Appello:DAYRA DE JESUS GALVIS MENDEZ
AVVOCATESSA
 
APPELLO CONTRO LA SENTENZA ASSOLUTORIA DEL 30 SETTEMBRE 1998 IN FAVORE DI RAYMUNDO LLANOS VASQUEZ E ALTRI PER L’OMICIDIO PRETERITENZIONALE DEL GIOVANE GIACOMO TURRA

La sottoscritta Dayra De Jesus Galvis Mendez, maggiorenne, cittadina della città di Cartagena de Indias, identificata con la carta d’identità n° 22787867 di Cartagena, con Tessera Professionale n° 57-171 rilasciata dal Ministero di Giustizia, in  qualità di rappresentante della Parte Civile nel giudizio di cui sopra, si permette rispettosamente, entro i termini del ricorso di appello, di rivolgersi ai HH.MM del Tribunale Penale Militare per sollecitare a questa Corporazione la revoca della sentenza di primo grado del 30 settembre 1998, proferita dal Giudice di Primo Grado (Comandante della Polizia Nazionale Divisione del Bolivar) e l’emissione di una sentenza di condanna contro i poliziotti giudicati: sergente Raymundo Llanos Vasquez, Cristian Rodriguez Gaviria, Guillermo Gomez Jimenez, Jorge Mendoza Paso e Victor Diaz Sanchez, autori dell’omicidio della persona del giovane italiano Giacomo Turra, secondo i fatti accaduti il giorno 3 e la notte del 4 settembre 1995 nella città di Cartagena de Indias, nel quartiere di Bocagrande e che diedero origine all’attuale  processo.

“DIPARTIMENTO DELLA POLIZIA DEL BOLIVAR
UFFICIO STAMPA”
Bollettino quotidiano
Cartagena 4 settembre 1995
“IL COMANDO DEL DIPARTIMENTO DELLA POLIZIA DEL BOLIVAR SI PERMETTE DI INFORMARE I DIFFERENTI MEZZI DI COMUNICAZIONE SUI FATTI AVVENUTI NELLA SUA GIURISDIZIONE DURANTE LE ULTIME 24 ORE”
“Morte per overdose di allucinogeni”
“Dal ristorante Meewaff (sic), ubicato nell’avenida San Martin,  è stato trasportato fino all’ospedale di Bocagrande Giacomo Tuna (sic), passaporto n.096794M, 24 anni di età, originario dell1italia (sic), che era ospite  nell’hotel Los Delfines, stanza 304, che secondo quanto detto dagli infermieri di turno nell1ospedale, è morto a causa di una overdose di allucinogeno. Prima en mencion (sic) stava nella città dal giorno 28.06.19952 (Scritto del 4 settembre 1995, Dipartimento di Polizia, ufficio stampa - Hector Dario Castro Cabrera ai mezzi di comunicazione a f. 89 al 91 quad. 3 di copie delle indagini preliminari portata e a termine dall1unità della Fiscalia Delegada di Bogotà annesso 3, vedere per favore i fogli che vanno dall181 al 131).
Signori Magistrati: Prendo come preambolo di questo scritto, quello che fu anche il preambolo dell’indagine, una volta accaduti i fatti che hanno stroncato la vita del giovane GIACOMO TURRA.  Si nota l’interesse e la “Solidarietà di Corpo” riflesso nel “Bollettino Stampa” del COMANDANTE DELLA POLIZIA, che non ha fatto mancare nella sua condizione di GIUDICE DI PRIMO GRADO la sua opinione per distorcere la realtà e senza alcun elemento di giudizio ha annunciato a poche ore dal decesso il 4 settembre 1995 quello che appare nella sentenza del 30 settembre 1998 (appellata) e che, sempre dopo pochi giorni è stato dichiarato dal giudice 59 IPM, considerando l’atipicità di questa condotta secondo l’auto inhibitorio del 23 ottobre 1995. Quanto detto porta come corollario dall1inizio alla fine: l’impunità dell1omicidio di cui fu vittima lo sfortunato staniero e il chiaro intento di esimere pienamente di ogni responsabilità i membri della polizia, qui giudicati.
La Sentenza contestata del 30 settembre 1998, la cui revoca viene invocata, ha più le caratteristiche di un memoriale di difesa dei soggetti coinvolti che una risoluzione seria, imparziale e obiettiva adatta a fare giustizia.
E lo affermo con tutto il rispetto che l’esercizio della professione mi impone e merita. Vediamo:
1. La sentenza assolutoria del Signor Comandante della Polizia Nazionale Divisione del Bolivar per la quale si lascia nell1impunità la morte del giovane italiano GIACOMO TURRA porta alla conclusione che i soggetti coinvolti non sono responsabili come autori dell’omicidio, ma che i loro atti al contrario si ridussero alla lodevole funzione di prestare aiuto alla vittima. Afferma anche che il defunto ingerì sostanze allucinanti e alcol che lo portarono ad uno stato psicotico delirante, a causa di questi si autoinflisse i politraumatismi che vennero registrati sul suo corpo, in generale per affermare alla fine che il fattore determinante della sua morte fu l’intossicazione per droga.  Voglio subito risaltare che questo errore che comporta questa asserzione è basato sull1esame periziale di un terzo e oscuro campione di tracce di urina solida in pezzi di vetro di un contenitore di dubbia origine, che anche accettando l’autenticità dei suoi risultati, valga dire i livelli o gradi di stupefacenti che si afferma essere stati trovati nel suddetto campione, scientificamente parlando non avrebbero causato la morte a nessuno, neanche a un tossicodipendente come si è preteso dimostrare. La conclusione alla quale arriva la sentenza, che ignora la validità e il potere dimostrativo dell’autopsia, alla quale è stata eliminata efficacia valutandola come prova immediata ordinata dal Fiscal 41 seccional, che svolse la rimozione del cadavere e che a sua volta dispose il prelevamento dei campioni di urina, rene e sangue, perchè l’Istituto di Medicina Legale, della zona Nord (Barranquilla), sulle due prime facesse le perizie tossicologiche, che diedero un risultato negativo in quanto stupefacenti (ved. ff. 241 e 114, quad. 1, rispettivamente secondo i documenti del Juzgado Penale Militare) e perchè la Seccional di Cartagena praticasse sul sangue un esame  specifico di alcolemia, che risultò positivo per un piccolo quantitativo (ved. ff 239, 240, 115-116 del quad. 1 secondo i documenti del Juzgado Penale Militare), inoltre è evidente che il giudice, per arrivare a questa sentenza, ha violato i criteri di valutazione della prova tecnica e scientifica: l’autopsia, l’atto di rimozione del cadavere che la precede, procedura che indubbiamente si integra e ed è complementare con l’altra. In questo modo, con questa rottura degli anelli che legano L’ATTO DI RIMOZIONE DEL CADAVERE CON L’AUTOPSIA, interrompe L’INTEGRAZIONE dell’insieme di prove e della stessa catena di fatti determinanti (articoli 253,254 -cpp 487,492,491 -cpm), facendo attenzione di tacere sorvolando esplicitamente il contenuto e la capacità dimostrativa di prove valide e regolarmente ordinate, praticate  e arrivate al processo compiendo tutti i requisiti che si esigono per la loro ammissibilità, mi riferisco ai risultati tossicologici di laboratorio realizzati su campioni biologici di sangue, urina e rene dalla Seccional de Bolivar -Cartagena e dalla Regional -zona Nord- Barranquilla rispettivamente, che hanno la speciale connotazione della immediatezza che diedero come risultato che sebbene la vittima aveva ingerito alcol in piccole quantità, non era sotto l’effetto di cocaina e marijuana, dato che la conclusione che diede risultato negativo per queste sostanze, parere che non solo adesso, ma dall’inizio non si è voluto prendere in considerazione e che mai si è voluto riconoscere già nella fase preliminare, ottenendo come risultato che lasciandola da parte, non si sa se coscientemente o incoscientemente; il Signor Giudice 59 del IPM di botto le tolse efficacia per arrivare a proferire al di sopra del potere dimostrativo delle suddette prove, che avrebbe dovuto prendere in considerazione, un auto inhibitorio nella data 23 ottobre 1995 (f.200 al 205 del annesso 1 quad. 3 della preliminar 249586 inviato dal Capo dell’Unità e/o Fiscal 14 di Bogotà alla Giustizia Penale Militare). E’una curiosa e nuova applicazione dei criteri della sana critica alla quale dice di accudire il Giudice- Comandante, è chiaro, che una volta smontata l’autopsia, staccata questa dagli altri pezzi complementari, continuò inoltre ad ignorare le suddette prove, cioé i PRIMI RISULTATI TOSSICOLOGICI,  che furono negativi per quello che riguarda le sostanze stupefacenti e prima di prenderle in considerazione visto che riuniscono tutti i requisiti della legalità della prova, al contrario, il giudice ha optato per sostituire il valore di tale risultati con altri “esperticios”, che invece vennero presi in considerazione, nonostante le irregolarità delle quali erano contrassegnati nella loro assunzione, con l’obiettivo di dar loro un valore, uno scopo, fatto apposta per proferire una sentenza assolutoria verso i membri del corpo di polizia compromessi in questo reato, cosa fatta, ripetiamo, violando totalmente la normativa del regime probatorio colombiano. MI riferisco all’efficacia che per il giudice  ha il sospettoso campione apparsa nell’ultima ora saprà Dio come, cioè il terzo ritrovamento biologico del residuo di urina solida tra i pezzetti di vetro di una provetta , che oltre a questo l’analisi venne ordinata estemporaneamente, per il fatto che il termine e l’opportunità per la sua disposizione era conclusa, con l’aggravante del fatto che il vocal  che presiedeva la giuria castrense fu la stessa che la ordinò senza avere la competenza per farlo, visto che non era il Giudice Naturale, (vedere quad 7 porc. 1348: Fs 287, 288 al 293....) prova che è inammissibile perchè effettivamente produce un falso giudizio di convinzione che snatura la realtà.
E’ importante dire che la sentenza su questo terzo ritrovamento e il suo risultato, si limita a darle pieno valore, ad assumerlo come prova tossicologica unicamente attendibile, esclusivamente meritoria di valutazione fino all’estremo perfino di magnificarne come evidenza efficace al 100%, cosa che realmente non ha per quanto lascia in disparte  i dovere di darci una spiegazione sulla sua validità, efficacia, esistenza, liceità, legittimità e infine, si astiene da dimostrarci che questa obbedì ai requisiti e ai principi sine qua non che l’assoggettano alla legalità della prova come viene richiesto dall’art. 29 della Costituzione Nazionale, vale a dire, che per ancorare  le conclusioni alle quali arrivò il giudice cheprenede esclusivamente come piena prova questo terzo risultato tossicologico del quale si parla, non soltanto il fattore di caso che nasce dallo “stato di eccitazione delirante”, e nel quale non solamente giustifica “le autolesioni della vittima”, ma anche che ci segnala quale “fu il fattore diretto che causò la morte del giovane italiano GIACOMO TURRA”, ripetiamo, che al giudice risultata imperioso e improcrastinabile una volta stabilte queste conclusioni dimostrarci di front al ritrovamento dell’urina e alla luce del risultato positivo per cocaina, conformemente aa quanto dicono gli art. 254 e 492 del Codice di Procedimento Penale e Penale Militare, deirci da dove e perchè dava questa valutazione; e senza lo stretto compimento degli art. 486, 487, 489, 491 e principalmente  di quanto previsto dall’art. 498 del CPM, avendo come base la necessità, la sua legittimità, il suo orientamento, apprezzamento e la sicurezza in senso stretto della prova, arrivò a considerarla come efficace e segnaliamo, però innanzitutto come nasce dal fascicolo la prova considerata regina per il giudice è inammissibile e pertanto è inesistente in questo ambito processuale.
2- Il giudice elimina dalla sentenza che, “In tutto il processo penale interessa soprattutto provare quei fatti che devono costituire il fondamento fattivo delle pretese che vengono formulate ossia che hanno rilevanza per determinare la commissione di un fatto che si reputa punibile o l’impossibilità di detta commissione...” 1, è evidente che la sentenza ha centrato la sua motivazione,  soltanto a quest1ultimo aspetto, cioè, ha risaltato l’impossibilità piena dell’omicidio. Pertanto, se come giudice afferma o nega un fatto, è a lui che compete il carico della prova di quello che afferma o nega, visto che questa è una funzione che gli attribuisce lo Stato, in quanto ascritta alla nozione dell’azione penale che ha il carattere di pubblica, la quale viene esercitat attraverso i suoi funzionari giudiziari. Questa funzione fondamentale deriva dal principio di investigazione integrale consacrato nell’art. 250 della Carta, esteso al regime Penale Militare che non esclude nessuna eccezione alla Costituzionalià in vigore.
