N. 557

DISEGNO DI LEGGE

diniziativa del senatore CORTIANA (Verdi-U)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2001

———–

Legge quadro per la professione di maestro di fitness e norme a tutela della salute delle persone

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di fitness al fine della tutela della salute della persona.

Art. 2.

(Oggetto della professione di maestro di fitness)

1. È maestro di fitness chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche del fitness in tutte le loro specializzazioni esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo a terra, in acqua o in qualsiasi altro ambiente.

Art. 3.

(Elenco professionale di maestri di fitness)

1. Lesercizio della professione di maestro di fitness è subordinata alla iscrizione in appositi elenchi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale di cui allarticolo 12.

2. Liscrizione va fatta allelenco della regione nel cui territorio il maestro di fitness intende esercitare la professione.

Art. 4.

(Condizioni per liscrizione nellelenco)

1. Possono essere iscritti allelenco dei maestri di fitness coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui allarticolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente allUnione europea;

b) maggiore età;
c) idoneit
à psico-fisica attestata da certificato rilasciato dallazienda sanitaria locale del comune di residenza;
d) possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l
interdizione, anche temporanea, dallesercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5.

(Trasferimento)

1. Le condizioni per il trasferimento da un elenco professionale regionale allaltro, nonché per lautorizzazione allesercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione allelenco sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede liscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 6.

(Abilitazione tecnico-didattico-culturale)

1. Labilitazione allesercizio della professione di insegnante di fitness si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dellarticolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui allarticolo 12, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

Art. 7.

(Materie dinsegnamento)

1. I corsi hanno durata minima di 500 ore effettive dinsegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: teoria e pratica; didattica; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro di fitness; leggi e regolamenti sulla legislazione sociale; norme sulla sicurezza sul lavoro e degli impianti.

Art. 8.

(Costituzione e competenze del consiglio dei garanti)

1. Il consiglio dei garanti è composto da cinque membri, di provata specifica competenza, nominati di concerto dai Ministri per gli affari regionali, per i beni e le attività culturali, della salute, dellistruzione, delluniversità e della ricerca, nonché del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il consiglio definisce e aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche scientifiche che formano oggetto dellinsegnamento del fitness, sentito il parere della Scuola italiana aerobica e fitness.
3. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all
articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione professionale tecnica e didattica.

Art. 9.

(Commissioni di esame)

1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, dintesa con i collegi regionali; la valutazione professionale tecnica dei candidati spetta ad una sotto commissione composta da maestri di fitness.

2. Le prove desame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. Lesame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

Art. 10.

(Validità delliscrizione e aggiornamento professionale)

1. Liscrizione negli elenchi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dellarticolo 4 ed a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico, culturale, di maestri di fitness.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell
iscrizione allelenco.

Art. 11.

(Maestri di fitness stranieri)

1. Le regioni disciplinano lesercizio non saltuario nel proprio territorio dellattività di maestri di fitness stranieri non iscritti in elenchi regionali italiani. Lautorizzazione allesercizio della professione è subordinata al riconoscimento, di intesa con il collegio nazionale di cui allarticolo 14, della equivalenza dei titoli e della reciprocità.

2. Lelenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni dal Ministero per gli affari regionali entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12.

(Collegi regionali dei maestri di fitness)

1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di fitness. Del collegio fanno parte tutti i maestri di fitness iscritti nellelenco della regione, nonché i maestri di fitness ivi residenti che abbiano cessato lattività per anzianità o invalidità.

2. Sono organi del collegio:

a) lassemblea, formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previsti dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno.

3. Spetta allassemblea del collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all
articolo 13;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell
assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli elenchi professionali, la vigilanza sullesercizio della professione, lapplicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di fitness, nonché lapprovazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.

Art. 13.

(Collegio nazionale dei maestri di fitness)

1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di fitness, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di fitness direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

2. I membri del collegio nazionale durano in carica quatto anni e sono rieleggibili.
3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di fitness
è esercitata dal Ministero per gli affari regionali.

Art. 14.

(Funzioni del collegio nazionale)

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di fitness:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
        c) coordinare lattività dei collegi regionali dei maestri di fitness;
d) definire, in accordo con il consiglio dei garanti, i criteri per i corsi tecnici e per le prove di esame;
e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di fitness e di altre categorie professionali, in Italia e all
estero;
f) collaborare con le autorit
à statali e regionali nelle questioni riguardanti lordinamento della professione;
g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli elenchi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attivit
à di sua competenza.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. I maestri di fitness iscritti negli elenchi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;
c) sospensione dall
albo da sei mesi a cinque anni.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene liscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, lesecutività del provvedimento.

3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 16.

(Esercizio abusivo della professione)

1. Lesercizio abusivo della professione è punito ai sensi dellarticolo 348 del codice penale.

Art. 17.

(Centri per lesercizio del fitness)

1. Le regioni disciplinano il riconoscimento dei centri per lesercizio del fitness, determinando le procedure, gli standard ed i requisiti necessari per lapertura e la gestione dei centri stessi.

2. Lesercizio dellattività di cui al comma 1 è subordinato ad autorizzazione da parte dei comuni territorialmente competenti.

Art. 18.

(Adeguamento della legislazione regionale)

1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.

2. Al fine di garantire i livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove desame per labilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dellarticolo 7 e del comma 2 dellarticolo 9 della presente legge.

Art. 19.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti negli elenchi professionali, e fanno parte del collegio regionale, tutti coloro che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui allarticolo 4, lettere a), b), c), d), e);

b) abbiano fatto domanda e abbiano prestato attività documentata di insegnante di fitness per almeno ventiquattro mesi nei cinque anni immediatamente precedenti alla pubblicazione della presente legge presso strutture e impianti adibiti alla pratica del fitness;

2. Liscrizione è subordinata al superamento di una specifica prova desame indetta dalle regioni entro sei mesi e da svolgersi comunque entro dodici mesi dallemanazione della presente legge.

3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro per gli affari regionali.

 

Hosted by www.Geocities.ws

1