CREDITI
Cosa sono
Il credito formativo universitario (CFU) è un'unità di misura: definisce quanta attività di studio, o di lavoro di apprendimento, è convenzionalmente richiesta ad uno studente nell'unità di tempo fissata in 25 ore.
Le ATTIVITA' FORMATIVE che caratterizzano un diverso corso di studio possono essere suddivise in diverse forme: didattica assistita (lezioni in aula, esercitazioni, seminari), studio individuale (studio di testi, elaborazioni di relazioni, lavori di gruppo o individuali, attività di laboratorio, preparazione dell'esame), e attività svolte durante periodi di stage e tirocini.
Le singole università possono riconoscere come crediti anche abilità e competenze formative (come ad esempio la conoscenza di una lingua straniera o conoscenze informatiche) e professionali acquisite in ambiti extra-universitari, purché certificate.
A cosa servono
I crediti, che fanno parte del sistema scolastico europeo, sono già stati sperimentati in Italia nell'ambito del programma Erasmus per consentire di comparare diversi sistemi di studio e valutare i contenuti dei programmi.
Con la riforma i crediti vengono adottati in tutto il sistema universitario per facilitare agli studenti la possibilità di trasferirsi da un corso di studio a un altro, oppure da un'università a un'altra, anche straniera.
La valutazione dei crediti acquisiti da parte dello studente spetta all'università di accoglienza.
I crediti acquisiti durante un corso di studio vengono riconosciuti per il proseguimento in altri percorsi di studio: ad esempio, i crediti acquisiti con la Laurea possono essere riconosciuti, tutti o in parte a seconda della corrispondenza delle attività formative, per la continuazione degli studi con una Laurea Specialistica.
Come sono stabiliti
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credito corrisponde a 25 ore di lavoro da parte dello studente.
Un anno accademico richiede a uno studente, impegnato a tempo pieno nello studio, una quantità media di lavoro convenzionalmente fissata in 60 crediti.
L’impegno annuo di uno studente corrisponde quindi a 1500 ore.
L’acquisizione dei crediti è legata al superamento di una prova d’esame o di altre forme di verifica stabilite da ciascun ateneo. Possono inoltre essere previste forme di accertamento periodico dei crediti acquisiti.
I crediti non sostituiscono i voti: poiché rappresentano una misura quantitativa del carico di lavoro richiesto allo studente per raggiungere diversi traguardi formativi, non valutano il profitto, rimangono quindi indipendenti dal voto conseguito con esami o prove di altro genere. Questi continueranno ad essere espressi in trentesimi, e la prova finale in centodecimi, con eventuale lode.
Una parte dei crediti, necessaria per il conseguimento del titolo di studio, è fissata a livello nazionale: i decreti sulle CLASSI indicano il numero minimo di crediti che devono essere previsti per ogni attività formativa, e per tutti i corsi di Laurea e di Laurea Specialistica attivati nell'ambito di una stessa classe.
La parte restante dei crediti sarà fissata dal singolo ateneo come indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi che caratterizzano un certo corso di studi.
I crediti assegnati a ogni attività formativa vengono indicati nei Regolamenti didattici d’Ateneo e anche nei Regolamenti dei singoli corsi di studio.
Riconoscimento dei crediti nei passaggi
Saranno gli ordinamenti didattici di ciascun Corso di Laurea a determinare per ciascuna attività formativa, prevista per il conseguimento del titolo, il numero corrispondente di crediti.
Spetterà alle singole Facoltà il riconoscimento dei crediti conseguiti dallo studente che desideri passare da un corso attivato dall'Ateneo prima della riforma ad un corso istituito secondo il nuovo ordinamento.
I crediti che non saranno eventualmente riconosciuti rimarranno comunque registrati nella carriera scolastica dello studente.
Anche per chi provenga da una università straniera, sarà la Facoltà a valutare il riconoscimento dei crediti.
I documenti
DM 3 novembre 1999 n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei": art.1 comma 1; art.5; art.7; art.10 comma 2; art.11 comma 2; art. 12 comma 2,3,4.