Di modo che se il giudice di Prima Istanza nella sentenza predica l’innocenza degli imputati assunta in alcuni supposti fatti, è obbligato a provarlo e è un suo dovereprecisare la sua vera origine, così come il perchè considera soddisfatti i requisiti legali per la loro ammissibilità, visto che è in virtù di questa ammissibilità che si è arrivati a queste conclusioni all’interno del dovuto processo, dato che l’art. 29 della Cost. Naz. precisa che: “E1 NULLA LA PROVA OTTENUTA VIOLANDO IL DOVUTO PROCESSO”.. Allora, se la “prova è il mezzo, preordinato dalla legge, mediante il quale si ottiene la certezza legale di un fatto o di una circostanza che il Giudice ha bisogno di conoscere per applicare  correttamente la legge, significa che i fatti constitutivi delle prove si appoggiano nei cosiddetti mezzi di prova”.  Equivalgono a regole per scoprire dati e fatti che conducano alla verità, sono i cosiddetti procedimenti di investigazione contemplati nell’art. 334 e seg.; e visto che su di loro si appoggia il Giudice come “SOGGETTO DELLA PROVA” e è “chi ottiene la verità, la certezza o il convincimento”, è lui l’obbligato a dimostrare che questi si realizzarono, vale a dire, che questi procedimenti legali furono quelli utilizzati per ottenere la convinzione, o la CERTEZZA  di quello che
affermò o negò dell’esistenza di un fatto o circostanza. Così anche che dentro di queste esigenze operò e così soddisfò la prova certa con la quale supporta la sua decisione. In conseguenza, quello che afferma o nega è il risultato de “ il certo o il veritiero, il sicuro o l’indubbio”, per quanto, “La certezza è il conoscimento sicuro e chiaro di qualcosa. Quando la certezza è persuasa di una verità”, si è sicuri di qualcosa”.
Voglio dire che, quando il giudice afferma che la somministrazione di cocaina e alcol che provocò nella vittima il supposto “stato di eccitazione delirante” e quando sostiene anche “ che si autoinflisse i traumatismi”  e alla fine che furono queste circostanze di tossicità che causarono la morte, questi ragionamenti non sono sufficienti per arrivare alla convinzione e alla certezza alla quale si è arrivati col pretesto di avvalersi di un terzo risultato positivo alla cocaina, il cui campione biologico di urina ha un1origine non provata, visto che la sua apparizione ontica e processuale è inspiegabile e oscura che impedisce affermare che sia del defunto GIACOMO TURRA. Ancora più gravi risultano i dubbi che girano intorno ad essa se è stata rifiutata la prova scientifica del DNA in quanto illogica.
Nella Sentenza T-327 del 15 luglio 1994, con Esposizione del dr. Vladimiro Naranjo , si può leggere: “Il diritto è il mondo dell’obiettività. In questo modo perchè l’azione di un ‘autorità giudiziaria sia legittimata, questa deve obbedire all’obiettività legale. Tutto quello che non si basa sulla obiettività legale si deduce che sia frutto della volontà non generale, ma della volontà soggettiva del giudice”.
Tenendo presente queste regole stabilite che costituiscono il dovere del giudice c1è non solo informare il valore assegnatogli a detta prova, ma anche dimostrare la provenienza di questa valutazione; ma se questa si confronta e risulta antagonista a un1altra prova tossicologica, il cui risultato è stato NEGATIVO A PSICOFARMACI, che inoltre non è stata contestata durante il processo e del quale il giudice non ha obiettato, che nè la contraddisse, nè la svalutò, nè la invalidò e neppure la citò, trattandosi del PRIMO RISULTATO DI TOSSICOLOGIA REALIZZATO NEL REPARTO DI MEDICINA LEGALE, ZONA NORD, del 19 settembre 1995 (analisi n. 2183-95 - LQF. RN Rad. C n.6046), negativo a psicofarmaci, il quale ricade sull’unico campione di urina che allora poteva esserci secondo la stessa informazione che compare veracemente durante il processo, e che ha qualità di verità probatoria, cosa che non solo nega le cause sulle quali si basa la sentenza; ma anche la possibilità fattibile dell’esistenza di un secondo e terzo campione di urina sui quali effettuare un secondo e terzo esame; questo è talmente evidente, che così fu stabilito dalla perito forense GENOVEVA GONZALEZ, che sotto la sua responsabilità e come perito di Medicina Legale, scartò l’esistenza di altri residui di urina. L’unica cosa che si poteva custodire era il rene.
Questo è stato stabilito nel primo risultato tossicologico che ricadenell’unico campione di urina di cui abbiamo notizia.
“...
Elementi ricevuti. Campione di urina, presa dal cadavere di Giacomo Turra
Richiesta: PSICOFARMACI
RISULTATO
COCAINA:                   NEGATIVO
BENZODIAZEPINE:    NEGATIVO
FENOTIAZINE:           NEGATIVO
BARBITURICI:            NEGATIVO
CANNABINOIDI:        NEGATIVO
CONCLUSIONE
Nell’analisi tossicologica praticata sul campione di urina registrato col numero 2183-LQF. RN. che secondo il protocollo dell’autopsia n. 424-95 N della Sezione del Dipartimento di Bolivar, corrisponde al cadavere di GIACOMO TURRA NON SONO STATE TROVATE LE SOSTANZE RICERCATE.

Tecniche impiegate:  chimiche e cromatografiche.
CAMPIONE DI URINA ESAURITO  PER LE ANALISI. SI CUSTODISCE IL CAMPIONE DI RENE.

                                                       GENOVEVA GONZALEZ FONSECA... chimico-forense...”

(F. 344 quad.1, Tribunale 59 IPM e F. 143 de copias del processo disciplinario spedite dalla Procura ALLEGATO 1).

Considerando queste premesse, risulta che:
a) Questa prova periziale tossicologica NEGATIVA ( - ) per COCAINA, realizzata sull’urina il 19 settembre 1995 è stata richiesta dal funzionario giudiziario competente, il Fiscal 41 della Sezione di Cartagena -(funzionario che fece la rimozione del cadavere).
Si consulti, (Fs. 1,2 dell’originale e copia quad. n.1 consegnato dalla Fiscalia 30 Sezione Unidad de Vida, Cartagena e che è stato spedito dalla Fiscalia 14 di Bogotà al Comando di Polizia Nazionale): atto di rimozione del cadavere e ufficio 225 del 4 sett. 95 ordinando l’autopsia in questo atto si ordina anche di verificare sui campioni biologici di sangue, rene e urina, alcolemia e psicofarmaci, alcol, cocaina, basuco, marijuana. Questo lo afferma il  certificato mediante il quale si raccolgono suddetti campioni biologici da parte della patologa e batteriologa della Medicina legale, sezione del dipartimento del Bolivar, cosa che è scritta nell’atto dell’autopsia (F.13 al 16 copia originale quad. N.1 portato avanti dalla Fiscalia 30, sezione unità di vita Cartagena e che è stato spedito dalla Fiscalia 14 di Bogotà al Comando della Polizia Nazionale). Attraverso questo certificato le due funzionarie forense e los antecendentes viene stabilita la legalità della prova e del metodo portato avanti fino a questo punto in rapporto alla catena di custodia, tendente alla tangibilità, realtà, certezza di queste evidenze, le quali, come si vedrà più avanti saranno manipolate, distorte in modo da rovinare la liceità, legittimità e legalità dei principi che devono circondare la sua ammissibilità.
b) La catena di custodia: Il giudice di primo grado nella sentenza non ha neanche contraddetto la suddetta prova della perizia cioé quella del risultato negativo ai psicofarmaci nell’urina, che è stata praticata il 19 settembre 1995 dal Laboratorio Tossicologia Legale - Barranquilla. I due unici risultati: uno, negativo a psicofarmaci,  positivo all’alcolemia l’altro, sono in grado di dimostrare che sono stati ottenuti in base a una catena di custodia e che sono stati allegati al processo secondo l’ordine dell’autorità giudiziaria competente. Non ci sono argomenti legali per ignorarli, come si evince dalla sentenza. Appena ovvio il fatto che non si sia proceduto alla contestazione della perizia tossicologica risultata negativa, in quanto nessuno l’ha contestata e ancor più se di essa esiste la statistica probatoria del modo-tempo e luogo di acquisizione del suo campione ancora meno possono inficiarla altre praticate posteriormente senza tutti i requisiti della legge. Il metodo utilizzato per smentire e i risultati negativi nell’ urina di psicotropici è  stato quello che ha operato allo stesso modo per sostituire la perizia dell’autopsia. E1 ugualmente simile il caso di altri campioni di risultati positivi; infine perfino un terzo caso sull’urina della cui esistenza non c’era certezza nè della “catena di custodia”, l’ufficiale di polizia che l’ha disposta come prova del giudizio o in audienza secondo l’articolo 670 del CPM e che alla fine è stata allegata tramite un procedimento difforme ai principi predicati per la risoluzione negativa alla prova del DNA e alle opportunità segnalate per la sua pubblicità e contraddizione secondo lo stesso atto che l’ha ordinata (vedere Fs.333 a 534, 536, 543, 569, 613, 654, 655 del quad. 8 del Giudizio Consiglio verbale). (Vedere atto 18 dicembre 97 e atto 8 gennaio 98 e Fs. 336-ss del quad. 8 del giudizio).
Il Giudice di fatto e non di diritto, che ha disposto questa terza prova di urina e che allo stesso tempo ha negato di apportare al processo la prova del DNA, ha violato il principio di non mediazione della prova che dice di preservare e perciò ha negato che fosse fattibile la ricerca all’estero del sangue del professore SistoTurra per confrontare l’ ADN o DNA. Uguali argomentazioni si sono usate per contestare il tramite incidentale segnalato negli articoli 616 e 462 del C.P.M., per quanto riguarda l’obiezione, e che anche a pretesto dell’immediatezza e non mediazione della prova si é imposto dentro l’udienza pubblica, rifugiandosi nell’applicazione dell’art. 690 del C.P.M. che non ha mai garantito tali principi se si considera che nemmeno ciò che è detto nell’atto del 18 dicembre 97 é stato effettivamente compiuto rispetto alla non mediazione della tossicologia, tranne ciò che era stato impartito nel suo atto susseguente dell’8 gennaio 98.
Nei seguenti paragrafi vengono segnalate la mancata convinzione e l’incertezza del giudice di fatto nel suo atto di rifiuto del 18 dicembre 97:
“... si effettuino esami del DHL  sul resto dell’urina del defunto che si dice esiste “
“...  è stabilire se realmente il campione dell’urina che possibilmente esiste dell’ucciso”
“... si starebbe... dubitando... dell’ente statale CHE POSSA AVERE in custodia il suddetto campione di urina”
Nelle espressioni anteriori abbiamo fissato queste affermazioni: NON E’ LEGALE, NEMMENO E1 ESISTITA LA CATENA DI CUSTODIA SUL TERZO CAMPIONE DI URINA. PERTANTO E1 INEFFICACE IL RISULTATO; nonostante il fatto che chi aveva richiesto la prova non avesse notizie di essa, nè di dove si trovava al momento di richiederla, né quale autorità ne era in possesso. Si noti che la sentenza nasconde in modo palese che essendo l’urina un campione che doveva appartenere a questo processo come elemento biologico probatorio, non è mai stato a sua disposizione, dal momento che deve essere sempre stata sotto il controllo giudiziario del funzionario competente in obbedienza al principio della sicurezza della prova e proprio perché lo stesso codice lo indica come un dovere proprio e imperativo delle sue funzioni. L’ufficiale e giudice di fatto e el Auditor de Guerra che é lo stesso, al contrario, hanno mostrato una totale ignoranza sul conoscimento di essa. Che forma di evidenza di legalità, fedeltà e sicurezza giuridica della prova regina sulla quale si dice sollevare la certezza dello stato di eccitazione delirante che può aver provocato le autolesioni e la morte impune di Giacomo Turra, quella che é stata selezionata insieme ad un’altra , consistente nell’opinione extragiudiziaria avvicinata al processo che hanno denominato perizia come quella del Delegado en Salud en la Defensoria del Pueblo, considerandosi allegramente come sostituta dell’autopsia con la tesi che questa aveva delle inesattezze, avendo la patologa segnato genericamente che il defunto aveva “dentatura naturale”, mentre in effetti aveva una protesi in un dente.
