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557d
’iniziativa del senatore CORTIANA (Verdi-U)COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2001
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Legge quadro per la professione di maestro di fitness e norme a tutela della salute delle persone
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto della legge)
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di fitness al fine della tutela della salute della persona.
Art. 2.
(Oggetto della professione di maestro di fitness)
1.
È maestro di fitness chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche del fitness in tutte le loro specializzazioni esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo a terra, in acqua o in qualsiasi altro ambiente.Art. 3.
(Elenco professionale di maestri di fitness)
1. L
’esercizio della professione di maestro di fitness è subordinata alla iscrizione in appositi elenchi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale di cui all’articolo 12.2. L
’iscrizione va fatta all’elenco della regione nel cui territorio il maestro di fitness intende esercitare la professione.Art. 4.
(Condizioni per l
’iscrizione nell’elenco)1. Possono essere iscritti all
’elenco dei maestri di fitness coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all’articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all
’Unione europea;b) maggiore et
à;Art. 5.
(Trasferimento)
1. Le condizioni per il trasferimento da un elenco professionale regionale all
’altro, nonché per l’autorizzazione all’esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all’elenco sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l’iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.Art. 6.
(Abilitazione tecnico-didattico-culturale)
1. L
’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di fitness si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell’articolo 9.2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all
’articolo 12, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.Art. 7.
(Materie d
’insegnamento)1. I corsi hanno durata minima di 500 ore effettive d
’insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: teoria e pratica; didattica; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro di fitness; leggi e regolamenti sulla legislazione sociale; norme sulla sicurezza sul lavoro e degli impianti.Art. 8.
(Costituzione e competenze del consiglio dei garanti)
1. Il consiglio dei garanti
è composto da cinque membri, di provata specifica competenza, nominati di concerto dai Ministri per gli affari regionali, per i beni e le attività culturali, della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché del lavoro e delle politiche sociali.2. Il consiglio definisce e aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche scientifiche che formano oggetto dell
’insegnamento del fitness, sentito il parere della Scuola italiana aerobica e fitness.Art. 9.
(Commissioni di esame)
1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d
’intesa con i collegi regionali; la valutazione professionale tecnica dei candidati spetta ad una sotto commissione composta da maestri di fitness.2. Le prove d
’esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L’esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.Art. 10.
(Validit
à dell’iscrizione e aggiornamento professionale)1. L
’iscrizione negli elenchi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell’articolo 4 ed a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.2. Le regioni determinano le modalit
à per il periodico aggiornamento tecnico, didattico, culturale, di maestri di fitness.Art. 11.
(Maestri di fitness stranieri)
1. Le regioni disciplinano l
’esercizio non saltuario nel proprio territorio dell’attività di maestri di fitness stranieri non iscritti in elenchi regionali italiani. L’autorizzazione all’esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, di intesa con il collegio nazionale di cui all’articolo 14, della equivalenza dei titoli e della reciprocità.2. L
’elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni dal Ministero per gli affari regionali entro il 31 dicembre di ogni anno.Art. 12.
(Collegi regionali dei maestri di fitness)
1. In ogni regione
è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di fitness. Del collegio fanno parte tutti i maestri di fitness iscritti nell’elenco della regione, nonché i maestri di fitness ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità.2. Sono organi del collegio:
a) l
’assemblea, formata da tutti i membri del collegio;b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalit
à previsti dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;3. Spetta all
’assemblea del collegio:b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli elenchi professionali, la vigilanza sull
’esercizio della professione, l’applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di fitness, nonch
é l’approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.Art. 13.
(Collegio nazionale dei maestri di fitness)
1.
È istituito il collegio nazionale dei maestri di fitness, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di fitness direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.2. I membri del collegio nazionale durano in carica quatto anni e sono rieleggibili.
3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di fitness
Art. 14.
(Funzioni del collegio nazionale)
1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di fitness:
a) elaborare le norme della deontologia professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
Art. 15.
(Sanzioni disciplinari e ricorsi)
1. I maestri di fitness iscritti negli elenchi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l
’iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.3. La decisione sul ricorso
è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.Art. 16.
(Esercizio abusivo della professione)
1. L
’esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.Art. 17.
(Centri per l
’esercizio del fitness)1. Le regioni disciplinano il riconoscimento dei centri per l
’esercizio del fitness, determinando le procedure, gli standard ed i requisiti necessari per l’apertura e la gestione dei centri stessi.2. L
’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è subordinato ad autorizzazione da parte dei comuni territorialmente competenti.Art. 18.
(Adeguamento della legislazione regionale)
1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.
2. Al fine di garantire i livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d
’esame per l’abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell’articolo 7 e del comma 2 dell’articolo 9 della presente legge.Art. 19.
(Norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti negli elenchi professionali, e fanno parte del collegio regionale, tutti coloro che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all
’articolo 4, lettere a), b), c), d), e);b) abbiano fatto domanda e abbiano prestato attivit
à documentata di insegnante di fitness per almeno ventiquattro mesi nei cinque anni immediatamente precedenti alla pubblicazione della presente legge presso strutture e impianti adibiti alla pratica del fitness;2. L
’iscrizione è subordinata al superamento di una specifica prova d’esame indetta dalle regioni entro sei mesi e da svolgersi comunque entro dodici mesi dall’emanazione della presente legge.3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro per gli affari regionali.