto costitutivo e lo statuto devonoin ogni caso prevedere:

a) la denominazione e la sede sociale;

b) le generalità dei soci o associati;

c) lo scopo o l'oggetto sociale, che deve essere conforme alle disposizioni della presente legge, e deve essere in ogni caso rappresentato in via esclusiva dallo svolgimento di attività sportiva;

d) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale, con espressa esclusione di ogni scopo di lucro;

e) nel caso delle associazioni, le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;

f) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;

g) l'indicazione del numero e delle persone degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza legale;

h) l'esclusione di limitazioni all'eleggibilità per i soci o associati;

i) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina e la gratuità del loro ufficio;

l) il collegio sindacale, nei casi previsti dal codice civile;

m) la devoluzione, a fini sportivi, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio, dedotto il capitale versato se l'ente è costituito in forma di società.

 

5. Le società sportive dilettantistiche devono avere in ogni caso uno statuto ispirato al principio di democrazia interna. Esso deve altresì conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) e delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.

 

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile e le disposizioni di attuazione del medesimo codice.

 

ARTICOLO 3

(Riconoscimento ai fini sportivi)

 

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, sono riconosciuti ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

2. Il Consiglio nazionale del CONI determina i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi con deliberazione adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvata entro trenta giorni dalla sua ricezione dall'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro delle finanze.

 

3. Il riconoscimento ai fini sportivi é condizione per l'applicazione delle disposizioni della presente legge. Esso è conferito, oltre che dal CONI, per sua delega dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di propozione sportiva. In caso di diniego è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronincia entro trenta giorni dalla sua ricezione.

 

ARTICOLO 4

(Affiliazione)

 

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono presentare domanda di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI, al CONI stesso in caso di discipline ad esso associate non inquadrate in Federazioni sportive nazionali o ad uno degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

 

2. La Federazione sportiva o l'Ente di promozione sportiva provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, verificando la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'ordinamento sportivo e della presente legge, nonchè il rispetto delle modalità determinate dal CONI, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Il provvedimento è comunicato al richiedente.

 

3. Contro il diniego pronunciato dalla Federazione sportiva nazionale, è ammesso ricorso alla Giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro trenta giorni dalla sua ricezione.

 

ARTICOLO 5

(Registro delle società sportive dilettantistiche)

 

1. Presso il CONI è istituito il Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, distinto nelle seguenti sezioni:

a) sezione delle associazioni non riconosciute;

b) sezione delle associazioni riconosciute;

c) sezione delle società cooperative a responsabilità limitata;

d) sezione delle società sportive a responsabilità limitata.

 

2. L'iscrizione ha luogo di ufficio a seguito del riconoscimento ai fini sportivi, previsto dall'articolo 3.

 

3. Le modalità di iscrizione e di tenuta del Registro, nonché le procedure di verifica, di comunicazione delle variazioni dei dati e di cancellazione dei medesimi sono determinate con deliberazione adottata dal Consiglio Nazionale del CONI ed approvata entro trenta giorni dalla sua ricezione dall'Autorità di governo competente in materia di sport.

 

ARTICOLO 6

(Personalità giuridica)

 

1. L'adozione del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica in favore degli enti sportivi dilettantistici, che ne abbiano fatto richiesta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del codice civile, è delegata alla regione nel cui territorio il richiedente ha sede. Le regioni comunicano al CONI i decreti di riconoscimento adottati.

 

ARTICOLO 7

(Commissariamento e liquidazione)

 

1. In caso di irregolare funzionamento della società o dell'associazione sportiva dilettantistica, la Federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva cui la società é affiliata, ovvero il CONI per le società o associazioni non affiliate, possono nominare un commissario, determinandone i poteri e la durata dell'incarico, che comunque non può essere superiore ad un anno.

 

2. Nei confronti delle associazioni non riconosciute, ove ricorrano casi di irregolare funzionamento, la nomina del commissario può essere disposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, allorchè le irregolarità siano segnalate da almeno un terzo degli associati.