La sentenza poggia su questa circostanza che non è altro che un sofisma perché disconosce che un mezzo di prova ha un oggetto generalizzato e anche un oggetto specifico. L’ideale sarebbe che chi emette la sentenza dimostri che l’autopsia era diretta verso un aspetto distinto dalle conclusioni che possono determinare nell’anatomia del defunto le conclusioni MORTE !!!. E1 scontato e interessato prendere come appoggio uno sbaglio insignificante che non snatura la sua efficacia quando proprio dall’autopsia dice la dottrina che:” Il responso della perizia dimostra l’esistenza e il significato di un fatto dal quale si fa derivare l’esistenza certa o probabile di un altro fatto.”
Come contate eccezioni “L’autopsia serve come prova di una moltitudine di fatti tra i quali c’è la causa medico-legale della morte, dalla quale il giudice evince il rapporto di causalità.” Evidenzia il Dr. Ortiz nella sua opera citata.
Ecco il quid in cui deve ricadere l’oggetto della critica e la contraddizione della prova. Dai fatti precedenti la falsa motivazione che la sentenza contrae.
Si deduce anche la falsa Motivazione: Se la giustizia penale militare non ha avuto neanche il controllo nè la sicurezza della prova attraverso i giudici che sono passati per questo espediente, non può parlare di convinzione legale in relazione con le circostanze e fatti che assevera. Che detto elemento potesse esistere (il campione dell’urina), fin dal principio, era dovere di controllarlo del giudice che conosce l’indagine riguardante l’omicidio di Giacomo Turra.
Questo è indiscutibile, ancor di più se in atti si era creata incertezza su altre seconde prove che essendo obiettate erano state ritenute inefficaci dallo stesso tribunale. Molto più logica l’inamissibilità della prova, se il risultato(positivo) per la cocaina il cui campione è carente di qualunque carta di naturalezza, si affrontano due affermazioni  che collidono e contrastano emesse dalla tossicologa che è stata incaricata del primo esame dell’urina effettuato il 19 settembre 1995: una dice che “NON SI SONO TROVATE LE SOSTANZE RICERCATE” ;
E l’altra,” CAMPIONE DELL’URINA ESAURITO NELLE ANALISI. SI METTE SOTTO CUSTODIA IL CAMPIONE DEL RENE.”
Questo è dovuto a ciò che impone come principio l’art. 498 del C.P.M. , sulla sicurezza della prova: “Nello sviluppo dell’attività probatoria il giudice dovrà prendere le misure tese a garantire che gli elementi naturali delle prove non siano alterati, occultati o distrutti... “.
Quale legalità può avere mai la terza prova (positiva) il cui campiome non ha antecedenti di esistenza legale, giacché compare dopo che si é affermato dopo il primo esame che l’urina é esaurita, il ritrovamento ed esibizione della quale si fa davanti ad un altro giudice (Fiscal 86) che indagava la falsità e al quale si dice che gli sarà messa a disposizione, questi procede ad acquisirla , non la rende pubblica e la mantiene occulta alle parti come evidenza e anche al giudice al quale compete, perfino dopo la sua risoluzione inibitoria. Inoltre il Fiscal 86 al quale si dice sia stata messa a disposizione la prova biologica, conformemente alle copie dell’espediente che ha avuto a suo carico e che é stato trasferito al presente processo, non spiega le ragioni per le quali essa serviva a lui nel processo preliminare e perchè a Medicina Legale, dove c’erano i funzionari indagati, e non si capisce perché la teneva in tali condizioni, se, oltre a non competergli, nemmeno la sua attuazione indica che abbia avanzato diligenza o prova di perizia con essa.

Risulta grave che un funzionario che fa le veci del P.M. e che il suo consigliere, il Dr. Lizarazo che ha svolto quel compito nella Fiscalìa 86, abbia permesso che si occultasse mediante quelle preliminari ai soggetti  processuali e all’autorità competente, un elemento che doveva essere
pubblico e contraddetto dalle parti e in cambio si permette che a scapito  della tangibilità del nostro agire o almeno non esigono da detto  funzionario le spiegazioni che riguardano l’occultamento o l’appropriamento
di detto elemento, se é provato che tecnicamente non lo ha utilizzato per
una perizia necessaria come mezzo di qualche prova di cui é stato oggetto
delle diligenze preliminari. 
3- CERTEZZA SULL’OGGETTO DELLA PROVA: E ciò che bisogna determinare nel processo, è il tema da provare (thema probandum), e consiste nella cosa,
circostanza o l’avvenimento LA CUI CONOSCENZA É NECESSARIA E DEVE OTTENERSI NEL PROCESSO. Questo insegna il trattatista A. Ortiz Rodriguez, giacché la certezza e ciò che é certo sono imparentati. La certezza é conoscenza
sicuro e chiaro di qualche cosa. Quando la certezza é persuasa da una verità, si é sicuri di qualcosa.
* E chiaro che nel giudizio, il giudice di fatto e ancor meno il suo consigliere  in diritto(auditor), non avevano la certezza sull’esistenza di questo elemento, la terza prova dell’urina, e nonostante fosse stato ordinato il trasferimento delle copie dell’espediente in un altro momento a carico del Fiscal 86 secondo atti del 18 dicembre 1997 e 8 gennaio 1998 rispettivamente.
* Ma ci risulta ancora più aberrante il fatto che il Fiscal 86, nonostante la avesse a sua disposizione, non abbia mai ordinato una prova di esame  tossicologico su questa terza prova, così come pure il Ministero Pubblico.
E simpatica l’attitudine per la quale avendo “l’urina dell’ucciso” in  cambio(?), abbiano optato la disposizione di un concetto puramente teorico  del dr. Uribe Granja, relativo alle seconde prove biologiche e ai risultati  di esse, le quali, essendo contestate, sono state dichiarate inefficaci dal
Tribunale, pretendendo con queste rivivere “lo stato di eccitazione  delirante per influsso di psicofarmaci” mediante conclusioni supportate dai  risultati che per le leggi del processo e secondo il principio di sicurezza  giuridica sono stati considerati non validi nel provvedimento datato 5
Luglio 1997 emesso in seconda istanza.

Di conseguenza :
Il Fiscal 86 ha trattenuto la competenza del presunto campione, l’ha  mantenuta occulta e con il beneplacito del procuratore ha privato tutti  delle garanzie di pubblicità e contraddizione sia alle parti che al funzionario competente nel processo originario.
Quale formalità e legalità del dovuto processo!!!
Anche quando si afferma che viene messa a  disposizione tale urina liquida  nonostante il fatto che all’esame del 19 Settembre 1995 l’urina fosse  esaurita e , affermavano, rimaneva in custodia solo il rene
Ora, come é possibile che dopo essere stata liquida siano stati portati al  laboratorio in USA semplici solidi di pezzi di vetro di una provetta?  Per essere stata previa alla attuazione della Fiscalia 86 mai é stata sottomessa al suo contraddittorio,  Il Fiscal 86 non l’ha mai utilizzata per niente.  Con quale fine suppostamente l’ha occultata e ne ha trattenuto la competenza?  Perché l’ha ritirata ?  Perché ha preferito invece un concetto teorico alimentato con prove o  risultati inefficaci consegnati a URIBE GRANJA con cui ritornano le  obiezioni così dichiarate dal Tribunale , cioé, quegli stessi elementi che  extragiudizialmente al presente processo si mettevano in vigenza  disconoscendo quanto risolto dalla Corporazione e che, lo ripetiamo, sono  legge del processo
4- LA CUSTODIA DEL TERZO CAMPIONE, ciò che è più grave é che dopo l’oscura comparsa del terzo campione di urina che è risultato: Positivo a cocaina,  che si esibisce come prova legale alla sentenza, questa ci obbliga a  interrogarci su vari aspetti intorno ad essa, per esempio:
Quale ente ha informato il Fiscal 86 sull’esistenza di essa? La risposta é:  Medicina Legale Zona Nord, molto tempo dopo che nella bozza dell’esame si  affermasse che le prove dell’urina erano finite e dopo che davanti alla  comparsa di una seconda prova, il Tribunale dichiarava l’obiezione e su cui  anche Medicina Legal Bogotà ha affermato che l’urina era esaurita. Per  magia é comparsa una seconda volta.
Quando e a chi il giudice di fatto penale militare o l’auditor ha inviato  la custodia di questo terzo ritrovamento comparso per magia?
Eureka!!! Ne più nè meno che all’Istituto di Medicina Legale di Bogotà dove  stanno i funzionari che erano stati indagati preliminarmente dal Fiscal 86  e il cui inibitorio non é cosa giudicata.
D’altra parte il giudice di fatto ha negato il tramite incidentale che gli  si richiedeva come metodo per seguire nell’obiezione rispetto alla mostra e  prova per praticare e, allo stesso modo, per la prova del DNA che pure è  stata negata col pretesto che si perdeva il principio di immediatezza.
Vediamo:
“Praticare questa prova nei canali diplomatici implicherebbe perdere il  principio della immediatezza (ordinanza del 18 DIC/97).
E questo principio della immediatezza che è servito per mascherare la  risposta negativa alla richiesta di analisi del DNA, si veda dopo essersi  espresso che si garantirebbe in quanto la terza prova di urina risultata così come è detto nelle ordinanze del 18 dic/97 e di gennaio/98, dove dispone che i tossicologi a carico dei quali era l’esame dovevano garantire la loro presenza all’udienza, ma se in effetti aveva o non aveva ordinato la prova in seduta pubblica e non come
incidentale, si veda alla fine come è terminato questo procedimento ordinato  per dare le opzioni di pubblicità e contraddizione mediante la negazione di essa.
Dove e come è stata ordinata la prova tossicologica della terza prova di urina estranea al processo, una volta venne informato il presidente del Consiglio che presumibilmente esisteva, che era a Medicina Legale di Bogotà a chi venne assegnata a Barranquilla?
Si veda
* 8 gennaio/98 - Resoconto di Segreteria: “Dichiaro ... che ci è stato comunicato dall’ufficio la direzione dell’istituto di Medicina Legale e  Scienze Forensi con sede a Santa Fè di Bogotà, e che ci informa che in  questo Istituto è conservato il terzo campione di urina del Signor Giacomo
Turra...”
* Ordinanza 8 gennaio/98: “con il fine di eseguire ciò che é stato ordinato nel numero 2 della parte risolutiva della nostra provvidenza del 18 dicembre  1997, si dispone che per mezzo DELL’ASSESSORATO GIURIDICO DELLA PRESIDENZA,
SI ORDINI ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE AFFINCHÈ  QUESTO ISTITUTO SI INCARICHI DI EFFETTUARE LE ANALISI DI LABORATORIO SULLA  PROVA DI LABORATORIO SULL’URINA  DI GIACOMO TURRA, CON IL PROPOSITO DI  STABILIRE LA POSSIBILE PRESENZA NELLA STESSA DI COCAINA, MARIJUANA, ALCOOL,  E CHE SI DICE LE SOMMINISTRARONO AL DEFUNTO ... LE SI FARÀ SAPERE A QUESTA  ISTITUZIONE CHE LE DETTE ANALISI, DOVRANNO ESSERE PRATICATE DA ESPERTI  DIVERSI DA QUELLI CHE PARTECIPARONO ALLE PERIZIE E CHE CHI ASSUMESSE  L’INCARICO DI QUESTO LAVORO DEVE CURARE LA NUOVA STESURA DELL’UDIENZA, PER  SUPPORTARE IL SUO LAVORO E FACCIANO LE SPIEGAZIONI PERTINENTI”. (Quad. 8  del Giudizio Fs. 536,543,569,615).
