DDL VALDITARA SU RIFORMA UNIVERSITA'
IL DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI SENATORI VALDITARA, BEVILACQUA E DELOGU.

 - 10/04/2002


"Modifica dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127 sugli ordinamenti didattici universitari"


ONOREVOLI SENATORI. – La riforma dell'ordinamento degli studi universitari, attuata con i decreti ministeriali in esecuzione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, ha introdotto il sistema del cosiddetto "tre più due".
Tale sistema si sostanzia in una laurea breve, di durata triennale, a cui segue la previsione di una laurea specialistica di durata biennale. La tradizionale formazione universitaria è stata dunque scissa in due periodi, tra loro in sequenza. Ciò a un duplice fine: da un lato, consentire il conseguimento, in tempi brevi, di un titolo spendibile professionalmente; dall'altro, consentire (a coloro che ne abbiano intenzione e capacità) di proseguire sino al completamento della formazione universitaria di grado più elevato.
La necessità di modellare il percorso triennale in modo da far conseguire una formazione compiuta e spendibile immediatamente è entrata, tuttavia, in contraddizione con la necessità di porre basi adeguate per una formazione successiva di livello elevato. In altri termini, è risultato velleitario e incoerente pensare a un percorso triennale con duplice valenza, sia professionalizzante, sia orientato ai fondamenti dell'alta formazione.
La contraddizione è stata, del resto, evidenziata in varie sedi: sia nel dibattito politico, sia in numerosi e tuttora ricorrenti articoli di stampa scritti da noti commentatori, sia in documenti di varia natura e talora di notevole consistenza anche quantitativa, che hanno trovato convinte adesioni all'interno e all'esterno del mondo universitario. Si pensi, per fare l'esempio più noto, al cosiddetto manifesto dei 500 (ora quasi raddoppiati), pubblicato su "Il Sole 24 ore" del 25 luglio 2002, ma anche al convegno organizzato presso l'Università di Roma Tor Vergata, il 18 marzo 2002, con atti pubblicati.
Le prime applicazioni della riforma hanno poi denunciato la pressoché generale tendenza degli studenti a continuare dopo il triennio, così che quella che doveva essere una riforma finalizzata ad accelerare per certi sbocchi l'ingresso nel mondo del lavoro sembra rivelarsi fonte di un generalizzato allungamento del percorso universitario.
Va poi evidenziato che la riforma non sembra aver riscontrato la fiducia della componente studentesca, nel cui interesse deve essere necessariamente pensata qualsiasi riforma degli ordinamenti didattici, tant'è che il caso eclatante riscontratosi nella facoltà di giurisprudenza di Roma 1, per cui su 20.000 iscritti solo 8 studenti hanno optato per il "3+2", appare solo la punta di un iceberg che tocca quasi tutte le facoltà italiane.
Si è detto, da alcuni, che il sistema del "3+2" è un pedaggio necessario per l'Europa. E' il solito argomento che serve, in questi tempi, a veicolare molte cose e, tra queste, come nel caso in esame, anche colossali falsità. Infatti, non esiste nessuna Convenzione, né Direttiva europea che ci obbliga al "3+2". Inoltre, nessun Paese Europeo ha adottato così ampiamente un meccanismo seriale come ha fatto il precedente Governo. Anzi, è semmai da rimarcare che qualche Paese europeo, che pur si era mosso in tale direzione, sta ora facendo passi indietro. E' falso, inoltre, che tale sistema derivi dalla Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999, deliberata dai Ministri europei dell'istruzione superiore; quell'incontro chiariva (in conformità con le direttive) che un corso universitario non può avere durata inferiore a tre anni e richiamava l'articolazione dei master (non di lauree specialistiche in percorso seriale) per potenziare la flessibilità della formazione post-laurea.
Oltre a ciò contano i fatti concreti dell'applicazione sistematica del "3+2" e i primi dati che cominciano a provenire dalla esperienza applicativa. Numerosi risultano essere i corsi inventati per esigenze di immagine più che di sostanza; si registra una diffusa banalizzazione dei programmi; l'abbassamento della serietà di preparazione e di accertamento. Il risultato potrà anche essere un allargamento della base numerica dei laureati, ai quali peraltro verrà dato un titolo destinato a impoverirsi sul piano dei contenuti e quindi su quello della tanto sbandierata spendibilità. A queste obiezioni i sostenitori del "3+2" si limitano ormai a sostenere che occorre dare un tempo adeguato per monitorare gli effetti della riforma. E' certo d'altro canto che una riforma che riguardi gli ordinamenti didattici deve raccogliere il più ampio consenso possibile fra coloro che sono tenuti ad applicarla, questo a differenza di quanto si è fatto in passato quando la riforma del "3+2" è stata calata dall'alto senza un adeguato confronto con il mondo dell'università, vanificando così il principio generale dell'autonomia universitaria. Questa volontà prevaricatrice era del resto già implicita nella delegificazione con contestuale delega meramente regolamentare al Governo senza, pertanto, neppure determinazione di principi e criteri direttivi, evitando dunque, sul punto, persino un dibattito parlamentare. Bene ha fatto invece il legislatore attuale, che già in sede di presentazione del ddl 761/2001, consentendo la dilazione di 18 mesi in favore di quelle facoltà che non avessero ancora conformato i propri ordinamenti didattici al "3+2", precisava nella relazione alla legge che tale proroga non era funzionale a garantire ai ritardatari di mettersi in regola, come pure