 

3. Nel caso di gravi irregolarità di gestione, la federazione sportiva nazionale o l'Ente di promozione sportiva cui la società è affiliata, ovvero il CONI se si tratta di società o associazioni non affiliate, possono chiedere al tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione della società o associazione sportiva dilettantistica e la nomina di un liquidatore.

 

4. Compiuta la liquidazione, il residuo attivo viene assegnato al CONI, che lo destina al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10.

 

5. In caso di grave insolvenza, di revoca di riconoscimento ai fini sportivi e di messa in liquidazione della società o associazioni sportive dilettantistiche, l'Autorità di governo competente in materia di sport può disporre, su conforme proposta del CONI, l'inibizione a ricoprire cariche sportive per un periodo non superiore a dieci anni, nei confronti degli amministratori delle medesime.

 

CAPO II

ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

ARTICOLO 8

(Gestione degli impianti sportivi)

 

1. La gestione degli impianti pubblici territoriali è affidata in via prioritaria a società o associazioninsportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari.

 

2. La gestione degli impianti sportivi di cui al comma 1 può essere altresì attuata mediante la costituzione di società di capitali, unitamente ad una o più società o associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, sono poste a disposizione in via prioritaria a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico, o confinanti.

 

4. L'ente proprietario delle strutture di cui al comma 3 e la società o associazione sportiva dilettantistica stipulano, al fine di regolare la disponibilità delle strutture, apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e dell'articolo 12 della legge 11 gennaio 1996 n. 23. La convenzione può altresì prevedere le forme di assistenza da parte della società o associazione sportiva dilettantistica all'attività sportiva degli allievi dell'istituzione scolastica ove é ubicata la struttura utilizzata, previa intesa con l'organo di gestione dell'istituzione scolastica interessata.

 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977 n. 394.

 

ARTICOLO 9

(Attività di collaborazione con le società o associazioni sportive dilettantistiche)

 

1. I soggetti dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, nell'ambito delle società o delle associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

 

ARTICOLO 10

(Fondo centrale di garanzia)

 

1. E' istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo centrale di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società sportive dilettantistiche o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

 

2. Il Fondo è disciplinato da apposito regolamento emanato dal presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina in particolare le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento ed al tipo di impianto.

 

3. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

 

4. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

 

5. La dotazione finanziaria del Fondo é costituita dall'importo annuale acquisito dal Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 colpiti da decadenza.

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CAPO III

SPORT PER TUTTI

 

ARTICOLO 11

(Comitato nazionale sport per tutti)

 

1. La Repubblica riconosce la funzione sociale dello Sport per tutti, che comprende le forme di pratica sportiva atte a soddisfare il diritto allo sport della generalità dei cittadini di tutte le età e finalizzate prevalentemente ad esigenze di formazione, salute ed impiego del tempo libero nel rispetto della natura e dell'ambiente.

 

2. Al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, presso il CONI, sentito il medesimo, il Comitato nazionale sport per tutti.

 

3. La composizione, i criteri di funzionamento e di finanziamento del Comitato sono definiti cin regolamento adottato con deliberazione del Consiglio mazionale del CONI, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Al Comitato partecipano rappresentanti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva, nonchè delle regioni e degli enti locali.

 

4. Il Comitato nazionale sport per tutti fissa gli indirizzi per la diffusione e lo sviluppo delle forme di pratica sportiva di cui al comma 1, assume iniziative di promozione e propaganda a livello nazionale e coordina l'attività con tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nel settore, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche.

 

5. Il Comitato nazionale sport per tutti è finanziato, oltre che con contributi dei soggetti partecipanti, con una percentuale non inferiore all'1,5 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici riservati al CONI ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presnete legge, è definita la predettta percentuale degli incassi lordi dei concorsi pronostici e le misure di essa gravanti rispettivamente sulla quota di spettanza CONI, previa deliberazione del consiglio nazionale del medesimo con riferimento ad una percentuale non inferiore all'1 per cento, e sulla quota di spettanza dello Stato. Con il medesimo decreto è definita la somma che l'Istituto per il Credito Sportivo attribuisce al Comitato sport per tutti e finalizzata alla realizzazione da parte delle regioni di impianti sportivi di base.