Esisteva qualche certezza, quando evidentemente non c’è un’attuazione  reale  e degna di fede dopo avere preso in considerazione che il 19 set/95 la  tossicologa Genoveva Gonzalez nel resoconto reso riguardo al protocollo del  primo esame di laboratorio che la “l’urina a disposizione per le analisi
era esaurita.”, inoltre tener conto che in cambio: “SI TENEVA SOTTO  CUSTODIA IL REPERTO DEL RENE”. Di cui si conclude che l’urina era stata  completamente  esaurita nelle prime prove che dettero risultato NEGATIVO e  che inoltre  l’unico esistente era solo il RENE come reperto biologico. Da ciò ne deriva  quindi, come passaggio obbligatorio chiedere in onore alla trasparenza e  certezza: quale per favore?!! Ë la vera origine del campione di urina che  per la terza volta e molto dopo è apparso e dal quale si è appreso un  risultato positivo alla cocaina?
* Come è apparso un altro campione (un secondo sul cui risultato è stato obiettato e fu dichiarato fondato dal Tribunale nell’ordinanza del 3  aprile/97) e allo stesso modo questa ultima e terza volta? Che spiegazione  deriverebbe se si rassegnasse e desse credito al fatto che l’unica e  iniziale urina ERA STATA ESAURITA NEL PRIMO ESAME?.  Non da meno, che a tutti i precedenti, si somma la RISPOSTA NEGATIVA SUL  CONFRONTO DEL DNA, che fu ciò che chiese di confrontare con qualsiasi  residuo (sangue,  rene ed urina si fosse voluto falsamente esibire) della
parte civile. Questo ancora prima della prova di tossicologia. Inoltre  prima vi era già detto la pretesa del Ministero Pubblico di spostare e far  rivivere le seconde analisi obbiettate, quando si sapeva che questa modo di  agire che pretendeva di spostare comprendeva una curiosa apparizione di un  terzo campione biologico di urina che per tutte le irregolarità già prima  riscontrate generavano con tutto il diritto dubbi: la sua autenticità,  l’ammissibilità, la fedeltà, la trasparenza e la legittimità della prova  come ci segnala l’art. 29 nella sua ultima parte (Carta Costituzionale).
Perché si possa pubblicare e dichiarare di essere persuaso della verità, che  se ne ha la certezza, è necessario, come insegna Mittermaier che il  funzionario giudiziario avverta:
“1) che esista, nel processo un insieme di motivi accreditati dalla ragione  e dall’esperienza, che possano servire da fondamento per la persuasione,  cioè che abbia certezza fondata o certezza oggettiva, l’opinione infondata o  è certezza.
2) che dopo un1analisi coscienziosa e riflessiva, abbia eliminato tutti i  motivi che tendono a determinare una soluzione contraria a quella di essere  in possesso della verità. Se questi motivi predominano il giudice non può  dichiararsi persuaso di essere in possesso della verità del fatto o della  colpevolezza dell’accusato. Per questo la certezza di presenta come  persuasione della verità oltre ogni ragionevole dubbio.
3) che i motivi dell’analisi, espressi nella decisione giudiziaria,  permettano che la certezza del giudice venga accettata dagli altri come  verità processuale, permettano, allo stesso tempo, di mostrare la non  conformità con la certezza e decisione, e essere corretta, revocata o
confermata”. Per tanto, la certezza del giudice non è meramente soggettiva,  ma oggettiva basata su motivi reali e sulla ragione. Perchè, in effetti, “IL  CONVINCIMENTO O LA CONVINZIONE E’ “LO STATO DI INTENDERE I FATTI PER  VERITIERI, BASANDOSI SU MOTIVI ABBASTANZA SOLIDI”” .
5. - RICHIESTA DEL DNA E/O ADN CHE INSPIEGABILMENTE VIENE NEGATA E ALLA
QUALE FU’ RILUTTANTE A DETTA POSSIBILITA’ L’ALLORA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  VERBALE DI GUERRA CON - CONSIGLIERI - COSI1 SI STABILISCE NELL’ATTO DEL 18  DIC/97, CON IL POVERO E CONTRADDITTORIO ARGOMENTO CHE:
“La richiesta di parte civile che con il rimanente dell’urina che si dice  esista del defunto vengano effettuati gli esami di DHL (sic) confrontandoli  con il sangue del padre dello stesso, Signor SISTO TURRA, al quale per via  diplomatica gli si prenderà un campione di sangue necessario, diciamo che vi  si  acconsente in ragione del fatto che si pretende di stabilire realmente se il campione di urina che possibilmente esiste del defunto veramente apparteneva allo stesso ed ammettendo questa richiesta, SI VERREBBE  ANTICIPATAMENTE A DUBITARE DELL’ONORABILITA’ DELL’ENTE STATALE CHE ABBIA IN CUSTODIA IL DETTO CAMPIONE DI URINA ED ATTUALMENTE PER ESPRESSO MANDATO COSTITUZIONALE SI DEVE PRESUMERE LA BUONA FEDE E CHE SI SAPPIA CHE L’ENTE  STATALE MENZIONATO o MEGLIO LE PERSONE CHE VI PRESTANO SERVIZIO, NON SONO STATI OGGETTO DI SANZIONI DISCIPLINARI O PENALI, RIGUARDO A QUALSIASI TIPO DI MANIPOLAZIONE FRAUDOLENTA, OLTRE CHE PRATICARE QUESTA PROVA PER CANALI
DIPLOMATICI IMPLICHEREBBE PERDERE IL PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA” (DA
ORDINANZA DEL 18 DIC/97)
Perchè IL DNA COME PROVA PER VIA DIPLOMATICA IMPLICHEREBBE PERDERE IL
PRINCIPIO DELL’IMMEDIATEZZA” E NON QUELLA INVIATA ALL’ESTERO CORRISPONDENTE  ALLA TERZA APPARIZIONE DELL’URINA?
Confesso che fu certo quindi che fu il giudice che violò detto  principio quando fece cambiare direzione a quest1ultima, in maniera che  restò chiaro che l’interesse nel negare le garanzie di pubblicità,  contraddizione, e perfino affermazione del dettame.  “Il giusto processo si applicherà a tutte le classe di attuazione  giudiziaria ed amministrativa ...” art. 29 C.N..
Il passaggio incidentale per insulto che si anticipa senza rispetto del  diritto di difesa, in quanto è decisamente in flagrante violazione dell’art.  29 della Costituzionale Nazionale, è una via di fatto, quando non c1è altro  modo di impugnare.
Di conseguenza, è stato disposto:
* Licenziare negativamente il sollecito passaggio incidentale proposto dalla parte civile;
* Sollecitare le autorità se vi sono campioni di urina, sangue e rene del defunto e si mettano a disposizione di questo Ufficio, affinchè vengano  sottoposte agli studi indicati nella parte che motiva ed ulteriori  valutazioni che le faccia quando le compete la parte interessata, ed in  udienza che gli esperti le esaminino.
* Non accedere alla prova del AND e/o DNA. Di conseguenza molto meno il prendere il campione di sangue del Signor SISTO TURRA.
* Finalmente, ammette come prova portata i previ provvedimenti che eseguì il fiscal 86 di Santafé de Bogotà, contro i funzionari di Medicina Legale,  tra cui, lo studio teorico dell’esperto Uribe Granja, che si vuole  trasferire perché si riconsideri l’oscuro tramite realizzato senza alcun  ordine di un funzionario giudiziario per Medicina Legale di Bogotà riguardo  al secondo campione che precisamente furono materia di obiezione dichiarata  fondata e che andò di fronte il Tribunale con ordinanza del 3 aprile/97.
* Si veda, nondimeno, quel concetto teorico che inesattamente é stato chiamato perizia, prodotto di previ provvedimenti dove per ragioni ovvie non  ci furono contraddizioni, nè pubblicità da parte civile dato che non fu  aperta una indagine.
* Si constati che, inoltre, il trasferimento dei provvedimenti che si sollecitarono alla Fiscalia 86 di Bogotà si suppone fossero tendenti e di  conseguenza continuare il passaggio della declaratoria di obiezione che  venne fondato ed è manifesto che mediante dette risoluzioni (ordinanza del
18 dic/97) il presidente del Consiglio impose contro ogni logica: “IL  RIFIUTO DEL PASSAGGIO INCIDENTALE PROPOSTO DALLA PARTE CIVILE”, supplendo  le garanzie di pubblicità, contraddizione mascherando il senso della cosa  giudicata, della prova nel giudizio o udienza, negando il passaggio  destinato alla obiezione. E1 chiaro e si evidenzia per negare la prova del
DNA a pretesto della presa del campione all’estero che insinuano sono  dilatorie e che impossibilitano l’immediatezza della prova, però unificò  nel periodo del giudizio o consiglio - udienza con consiglieri per simulare  che da compimento al principio dell’immediatezza il resto delle prove che
avendo fattore vincolante con il passaggio incidentale di continuazione
dell’obiezione, lo nega come incidente.
Fino a dove è arrivato e si è esteso tale principio successivamente?  Come fu ordinata la tossicologia del terzo campione di urina e finalmente,  che passaggio le si fece fare; se si era presentato qualche indizio di  immediatezza? Si pensi che non sia stata data quella immediatezza  perchè finalmente quello che disse per il rifiuto del DNA, è stato quello  che certamente fu applicato nella tossicologia eseguita all’estero? E che  successe dopo, essendo detto terzo risultato suscettibile legalmente secondo
il regime penale militare, di un ulteriore chiarimento, completamento,  quando esercitando questo diritto è chiaro, così lo sollevò la parte civile  quando si trascrisse il citato risultato del Dr. Lee Heard?
* Che senso ha la garanzia della cosa pubblica, mezzo attraverso cui è possibile contraddire, se nelle dette ordinanze 18 e 22 si indica, da una  parte che si trasferisce la detta attuazione della Fiscalia 86 a
disposizione delle parti. Allo stesso tempo, dall’altra parte, le  precedenti disposizioni hanno ammesso questi elementi come prove? Quindi  perchè sono state trasferite?
* Si veda che prima incluso di affermare, le lasciava a disposizione delle parti che per la prima volta ne venivano a conoscenza si imponeva che erano  ammesse anticipatamente.
* Che passaggio ed opportunità vi fu per contraddire questa nuova attuazione previa le parti. Si sta dando al diritto delle contraddizioni? Che  grande  opportunità di pubblicità, meccanismo mediante il quale si facilita  la contraddizione della prova. Infine, che pieno di esigenze sostanziali sulla legalità della prova.
Le disposizioni che impongono l’impossibilità di essere conosciute o  contraddette, sono arbitrarie, ed il senso che indica la Corte Costituzionale;  a questo riguardo l’esposizione del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz:  “I servitori pubblici ... nello svolgimento delle loro funzioni non possono  interpretare ed applicare arbitrariamente le norme, sotto pena di  abbandonare l’ambito del diritto e passare a patrocinare semplicemente e  pienamente attuazioni di fatto contrarie allo stato di diritto che li
legittima” .
Il giudice che opera arbitrariamente, fa perdere lŒequilibrio che deve avere  il processo. Per questo il giudice deve decidere “in conformità con quello  che nel processo si propone e si prova”, secondo quanto detto nella sentenza  T-158:
“Quello che il giudice fa o esige deve essere conforme alla legge, ed a  quanto determinato dal diritto. Secondo ciò, si deve pronunciare  giudiziariamente in conformità con quello che nel processo si propone e si  prova, tutto sotto l’egida della legge, che è quella che da la facoltà  tassativa alla autorità giudiziaria per agire dentro il processo”.
Anche secondo il magistero della nostra Corte Costituzionale nella sentenza  T-198.
* Chiediamo: poteva chi secondo la Costituzione e la sentenza di non eseguibilità dei Consigli Verbali di Guerra con Consiglieri, esistendo  anticipatamente una eccezione di incostituzionalità della procedura che si  apprestava ad iniziare, posteriormente assunse nella sua qualità di  presidente ufficiale della Polizia e chi non sta nel rango di giudice  naturale, condurre la prova del giudizio penale militare? SPETTAVA AL  GIUDICE DI PRIMA ISTANZA, CHE SECONDO LA COSTITUZIONE ERA IL COMPETENTE  DIRETTO PER ORDINARE LA PROCEDURE DELLE PROVE NELLA CAUSA?
* CHE FORZA LEGALE HA L’ARGOMENTO ASSURDO, PER CUI SI RIFIUTAVA LA  PROVA  DEL DNA PERCHE1QUESTO SIGNIFICAVA DUBITARE DELL’ONORABILITA1 DELLE  AUTORITA1 UFFICIALI?