qualcuno aveva sostenuto, quanto piuttosto doveva intendersi nel senso di consentire l'apertura di un dibattito all'interno del mondo accademico che mettesse in luce eventuali criticità e consentisse dunque opportuni correttivi. Dal dibattito in corso è fra l'altro emerso che per alcune aree disciplinari (come per esempio per giurisprudenza) e determinati sbocchi (le professioni forensi) sarebbero preferibili percorsi unitari anche quinquennali; alla stessa conclusione si giunge da altri per quanto riguarda la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie; per altre aree, invece, (per esempio per ingegneria) si è da molte parti, e autorevoli, sottolineato come un "4+1" potrebbe essere il modulo più azzeccato. In altre parole quanto emerge è la necessità di un sistema flessibile, variabile da area ad area, che valorizzi adeguatamente l'autonomia universitaria. D'altro canto occorre pure prendere atto che il sistema del "3+2" è ormai a regime nella gran parte delle facoltà italiane. Imporre ex abrupto, a così breve tempo dalla sua introduzione una radicale cancellazione di siffatto sistema potrebbe comportare inconvenienti non trascurabili. Vi è poi da aggiungere che se è vero che l'applicazione generalizzata del "3+2" rischia di condurre a quelle conseguenze sopra delineate, è anche vero però che le lauree brevi immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, talvolta seguite da bienni di specializzazione ulteriore, sono utili per diversi settori della società italiana e in primo luogo per il sistema economico. Tale esigenza è stata già rappresentata in passato dal tentativo peraltro abortito dei cosiddetti diplomi universitari. Allora, tuttavia, l'esperimento non ebbe successo posto che i corsi di laurea alternativi non si sono rivelati adeguatamente selettivi incentivando così comunque la laurea che garantiva un ventaglio di opzioni lavorative certe e un prestigio sociale maggiore. Inoltre, ai diplomi non conseguivano, in specie nella pubblica amministrazione, sbocchi adeguati. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, assume particolare rilievo il principio sancito dall'articolo 33 della Costituzione che esalta l'autonomia delle università. Questo fondamentale principio induce ad attribuire alle facoltà la decisione di quale modello di corso di laurea offrire agli studenti, pur nella garanzia di livelli essenziali comuni. In particolare, appare importante assicurare percorsi temporalmente identici così da non intaccare l'omogeneità del sistema. Da qui la scelta contenuta nel disegno di legge di garantire alle facoltà la possibilità di mantenere il "3+2", di sostituirlo con un "4+1", ovvero di sostituirlo con un quinquennio unitario o eventualmente anche di affiancare al "3+2" un corso di laurea quinquennale ed unitario. Posto che non sempre, soprattutto nel caso di scelta di quest'ultima opzione, può essere utile il percorso di laurea specialistica in sequenza alla laurea breve, risultando già rappresentate le esigenze di approfondimento dalla laurea quinquennale, si è deciso di considerare meramente eventuale l'istituzione della laurea specialistica. Non deve preoccupare a questo punto che facoltà afferenti alla stessa area disciplinare possano offrire moduli differenziati. Il valore legale della laurea è garantito dal fatto che essa è pur sempre prevista dall'ordinamento. Inoltre, per tutti i moduli vi sarà il minimo comun denominatore dei cinque anni di corso. Si stimola piuttosto la concorrenza fra le varie sedi e si offre agli studenti una gamma diversificata di scelte venendo incontro alle loro più diverse esigenze. Al fine di rapportare ad un quadro di certezza le scelte di autonomia, si demanda inoltre al Ministero di effettuare la determinazione del regime dei modelli (3+1; 4+1; 5) entro cui le facoltà potranno effettuare la loro scelta. In via eccezionale è fatta inoltre salva la possibilità del Ministero di determinare gli sbocchi professionali per cui sia richiesta una laurea a ciclo unitario, possibilità che sarà opportuno esercitare dopo aver verificato comparativamente l'esito dei diversi percorsi. In questo modo si riesce a realizzare una normativa equilibrata che contempera valori primari quali la qualificazione degli studi, il mantenimento del valore legale della laurea attraverso il mantenimento di elementi di omogeneità dell'offerta formativa, la libertà di scelta degli studenti, il valore dell'autonomia universitaria. Il tutto nell'interesse di una formazione caratterizzata da flessibilità e serietà nell'interesse della Nazione e dello sviluppo della persona.



DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

1 - All'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) - dopo le parole "comprensiva del percorso formativo già svolto", sono aggiunte le seguenti:
«il regime dei corsi di laurea triennale e della successiva laurea specialistica biennale; il regime dei corsi di laurea avanzata quadriennale e di una successiva laurea specialistica annuale; il regime dei corsi di laurea a ciclo unitario quinquennale; l'elenco dei corsi di laurea a ciclo unitario quinquennale per determinati sbocchi professionali in conformità e in aggiunta a quanto previsto da norme comunitarie o nazionali;»
2) - alla fine della lettera, sono aggiunte le seguenti parole:
«ferma restando la possibilità di attivare lauree di primo livello di tre o quattro anni, eventualmente in serie con lauree di secondo livello di due o, rispettivamente, un anno, ovvero, in aggiunta o in alternativa, corsi di laurea a ciclo unitario quinquennale».

 

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