 

ARTICOLO 12

(Disciplina degli enti di promozione sportiva)

 

1. Sono definiti enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative.

 

2. Lo statuto deve prevedere l'assenza di fini di lucro e deve altresì garantire l'osservanza del principio di democrazia interna.

 

ARTICOLO 13

(Enti di promozione sportiva)

 

1. La qualifica di ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento adottato dal Consiglio nazionale del CONI.

 

2. Ai fini del riconoscimento, gli enti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere associazione non riconosciuta ovvero associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.

c) avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;

d) avere un numero di società o associazioni sportive affilate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;

e) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni.

 

3. Ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento, il CONI procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 e ne controlla la permanenza di ufficio, ogni due anni.

 

4. La perdita del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la revoca dell'atto di riconoscimento quale ente di promozione sportiva.

 

5. Gli enti di promozione sportiva, in conseguenza del riconoscimento, sono iscritti in un apposito registro, tenuto dal CONI.

 

6. In sede di prima applicazione del presente legge, la qualifica di ente di promozione sportiva é riconosciuta d'ufficio alle associazioni già un possesso di tale riconoscimento, secondo la previgente disciplina sportiva. Tali associazioni devono comunque possedere i requisiti di cui al comma 2 entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 14

(Finanziamento degli enti di promozione sportiva)

 

1. Gli enti di promozione sportiva, oltre a godere di entrate proprie, nelle forme disciplinate dallo statuto, ricevono annualmente un contributo da parte del CONI, nell'ambito del finanziamento realtivo allo sport per tutti di cui all'articolo 11, pari ad una somma dal CONI medesimo annualmente stabilita, in misura complessivamente non inferiore all'1,50 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496.

 

2. La somma determinata ai sensi del comma 1 é ripartita tra i singoli enti di promozione sportiva sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, tenuto anche conto del programma di attività predisposto dal Comitato nazionale sport per tutti, ed in ogni caso in misura non inferiore ai due terzi con riferimento alla loro consistenza organizzativa ed all'attività svolta.

 

 

ARTICOLO 15

(Bilancio e controlli)

 

1. Gli enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno al CONI il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. A tal fine, il CONI determina previamente lo schema dei predetti atti e le modalità di presentazione.

 

2. Il CONI può richiedere agli enti di promozione sportiva ogni informazione ritenuta necessaria ai fini dell'approvazione degli atti di cui al comma 1. L'approvazione del bilancio di previsione e del costo consuntivo costituiscono condizione per l'erogazione dei contributi di cui l'articolo 14.

 

3. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 12, previa delibera del Comitato nazionale, adotta i provvedimenti necessari in relazione alla gravità dei fatti, ivi compresa la revoca del riconoscimento di ente di promozione sportiva.

4. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il CONI, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, può procedere alla sospensione della erogazione dei contributi di cui all'articolo 14.

 

CAPO IV

DISCIPLINA TRIBUTARIA

 

ARTICOLO 16

(Disposizioni tributarie)

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 25 marzo 1986, n. 80, concernente il trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche, si applicano anche ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito, relativamente all'attività amministrativa e di gestione, sia a favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche, sia a favore degli organismi periferici del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delgi enti di promozione sportiva.

 

2. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle società sportive dilettantistiche, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo di eventi non superiore a tre per anno:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

 

3. Le attività svolte per la realizzazione dei proventi di cui al comma 2 non sono soggette ad imposte e tasse di alcun genere, se svolte in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero di eventi non superiore a tre per anno.

 

4. All'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 358, e successive modificazioni, le parole "lire 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 360 milioni".

 

5. All'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei confronti dei soggetti che hanno adottato il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, l'obbligo della dichiarazione è assolto all'atto del versamento dell'imposta da eseguire nei termini e con le modalità previste dalla legge".

 

6. Le erogazioni liberali in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla presente legge, di importo fino a £ 4.000.000, sono deducibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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