CHISSA1 QUANDO L’ONOREVOLE TRIBUNALE NELLA SUA DISPOSIZIONE DEL 3
APRILE/97 DICHIARO1 FONDATA LA OBIEZIONE BASATA SULLA CAUSALE DI ERRORE,  NON  LO MISE IN DUBBIO.
* CHI E PERCHE1 ORDINO1LE COPIE UFFICIALI AI FUNZIONARI DI MEDICINA LEGALE
DI CIO1 CHE PRIMA ERA CONSIDERATO DOLO O MALA FEDE?
Questa presunzione che si critica alla parte civile si produceva dallo  stesso momento in cui si obbiettò il secondo campione ed il suo risultato. E' in diritto e nessuno la può costringere a che non metta in dubbio l’oscurità  di una strana attuazione come nessun altra e che può far storia. Dunque,
quelle copie ufficiali che prima della declaratoria di obiezione e che fosse  riconosciuta dall’onorevole Tribunale fu una petizione di parte civile, che  sia detto anche, non costringeva il Giudice 59 che cosi1 l’aveva ordinato - non fu una copia ufficiale di copie come era stato chiesto, ma come altro strano tra le tante che qui abbondano, SI COPIARONO UFFICIALMENTE gli
elementi originali del laboratorio di tossicologia di Medicina Legale di Bogotà.
In questo modo si privò il processo di origine degli ordinanze ed attuazioni originali che erano state ritirate nella ispezione giudiziaria che si era realizzata a Medicina Legale, che si reclama come evidenza e si devono inviare davanti alla sentenza di fondo perché a questo espediente appartiene
perché si apprezzino come sono e presentano le cancellature, sovrapposizioni di scritte e stesti in questi anche dubbiosi secondo esami che nell’udienza accolse mediando l’ordine di trasferire la documentazione dal fiscale 86 dove figurava il concetto teorico del Dr. Uribe Granja,
tentando, così, di sciogliere tutte le irregolarità sostanziali che viziavano questi secondi
risultati e che finalmente, il giudice della prima istanza, Comandante di Polizia che di obbedire alla sua impugnazione ed attestazione giurata, chiaro che, dovrebbe abbracciare ferventemente il terzo risultato conseguenza dell’ultimo campione di urina che con arte magica è apparso con la stessa oscura origine di quelli precedenti.
Conclusione, non si capisce, l’argomento addotto del dubbio in cui si poneva  l’onorabilità dei funzionari statali. Con questo criterio, non ci sarebbe stato nel Codice Penale nessun delitto contro gli impiegati ufficiali  giacché equivale il dubbio di onorabilità dell’impiegato pubblico.
Il processo ottomila (supererebbe) sarebbe inutile, come anche sarebbe solo di contorno l’articolo 515 C.PM., dove sono previste come causali di obiezione al dettame l’errore, la violenza o il dolo; si veda l’asserzione  “dolo” è sinonimo di malafede.
“L’amministrazione della giustizia è un servizio pubblico, e pertanto regolamentato e misurato dalla norma giuridica; per cui, l’azione giuridica  ubbidisce non a ciò che le appare o crede, ma a ciò che detta la certa giuridica stabilita da quello che prescrive la legge”.
6.- Perchè questo interesse nel non dibattere, se non ignorare l’unica prova  legalmente valida ed ammissibile riguardo alle sostanze tossiche, ma  recentemente praticate una volta che successero i fatti ed in cambio, pretendere di convalidare come si può vedere in tutto il corso del processo
una seconda successiva a questa e perfino una terza del più dubbia garanzia ed impronta, sarà forse perchè soddisfino l’interesse e “Solidarietà di  Corpo” al quale appartengono gli indiziati ed il Presidente - Consigliere del Consiglio e che anche coincide con essere lo stesso al cui appartiene il
giudice della sentenza e che sono precisamente quelli positivi agli allucinogeni.
Non può essere estraneo a questo bollettino di giornale che nello stesso 4 sett/95 INTITOLAVA: “MORTO PER OVERDOSE DI ALLUCINOGENO” (Fs. 84 al 91 Cuad.  3 copie delle indagini preliminari fatte dall’Unità della Fiscalia Delegata di Bogotà allegato 3 fS. 81 al 131).
7.- La Sentenza, omesse di dibattere la detta perizia negativa e in virtù di essa al non essere obiettata continua ad essere presente nel corso del processo, per non ordinarsi ed allegare compiendo i requisiti legali, questa é una prova ed il suo risultato è INCOLUME DI FRONTE A QUELLE CHE LE SUCCEDETTERO, COSI1 ANCHE ALL’ULTIMA. ALLO STESSO MODO HA FORZA LEGALE LA PERIZIA DI NERPSIA, CHE TANTOMENO SI OBIETTO1 E CHE NON PUO’ ESSERE INVALIDATA  DALL’ARGOMENTO SOTTILE E SUPERFICIALE CHE NON ARRICCHISCE LA PROVA  DELL’OGGETTO PRINCIPALE, TANTOMENO PUO’ ESSERE SOSTITUITA L’OPINIONE DEL DR. PINZON MEDICO DEL DIFENSORE CIVICO CHE EXTRA GIUDICO’ IL GIUDIZIO TEORICAMENTE AVENDO COME APPOGGIO PER LE CONCLUSIONI ALLE QUALI ARRIVO’ IL SECONDO RISULTATO TOSSICOLOGICO CHE FURONO DICHIARATI INESISTENTI E CHE D’ACCORDO CON IL PRINCIPIO DI AMMISSIBILITA’ E LEGALITA’ DELLA PROVA NESSUN EFFETTO POTEVANO PRODURRE.
No ci passa sulla testa, evidentemente la sentenza tenta di magnificarsi alla stesso tempo di dissacrarla mediante una esorbitante importanza e validità che non ha l’oscuro terzo campione di urina e logicamente il suo risultato, così come l’opinione che extra giudizio che dette un Medico Pinzon iscritto nei Difensori Pubblici, che neanche se ci danno spiegazioni che provino questo interesse affinchè fosse raccolta pecca di mali insalvabili, perchè allo stesso modo di quelle dichiarate il 3 aprile/97 dal H. Tribunale competente per la validità, ammissibilità ed infine affinché compia la legalità che deve essere accompagnata alla prova con il proposito che sia valida dentro l’ordine giuridico fondamentale e processuale.
Di conseguenza, in obbedienza all’art. 29 della C.N., líart. 486 del C.P.M., con il quale si consacrò il principio della NECESSITA’ DELLA PROVA, imperativamente per l’ammissibilità esige: CHE “NESSUNA PROVA POTRA’ ESSERE APPREZZATA SENZA ORDINANZA E CHE SIA STATA ORDINATA ...”
Ne consegue da quanto esposto, che l’articolo 487 del C.P.M. NEL CONSACRARE IL PRINCIPIO DELLA LEGALITA’ DELLA PROVA COME RISPOSTA AL PRINCIPIO DEL DOVUTO PROCESSO NELL’ULTIMO COMMA DELL’ART. 29 DELLA COSTITUZIONE, ANCHE IMPERATIVAMENTE SI DISPONGA, CHE TUTTE LE DECISIONI GIUDIZIALI, OSSIA - SENZA ECCEZIONI, INCLUSO LA SENTENZA, DEVE FONDARSI SULLE PROVE LEGALMENTE PRODOTTE, ALLEGATE AL PROCESSO.
Con tutto il rispetto, la sentenza confutata non colma neppure le aspettative rispettivamente degli articoli 486 e 487 del C.P.M.. Di conseguenza meno si raggiunge la soddisfazione di aver atteso ai principi fondamentali contemplati nell’articolo 29 della C.N. che racchiude lo spirito ed è fonte di ispirazione dei suoi due anteriori (articoli).
Questa illegale tesi, più che propria della teoria delle argomentazioni a difesa dei processati che sviscera nel sopravvalutare circostanze valide che non riescono a squalificare la validità e l’efficacia delle prove della perizia menzionata, sono sofismi per distrarre affinchè gli attacchi si facciano all’oggetto principale che le ha destinato il legislatore come mezzo per la prova su una tecnica determinata dalla conformità con il caso in oggetto di esame.
Questo si comprende dalla Sentenza T-055 del 1994, quando il Dr. Cifuentes Muñoz come relatore risalta:
“L’arbitrarietà della via di fatto si pone in evidenza a partire da un referente assiologico e normativo che supera l’ambito della legalità e si alimenta di valori, principi e diritti essenziali dell’ordinamento giuridico”.
Il processo penale, è un adeguato equilibrio tra gli interessi dell’individuo e quelli della società. Però questo equilibrio si rompe quando di prepotenza lo Stato discolpa i suoi interessi di giudice e parte per disconoscere a chiunque le garanzie che esso stesso ha ammonito a rispettare nel sottoscrivere i convegni e trattati universali davanti alla Comunità delle Nazioni.
NON SI FA UNA PATRIA, molto meno, se non si da una soluzione ai nostri propri conflitti che generano l’impunità, lo squilibrio e l’arbitrarietà, non disconosce la geografia nazionale che nel tempo opera l’arbitrarietà poliziesca verso il civile, riflesso nel brutto comportamento e nella brutalità, questa è la regola che si espone nella sentenza sulle intenzioni ed attività dell’aiuto che animò e che si suppone inquadra i processati.
E’ necessario disconoscere che i membri di questo stesso corpo sequestrarono e freddamente uccisero il presidente della Mazda, quelli che senza misericordia attuarono nella Casa España di Cartagena, dove con nessuna dissimulazione in maniera sproporzionata veniva aggredito un anziano davanti alla giunta che così capiva, l’eccidio i Montelibano sul Ponte di Montelibano (Cord.), nel caso del Turra colombiano e più recentemente della bambina a Tolima, e quanto ancora che renderebbe interminabile la relazione.
In che cosa rimane il principio dell’opportunità e allegati comuni, procedibilità ed ammissibilità della prova?
Da parte sua l’ultimo comma dell’art. 489 del C.P.M., consacra il principio: CHE LE PARTI HANNO DIRITTO A PARTECIPARE O INTERVENIRE NELLA PRATICA DELLE PROVE, SALVO ECCEZIONI LEGALI. Questa non è stata l’opportunità quando si sviò dopo aver ordinato nel giudizio l’avviamento della prova di cui si millantava l’immediatezza e che per tale motivo giustificò il Presidente del Consiglio che negava la prova del DNA dove era l’esperto per interrogare?
Più interessata fu la decisione successiva che, verbalmente venne data di mettere in trascrizione il terzo risultato che anche fu NEGATO. IN CONSONANZA CON QUANTO DISPOSTO ANTERIORMENTE, ANCHE L’ART. 690 IBIDEM AVVERTE CHE NELL’UDIENZA DEL CONSIGLIO VERBALE SI POTRANNO ORDINARE LE PROVE PERTINENTI E CHE SI POSSANO PRATICARE NELL’AULA E SI COMPRENDE CHE I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO E TUTTAVIA NON SI CITA LA PARTE CIVILE RICONOSCIUTA COSTITUZIONALMENTE SOTTO IL RIPARO DEL DIRITTO DI ACCEDERE ALLA GIUSTIZIA.
Che maniera curiosa di procedere, quando si chiese di trascrivere come incidente il pertinente per continuare con il procedimento seguente alla obiezione, ci fu un NO!!!, per l’analisi del DNA anche fu ripetuto questo NO!!! Ponderi i disposti degli articoli 516 e 462 DEL C.P.M..
Questo NO!! Al DNA, si appoggiò sulla tesi DELLA NON CONVENIENZA A PRENDERE UN CAMPIONE ALL’ESTERO E DEL DUBBIO NON NECESSARIO VERSO L’ONORABILITA’ DEGLI IMPIEGATI UFFICIALI.
Questa ... si costituì per il campione oscuro di urina, che per primo fu nascosto come prova in giudizio, e un no al tramite di incidente, perché si può vedere nell’ordinanza dell’8 di gennaio/98 la possibilità che concorrano gli esperti alla vista perchè fossero interrogati dalle parti, quindi si cambia la direzione della prova.
