Legge 28 dicembre 2001, n. 448

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.

Art. 52.

(Interventi vari)

20. L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all’articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L’obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi".

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