Corollario, NON furono date opzioni per partecipare alla prova come all’inizio simulatamente fu disposto per negare la prova del DNA. Fu disconosciuto quanto previsto dall’art. 462 del C.P.M., quindi formalmente si dette il trasferimento al terzo risultato, come beffa al diritto sostanziale, perchè quando fu chiesto dalla parte civile di verificare della prova testimoniale scientifica sulla possibilità di realizzare il DNA con i residui che ancora descrivevano di mantenere in loro custodia, così egualmente, determinare si in alcuna interpretazione del su dettame concepiti dagli alti livelli di cocaina nel sangue, tutto questo si negò, e si veda come successivamente, senza che fossero certi tali livelli li assunse la sentenza, sotto false motivazioni.
Ebbene, di essere eminenti gli stessi, è una regola scientifica che chiedo che si consulti in qualsiasi letteratura scientifica, o presso qualsiasi esperto disinteressato, necessariamente di dovrebbe riflettere il risultato che si realizzò nell’unico campione di urina che veramente si prova come verità del processo che dette esito negativo alla cocaina realizzato il 19 sett/95, un minimo a positivo, giacché grazie alla discussione, si accetta detta influenza degli psicofarmaci nel sistema urinario della vittima, quantunque con meno severità sarebbero risultati un minimo positivo all’esame, ugualmente che sia la vittima un adito o un consumatore consuetudinario di stupefacenti, come risalta dal quadro rudemente parcellizzato acquisito nella sentenza sul ritratto di GIACOMO TURRA.
“Possono essere solo apprezzate le prove legalmente prodotte, allegate o portate al processo. Di conseguenza, è necessario segnalare con la maggiore esattezza possibile le menzionate prove.
“Sono prove legalmente prodotte quelle che sono state ordinate o decretate mediante ordinanza proferita da autorità competente che, per di più, sono state riconosciute, praticate ed assicurate come conformi alle disposizioni che regolano, in particolare, la raccolta, pratica ed assicurazione della rispettiva prova. Pertanto, è illegale e non può essere apprezzata la prova che non è stata previamente decretata, o che venne raccolta o praticata senza l’osservanza delle disposizioni legali che regolano questa attività processuale”.
L’articolo 468 del C.P.M., NEL RIFERIRSI ALLA INESISTENZA DELL’AZIONE PROCESSUALE, AVVISA CHE: QUANDO LA LEGGE ESIGA ESPRESSAMENTE PER LA VALIDITA’ DI UNA DETERMINATA AZIONE CHE SI RIEMPIANO CERTE FORMALITA1 E QUESTE NON SI OSSERVANO, SI CONSIDERERA1 CHE TALE AZIONE NON SI E1 VERIFICATA.
NON E’ NECESSARIA LA RISOLUZIONE SPECIALE PER DICHIARARE L’INESISTENZA DELL’AZIONE NEI CASI A CUI SI RIFERISCE QUESTO ARTICOLO”. Il convincimento o la convinzione è lo “stato dell’intendimento che prende i fatti per veritieri, appoggiandosi su motivi abbastanza solidi” Mittermaier.
Questo prende il nome di certezza “dal momento in cui fa retrocedere vittoriosamente tutti gli elementi contrari, o dal momento in cui non possono distruggere il congiunto imponente degli elementi affermativi”.
Mittermaier
Seguendo l’insegnamento del trattatista ALFONSO ORTIZ RODRIGUEZ:
“CONCLUSIONE RIGUARDO ALLA PROVA: la prova nel sistema probatorio penale colombiano è una struttura composta da un fatto fisico o da un fatto psichico, l’organo della prova, il mezzo della prova e il procedere della prova. Questa conclusione è valida rispetto a qualsiasi prova che si pretenda utilizzare nel processo penale. Pertanto, in Colombia si può parlare dell’evidenza fisica e dell’evidenza psicologica, a secondo che l’elemento base della prova sia materiale o sia psicologico”.
IN CONCLUSIONE AVVISA IL TRATTATISTA: I MEZZI DELLE PROVE SONO TASSATIVI, PERO’ ALLO STESSO TEMPO SIGNIFICANO CHE SI PUO1PRENDERE COME PROVA QUALSIASI FATTO FISICO O PSICOLOGICO CHE SIA CONOSCIBILE DA TALI MEZZI.
“CIASCUNO DEGLI MEZZI PROBATORI SEGNALATI NELL’ART. 258 HA FORMA LEGALE, PERTANTO, NON E1 VALIDA L’ISPEZIONE REALIZZATA senza l’osservanza dei disposti dagli artt. 262 a 265. Come tanto meno vale la prova periziale senza l’osservanza dei disposti dagli artt. 266 a 278. E così.”
Ha sostenuto la Alta Corte riguardo alla validità della prova
“Le autorità giudiziali ... nel prendere ufficiosamente qualsiasi determinazione o nell’assolvere qualsiasi petizione che se le formuli, deve considerare che le prove che devono servire da fondamento per ancorare la determinazione che stimano riguardo al caso, devono essere state allegate al processo con il compimento delle formalità stabilite dalla Legge.”
...
“... una prova solamente di può praticare validamente quando è stata decretata dal giudice o dal funzionario istruttore e che in caso che per qualche motivo sia allegata al processo senza previa disposizione giudiziaria, NON PUÒ ESSERE TENUTA IN CONTO perchè, in realtà, non è entrata  a far parte di esso. L’anteriore non è per capriccio del legislatore o  dell’interprete, bensì principio di equità
“Si stabilisce in questo modo la uguaglianza delle parti di fronte al giudicante, ed inoltre la lealtà che esse devono tenere nel processo che le riguarda. Non vi sono prove segrete nel dibattimento”.
8.- Parlando dei campioni biologici e dei suoi risultati, la sentenza anzi che dare spiegazioni sulla strana apparizione di urina per di più contro l’evidenza delle prove lasciate dai risultati del 19 settembre/95 eseguiti dalla tossicologa, quelle che collegano l’inesistenza di residui o rimanenze della stessa, quando ben si sa, che l’unico che dopo il 19 settembre 1995 che viene messo sotto custodia è il tessuto renale, riflettendo che evidentemente neanche dopo ed in sè non dei suoi casi successivi si può dare spiegazione soddisfacente dei successivi passaggi che ruotano intorno alla loro presunta autenticità verbi gratia, il secondo ed il terzo risultato, quest’ultimo che risultò positivo alla cocaina realizzato due anni dopo dal primo negativo a detta sostanza da cui in effetti, la sentenza riflette la denominata e comune “Solidarietà dei Corpi” che l’encomio del procedimento oscuro mediante il quale non esiste realmente certezza per la sua carenza nella catena di custodia, inoltre la dicotomia che si introduce dovuta al primo risultato NEGATIVO che se unisce al dovuto processo, che sì implica inoltre la sicurezza e l’autenticità e la certezza sulla detta prova.
E’ per questo che per impedire tali pratiche ha sostenuto la Corte che: “Tutto l’atto processuale per creare una relazione o produrre una situazione processuale, richiede che si adegui ad uno schema aggiustato alla legge, di ordine formale e logico che segnala l’idoneità  per questi fini. Quasi sempre la violazione di questo schema processuale fa sì che l’atto non nasca a vita giuridica, ovvero che non abbia esistenza giuridica. Dr. Fabio Calderòn Botero, citazione tratta da Casaciòn y Revisiòn en Materia Penal, Bogotà
Editora Temis, 1973 pp. 100.
9.- L’importanza della Catena di Custodia: “Per mantenere l’autenticità degli elementi materiali della prova ed evitare la sua alterazione, occultamento o distruzione, il funzionario dell’indagine ed il giudicante devono  “prendere tutte le misure che considerino necessarie per assicurare le prove” dice l’articolo 256. (Nello stesso senso è il dettame dell’art. 498 C.P.M.). Questo significa che, “Oltre l’adeguato trattamento, preservazione ed identificazione delle prove, è necessario mantenere la catena di custodia, cioè, il successivo possesso di esse. Dal momento in cui l’investigatore scopre una prova fino al momento in cui si presenta nel dibattimento, si dovrà  tenere un registro dei possessori successivi di essa, ed da questi si esigerà una ricevuta nel passaggio da una persona ad un’altra, annotando la data, l’ora ed il luogo, il nome di chi consegna e di chi riceve e a che scopo. Ciascuna persona che abbia tenuto in suo possesso un oggetto di prova, dovrà assicurare che è stato sempre in suo possesso durante il tempo di sua custodia, che stette sotto il suo personale controllo o che fu messo in una cassetta chiusa a chiave alla quale solo egli aveva accesso, e che la prova non è stata in alcuna forma alterata o inquinata.
Si veda, per piacere!!! Raccolta la totalità dei campioni ordinati, domiciliati presso la Sezione di Medicina Legale Sezione Bolivar, stabilita la sua catena di custodia strictu sensu si osservò la procedura e si procedette al suo invio, come sempre, senza eccezioni, come negli altri casi esaminati da che fu creata la Sezione e la Regionale di detto Istituto
(Questo potrà essere comprovato dalle ispezioni giudiziarie rispettivamente del 24 - 25 giugno 1996 a Medicina Legale Zona Nord e Sezione Bolivar) vediamo:
L’urina ed il rene: effettuate le relazioni delle note e delle correzioni, furono rimessi al Regionale Zona Nord (Barranquilla) Laboratorio Chimico forense a carico della D.ra GENOVEVA GONZ¡LEZ FONSECA, che è l’unico che esegue gli esami di tossicologia che richiedono i casi che necessita Cartagena che non ha una equipe per realizzarli, salvo quelli assorbimento atomico che da Cartagena sono rimessi a Bogotà, giacché Barranquilla non é equipaggiata per questo. Questo campione di urina dette un risultato negativo alla cocaina, cannabinoidi (marijuana) ed qualsiasi altro psicofarmaco. E1 quello a cui ci siamo già riferiti.
Sangue: per verifica di alcolemia ed emoclassificazione a carico del laboratorio di batteriologia di Medicina Legale Sezione Bolivar che sempre, senza eccezione, si realizzano a Cartagena di cui l’incaricata è la D.ssa CIELO CHICANGANA (fs. 346 e 347 Cuad. 1 J.P.M. e/o 144 - 145 Proc. Disciplinare della Procura), questa perizia testimoniale fu allegata l’11 settembre/95, e nella relativa relazione si indica che fu ordinato dal Fiscale 41 di Cartagena e le cui parti vengono trascritte:
ALCOOL ETILICO:                 POSITIVO
CONCLUSIONE: NEL CAMPIONE DI SANGUE RICEVUTO IN QUESTO LABORATORIO COME APPARTENENTE A GIACOMO TURRA, SI E1 TROVATO ALCOOL ETILICO, IN CONCENTRAZIONE DI CINQUANTASETTE,CINQUANTA MILLIGRAMMI PER CENTO MILLILITRI DI SANGUE (57,50 mg.).
Questi due primi risultati di tossicologia NEGATIVI A PSICOFARMACI (COCAINA E MARIJUANA) NELL’URINA E POSITIVO PER PRESENZA DI BASSI QUANTITATIVI DI ALCOOL NEL SANGUE COME SI EVIDENZIA DALLA SUA CONCENTRAZIONE, non sono mai stati contestati; come neanche NON ESISTE NEL PROCESSO ALCUNA DISPOSIZIONE RIGUARDO AD ISTRUZIONE O AD UN GIUDICATO CHE LI DICHIARA NULLI!!! Significa che furono portati nella causa compiendo con il rigore che richiede il procedimento, questo è il dovuto processo (art. 29 C.N.).
10.- Onorabili Magistrati: quando affermo che non esistevano possibilità di un secondo e, come è ovvio, ancor meno di un terzo campione di urina e per tanto, non si potrebbe arrivare ad un secondo risultato e peggio è, ad un terzo che venga prodotto lo faccio su una base inequivocabile appoggiata nel dovuto procedimento e su quanto risaltato nella storia processuale dalla tossicologa, che nella sua premessa e prova ci da indicando che L’URINA ESAURITA NELL’ESAME E DA CIO1, RIMANE CHIARO INOLTRE, CHE L’UNICO CHE DISPONE IN SUA CUSTODIA COME CAMPIONE BIOLOGICO » IL “RENE”.
Però precisamente, queste affermazioni che non si toccarono curiosamente nella sentenza, quando più lo sfogliatore era obbligato dopo che venne negata la possibilità di realizzare il DNA e che fu sollecitato viste tutte le irregolarità evidenti che hanno ruotato intorno di dette strane apparizioni, non una volta ma ben due volte, non sono estranei ad altre evidenze probatorie che negano la prova regina di questo strano e terzo rinvenimento e del suo successivo risultato, che in nessun momento disconosce la serietà del laboratorio che lo realizzò, però certo che tali elementi che dicono provenire dalla vittima in virtù degli antecedenti annotati siano dello sfortunato GIACOMO TURRA. E1 indiscutibile controsenso a quanto detto nella sentenza, la validità ed unica validità sugli psicofarmaci solamente i risultati negativi. E questo è così certo, che tempo dopo e recentemente a quanto firmato come certificazione nel protocollo dell’esame di urina e dove consta solamente la custodia del rene,
Ë che così viene ratificata nella pratica processuale alla quale qui di seguito mi riferisco: Vediamo:
Si veda, che dal F. 420 del Cuad. 1 del Giudicato 59 IPM per ordinanza del Procuratore Provinciale del 27 sett/95, viene disposto che venga raccolta la: “dichiarazione giurata della Dottoressa GENOVEVA GONZALEZ FONSECA, Chimico Forense iscritta all’Istituto Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi, Regione Nord, ubicata nella città di Baranquilla (Atlantico),
PERCHE’ SIA DISPOSTA AD AMPLIARE IL PARERE SULLO PSICOFARMACO ESISTENTE NEI FOGLI 143, 144 E 145 DELL’INFORMATIVA DISCIPLINARE, RESO DALLA MENZIONATA DOTTORESSA, RELATIVAMENTE AL CASO DEL CITTADINO DI NAZIONALITA’ ITALIANA, ...GIACOMO TURRA”. Per il quale viene incaricata l’avvocatessa EDELVIS ALVARADO.
In virtù di ciò fu ricevuto l’attestato, non un ampliamento del parere da parte di GENONEVA GONZALEZ (Fs. 421 al 425 Cuad. 1 Giudicato I.P.M.) il 29 sett/95 nell’Edificio dell’Istituto di Medicina Legale Sezione Laboratorio di Chimica - Barranquilla, perchè dice la dichiarante e perchè è quello che unicamente per essere quelle che vi è disponibile ordina l’avvocatessa della  Procura che allorquando fosse illegale, ebbene non è ella, funzionaria  giudiziaria, per ordinarlo, ci va avvalorando ancora una volta, si ripete, l’inesistenza dei residui o rimanenze di urina che permettano risultati futuri:
RISPOSTA: “Il 18 settembre 1995 è stato ricevuto nel laboratorio il campione di urina e rene appartenente al cadavere di chi in vita rispondeva al nome di Giacomo Turra, sul campione di urina si fecero le analisi di benzodiazepinas, fenotiacinas, cocaina,  barbiturici, cannabinoidi. Il campione di urina fu diviso in due parti e ciascuna fu trattata con un solvente organico differente per l’estrazione,  una volta che fu conclusa la fase dell’estrazione si procedette con la  cromatografia su strato sottile, tecnica con cui si  identificano le sostanze per separazione fisica di queste e successivamente fissate le stesse con reattivi chimici quali, per la Cocaina il reattivo di  Draguendorrff, per le Benzodiacepinas una miscela di reattivi di Nitrito di Sodio e Naftiletilendiamina, per i Barbiturici e Fenotiacinas un reattivo denominato Zwikker e per i Cannabinoidi un reattivo denominato Duquenois. Non fu segnalata la presenza di nessuna di queste sostanze. Fu fatta la fotografia delle lastre cromatografiche su strato sottile che sono conservate negli archivi dell’Istituto.
...

“DOMANDA: DICA LA DICHIARANTE SE PER RILEVARE LE SOSTANZE ANTERIORMENTE MENZIONATE, INCLUSO LA COCAINA, FU FATTA L’ANALISI SUL CAMPIONE DI RENE O SULL’URINA. RISPOSTA: SI LAVORO1 SUL CAMPIONE DI URINA, COME GIA’ E’ STATO DETTO PRECEDENTEMENTE.
DOMANDA: LA DICHIARANTE DICA PERCHÈ LA PROVA NON È STATA PRESA DAL RENE SE QUESTO ERA STATO RITENUTO SUFFICIENTE PER L’INDIVIDUAZIONE DI TALI SOSTANZE.
RISPOSTA: Quando c1è urina disponibile per l’analisi di psicofarmaci, é preferibile lavorare su questo campione, dato che il processo per questa è più breve e semplice da elaborare.
DOMANDA: IL DICHIARANTE DICA SE IN QUESTO ISTITUTO È MAI STATA SCELTA LA PROVA DEL RENE PER LA PRATICA DI ALTRI ESAMI DI PSICOFARMACI.
RISPOSTA: NON SI SONO FATTE PIÙ ANALISI SU QUESTO CAMPIONE DI RENE CHE SI TROVA SOTTOCUSTODIA NEI FRIGORIFERI DELL’ISTITUTO.
DOMANDA: IL DICHIARANTE DICA SE OLTRE A QUELLO ANTERIORE ESISTE UN ARCHIVIO CHE RIGUARDA IL CADAVERE DI GIACOMO TURRA E CHE CONTIENE QUEGLI ARCHIVI.
RISPOSTA: Nell’archivio si conserva copia dei risultati delle analisi oltre alla fotografia delle placche di cromatofia; inoltre SI CONSERVA COPIA DELLO SPETTRO ULTRA VIOLETTO DELL’ESTRATTO DI URINA E, COME SI È DETTO PRIMA, SI CONSERVA ANCHE IL CAMPIONE DEL RENE SOTTO CUSTODIA.” (Si lascia costanza che la dichiarante esibisce i documenti e le fotografie menzionati. )
DOMANDA: IL DICHIARANTE DICA QUALE SOSTANZA PUÒ AVERE INGERITO GIACOMO TURRA PERCHÈ NON RISULTASSERO EVIDENTI LE DROGHE APPLICATEGLI E PRIMA MENZIONATE SE È RIUSCITO A VIVERE DAI 30 AI 45 MINUTI DOPO L’APPLICAZIONE DELLA DROGA.
RISPOSTA :QUALUNQUE DROGA INGERITA POSTERIORMENTE NON POTEVA CANCELLARE LA DROGA APPLICATA. MI RACCOMANDO, PER CHIARIRE QUESTO CASO, DI INVIARE IL CAMPIONE DEL RENE CHE SI TROVA SOTTO CUSTODIA AL LABORATORIO DI MEDICINA LEGALE DI BOGOTÀ, PER PRATICARE UNA NUOVA ANALISI UTILIZZANDO ALTRE TECNICHE..
RISPOSTA: COME GIÀ MI ERO RACCOMANDATO, PER CHIARIRE QUESTO CASO, É RACCOMANDABILE INVIARE IL RIMANENTE CAMPIONE DI RENE AL LABORATORIO DI MEDICINA LEGALE DI BOGOTA’ PERCHÈ SI FACCIA UNA NUOVA ANALISI ATTRAVERSO UNA PROVA IMMUNOLOGICA(?) . “...LE TECNICHE APPLICATE HANNO LIMITI PER L’INDIVIDUAZIONE E NON CI PERMETTONO LA QUANTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE INDAGATE, QUANDO LA DROGA Ë IN BASSE QUANTITÀ NON SI OTTENGONO RISULTATI; IN QUESTO CASO, SE ERA PRESENTESI SAREBBE POTUTO INDIVIDUARLA
.“...LA SOTTOSCRITTA AVVOCATESSA, CONSIDERANDO QUANTO MANIFESTATO NELLA PRESENTE PRATICA E D’ACCORDO CON I RISULTATI DI ESSA, SOLLECITA CHE SI PRATICHI DI NUOVO L’ANALISI DI PSICOFARMACI SUL CAMPIONE DEL RENE DEL GIOVANE GIACOMO TURRA INDAGANDO LE ALTRE SOSTANZE COME LA ESCOPOLAMINA, LA BURUNDANGA E LE DROGHE CHE SONO STATE APPLICATE,I NOLTRE COCAINA, MARIHUANA, MORFINA...”
La precedente testimonianza è stata resa dalla tossicologa il 29 cioè soltanto 10 giorni dopo l’esame. QUEST’ALTRA TESTIMONIANZA DI GENOVEVA GONZALEZ FONSECA, LA CHIMICA FORENSE, RESA il 5 ottobre 1995 davanti alla commissione del CTI per la FiscalÏa 30 Sezionale Unit.diVita. Questa dichiarazione è stata resa a soli 15 giorni dalla realizzazione della perizia e a 5 dal dichiarare davanti alla Procura. Che cosa dice e si noti che non ratifica nessuna rimanenza o residuo dell’urina:
“NON È STATA INDIVIDUATA NESSUNA DELLE SOSTANZE INDAGATE NELL’ESTRATTO DI URINA RICOSTITUITO, SI È CONSIDERATO LO SPETTRO ULTRAVIOLETTO E NEMMENO È STATA INDIVIDUATA ALCUNA SOSTANZA INDAGATA E IL CAMPIONE D’URINA SI È ESAURITO NELL’ANALISI E NELLE CELLE FRIGORIFERE SI CONSERVA IL CAMPIONE DI RENE, PARTE DEL QUALE È STATO INVIATO PER ANALISI AL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA DI MEDICINA LEGALE DI BOGOTA’ SOTTO PETIZIONE DELLA PROCURAPROVINCIALE DI CARTAGENA.”
A QUALI CONCLUSIONI SI GIUNGE? CHE NON C’ERA NÈ SECONDA NE TERZA PROVA DI URINA è ciò che si cerca di evitare nella sentenza di primo grado e (?) avalla soltanto il terzo probatorio del risultato senza spiegare come legalmente è stato ottenuto e davanti alla vigente perizia esistente e negativa alla cocaina quale potrà essere il valore e per quale la elimina. ATTO INESISTENTE: “...QUANDO GLI MANCHINO QUEI MINIMI REQUISITI COSTITUTIVI INDISPENSABILI PER L’ESISTENZA GIURIDICA..QUANDO CI TROVIAMO DAVANTI A UNA SPECIE DI FATTO PURAMENTE ILLUSORIO CHE HA DATO VITA AD UN ATTO QUALUNQUE E PERCIÒ RIMANE FUORI DALL’AVVALORAMENTO DELLE CATEGORIE DI VALIDITÀ E INVALIDITÀ. L’ATTO ESISTENTE DOVREBBE PERCIÒ INDICARE UNA REALTÀ DI FATTO CHE NON È RIUSCITA A ENTRARE NEL MONDO DEL DIRITTO; CIÒ CONSISTE IN UN CONCETTO MERAMENTE NEGATIVO MESSO PER SEGNALARE, IL MARGINE DELLA REALTÀ GIURIDICA LA CUI RAGIONE DI ESSERE È QUELLA DI RESPINGERE DAL MONDO DEL DIRITTO QUELLE MANIFESTAZIONI DELLA REALTÀ FENOMENICA CHE NON SONO IN MANIERA ASSOLUTA SUSCETTIBILI DI RILEVANZA O AVVALORAMENTO GIURIDICI, COSÌ COME NEGLI EFFETTI CHE IN OGNI CASO SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE.”(Nota 10)
PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA PROBATORIO PENALE
Ce li illustra il saggista  dr. Ortiz R. : La consacrazione legale dei mezzi di prova significa che , nel processo penale, il funzionario dell’istruttoria e il giudice di conoscimento non possono avvalersi di mezzi diversi. Significa che ogni prova va apportata da uno di quei procedimenti perchè la si possa considerare legale. LIBERTÀ DI PROVA : L’art. 253 stabilisce che “ gli elementi costitutivi del fatto punibile, la responsabilità o innocenza dell’imputato e la natura e il valore dei pregiudizi, potranno dimostrarsi con qualunque dei mezzi di prova previsti in questo Codice”
Nella dottrina generale, la libertà di prova si intende in due sensi: tutti gli aspetti o elementi dell’oggetto di prova possono essere provati con qualunque mezzo probatorio che non sia proibito dalla legge.
LEGALITÀ DELLA PROVA: si possono apprezzare solo le prove prodotte legalmente, allegate o apportate al processo. Di conseguenza Ë necessario indicare con la maggiore esattezza possibile le menzionate prove.
Sono prove legalmente prodotte quelle che sono state ordinate o decretate tramite atto proferito dall’autorità competente e che, inoltre, sono state raccolte, praticate e assicurate conformemente alle disposizioni che regolano la raccolta ,la pratica e la sicurezza della rispettiva prova.
Pertanto è illegale e non può apprezzarsi la prova che non è stata previamente decretata o che è stata raccolta  o praticata non osservando le disposizioni legali che regolano questa attività processuale. Ma è anche illegale la prova il cui elemento materiale non Ë stato assicurato in conformità a 4b7-CPM
Sono prove legalmente allegate o apportate al processo dal funzionario o da qualche soggetto processuale, quando sono state legalizzate tramite atto in cui si indica la loro conduzione, così come si deduce dall’articolo 486, 491, CPM e 246, 250 CPP. Di conseguenza ogni strumento, oggetto, documento, ecc che sia allegato al processo va legalizzato. Se ciò non è capitato, tale prova non potrà essere apprezzata giudizialmente. Nemmeno si possono apprezzare prove legalmente ammesse come quando si ammette alcuna per mezzo probatorio distinto da quelli menzionati nella legge, o essendo legale il mezzo la prova è  conducente. Così deve essere perchè la conduzione é un elemento costitutivo della prova giudiziale...
LA PROVA PERIZIALE NEL NUOVO CODICE DI PROCEDIMENTO PENALE: La prova periziale è un mezzo di prova regolato dagli articoli 264, 273 del nuovo codice di procedimento penale e ciò significa che essa è distinta dagli altri mezzi di prova.
Dalle considerazione anteriori si conclude: Ciò che i criminalisti chiamano evidenza fisica, indizi e materiale sensibilmente significativo, nel codice di procedura penale si chiama “Elementi di prova”.
L’esame scientifico e tecnico, che specialisti in una determinata scienza o arte, fanno degli elementi di prova, raccolti tecnicamente, e con l’aiuto di mezzi di laboratorio. Il risultato di questo esame si esprime attraverso  il parere periziale con il fine di allargare la conoscenza del giudice.
GLI ELEMENTI DI PROVE:
Sono le tracce, i segnali  e segni lasciati dalla verificazione del atto delittuoso e che vengono utilizzati per la prova degli elementi che costituiscono suddetto delitto.
A questo punto si da inizio la “catena di custodia” della prova. Il funzionario addetto alla investigazione, con base nell’articolo 256, deve prendere le misure che garantiscano che gli elementi di prova raccolti non vengano alterati, nascosti o distrutti. Inoltre verificare la persona che riceve suddetti elementi.
Quali sono le regole di sana critica che devono osservarsi per la valutazione della prova periziale? En Mittermaier  vengono presentate cinque regole o principi che sono stati ripetuti quasi alla lettera per gli autori successivi, questi sono:
Che l’opinione del perito sia una conseguenza motivata. Quando l’articolo 276 dice “Il consulto dei periti deve esprimere in modo chiaro e preciso le ragioni su cui poggia”, sembra stia elevando a principio legale questa regola della sana critica. Di questo si capisce che la fede dovuta al consulto dipende della sua motivazione e la coincidenza tra questo e la conclusione. Per questa ragione alcuni affermarono posteriormente  che il consulto deve essere logico e estraneo al principio di contraddizione.
La coincidenza del consulto “con i dati risultanti dei pezzi del processo”. Nel caso in cui il consulto si trovi in armonia con le dichiarazioni dei testimoni o la confessione del imputato, questo merita credito. Se il consulto è totalmente inconciliabile con le dichiarazioni dei testimoni o la confessione dell’imputato, però viene motivato con solidità e non lascia spazio alla sfiducia, bisogna dargli credito nonostante la discordanza.
Almeno, il giudice dovrà valutare e analizzare più di una volta le confessioni e le dichiarazioni. Se le contraddizioni tra le dichiarazioni dei testimoni o dell’imputato e il perito non indeboliscono suddette dichiarazioni, bisogna concludere che il consulto è sbagliato e non è possibile dare fede al perito.
CHE COSA PROVA IL CONSULTO PERIZIALE? Il metodo contrario a quello assunto nella sentenza del 30 di settembre di 1995. “Il consulto periziale dimostra l’esistenza e il significando di un fatto dal quale si inferisce l’esistenza certa o probabile di un altro fatto.
L’autopsia serve di prova di diversi fatti tra i quali la causa medico legale della morte, della quale il giudice trae il rapporto di causalità” Sottolinea il Dr. Ortiz, nella sua già citata opera. In conformità con il articolo 486, del bisogno della prova come elemento del principio di legalità, queste perizie del 19 di settembre di 1995, la autopsia , insieme al documento di rimozione del cadavere, le testimonianze di Genoveva González del 29 settembre/95 e 5 Ottobre/95 rispettivamente, l’attestato lasciato sul campione di rene e del quale si disse esistesse solo la custodia, il procedere della Procuradoría  in riguardo all’atta, l’atteggiamento dei pregiudicati la sera del 4 settembre: il piano di portare psicofarmaci nella stanza della vittima, il negare il fatto di essere entrati, il non avere funzioni di polizia giudiziaria essendo parte interessata come omicidi, il rapporto del 4 settembre/95 del comandante dove annunciava LA MORTE PER OVERDOSE affermando che le fonti erano L’Ospedale di Bocagrande , infermieri interessati a dimostrare quello che dal primo momento è stato previsto per giustificare la morte del giovane straniero.
Dalla perizia di autopsia, dal documento di rimozione del cadavere, dalla prova negativa a cocaina, dalla posizione di inferiorità che gli stessi agenti dicono aveva GIACOMO TURRA per trovarsi legato di piedi e mani, messo nella pattuglia trasversalmente sul pavimento tra il primo e il secondo sediolino della macchina, la cui struttura inoltre determina che non esisteva un altro compartimento per i poliziotti e che questo comporta la ubicazione dei loro stivali sul corpo di GIACOMO.
L’impossibilità di GIACOMO di lanciarsi dalla macchina della pattuglia per trovarsi legato. Inoltre il conducente della pattuglia Díaz Castro assicura, che GIACOMO non cade e che arrivò in Ospedale senza lesioni severe, come sostiene anche il medico che lo visitò e segnalò che era ancora legato e che non poteva muovere gli arti.
“DESCRIZIONE DEL CADAVERE... CON SEGNI ESTERNI DI VIOLENZA AUTOPSIA:
VOLTO DIVERSE SCORIAZIONI E AREE DI ECCHIMOSI  NELLA REGIONE FRONTALE,
FERITA APERTA DI 2 CENTIMETRI SUL MENTO, LATO DESTRO ACCOMPAGNATO DELLA FORMAZIONE DI UN EMATOMA A QUEL LIVELLO, MULTIPLICI ESCORIAZIONI E AREE EQUIMOTICAS  IN ENTRAMBE LE GUANCE.
BOCCA LABBRA E DENTATURA...PICCOLO EMATOMA LABBRA INFERIORE.
NASO E ORECCHIE: EDEMA MODERATO E ECCHIMOSI  LIEVE NELLA PIRAMIDE MNASALE...
COLLO: MULTIPLICI AREE DI ECCHIMOSI  DI UN CM. DI SPESSORE CHECOMPROMETTONO LA REGIONE ANTERIORE DEL COLLO.
TORACE; MULTIPLICI ESCORIAZIONI E AREE DI ECCHIMOSI  NEL EMITORACE ANTERIORE LATO DESTRO E SINISTRO, ESCORIAZIONI HIPEREMICAS  TONDE CHE INTERESSANO  SPALLA SINISTRA E DESTRA, MULTIPLICI ESCORIAZIONI EQUIMOTICAS
REGIONI SCAPOLARI.
ADDOME: SI OSSERVANO FORMAZIONI DI EMATOMI A LIVELLO DELLE CRESTE ILIACHE
DESTRA E SINISTRA, MULTIPLICI LACERAZIONI SUPERFICIALI NELL ADDOME.
REGIONE LOMBARE E GLUTEA: SI OSSERVANO MOLTEPLICI ESCORIAZIONI NELLA REGIONE LOMBARE SULLA SPINA DORSALE.
ARTI: ESCORIAZIONI HIPEREMICAS  TONDE SU GOMITI E GINOCCHI. ESAME INTERNO:
TESTA CUOIO CAPELLUTO: EMATOMI SUBGALEALES  FRONTO-PARIETALI DESTRI E SINISTRI.
CERVELLO E MENINGI: FORMAZIONE DI EMORRAGIA SUBARACNOIDEA,...EDEMA LEVE...
CERVELLETTO E TALLO  : EMORRAGICO IN SUPERFICIE.
INTESTINO: SI OSSERVA LA FORMAZIONE DI PICCOLI EMATOMI CHE INTERESSANO
CEROSA DEL COLON DESTRO E PARTE DEL ILEO...
CONCLUSIONE: UOMO ADULTO GIOVANE, CON MARCATI SEGNI ESTERNI DI VIOLENZA
MUORE PER POLITRAUMATISMO, CON TRAUMA CRANEO ENCEFALICO SEVERO, FORMAZIONE DE EDEMA CEREBRALE ED EMORRAGIA SUBARACNOIDEA.
ANTECEDENTI DI LESIONI CONTUSE E PRESENTI NEL DOCUMENTO DI RIMOZIONE.
“ESCORIAZIONI: NELLA REGIONE FRONTALE, AMBEDUE LE PALPEBRE, REGIONI MALARES, REGIONE DEL MENTO, REGIONE ANTERIORE DEL COLLO, SPALLE - LATO SUPERIORE, ANTERIORE ESTERNA, REGIONE ANTERIORE DEL TORACE, AMBEDUE I FIANCHI, AMBEDUE REGIONI ILIACHE, AMBEDUE GINOCCHI E GAMBE NEL SUO LATO
ANTERIORE, DORSO DELLE MANI, LATO ESTERNO E POSTERIORE DEL GOMITO DESTRO,
REGIONI SCAPOLARI, REGIONE POSTERIORE GOMITO SINISTRO, PRESENTA UNA FERITA LONGITUDINALE DI CM. 1 APROSSIMATIVAMENTE DI BORDI IRREGOLARI, LOCALIZATA NEL MENTO; FERITA OVALE DDI 1,2 X 0,2 CM; NELLA REGIONE POSTERIORE DEL GOMITO SINISTRO”
COSI’ DISSE IL SIGNORE FISCALE 41 NEL DOCUMENTO DI RIMOZIONE DEL CADAVERE:
“SECONDO LE OSSERVAZIONI ARRIVATE IL MORTO FU PORTATO DA UNA PATTUGLIA DE LA POLIZIA SOTTO COMANDO DI UN TENENTE (SIC) DI COGNOME LLANOS, IN SEGUITO AD UN APPARENTE QUADRO PSICOTICO ACUTO PRODOTTO PER TOXIFREMIA  O UBRIACHEZZA PATOLOGICA,...”
CONCLUSIONE: SI DETERMINO’ CHE GIACOMO TURRA, NEL MOMENTO DI ENTRARE A SUDDETTO RISTORANTE NON ERA UN LADRO, CHE IN EFETTI E’ STATO PERQUISITO E SI ACCORSERO CHE LA LORO VITTIMA NON PORTAVA ARMI CON SE. ESISTE UNA GAMMA DI CONCORSO INDIZIARIO, CHE INDICA CHE GIACOMO TURRA, FU VITTIMA DELLA VIOLENZA DEI POLIZIOTTI, CHE FU BRUTALMENTE COLPITO ADDIRITTURA DOPO ESSERE STATO PORTATO COSI’ LO EVIDENZA IL POLITRAUMATISMO CHE PRESENTA IL SUO CADAVERE E CHE ALLA FINE LA PROVA TECNICA INDICA CHE E’ STATA UNA DI QUELLE GRAVI CONTUSIONI A SCATENARE LA SUA MORTE. QUESTO RISULTATO: MORTE VIOLENTA CAUSATA DA LESIONI CHE HANNO POTUTO INFLIGGERE I POLIZZIOTI IN SERVIZIO NON PUO’PREDICARSI COME AZIONE PROPRIA DEL SERVIZIO. PER TANTO NON E’ COMPETENZA DELLA GIUSTIZIA CASTRENSE!.-
QUESTO RIMANENDO FEDELI AI LINEAMENTI RIPETUTI DAI NOSTRI MASSIMI TRIBUNALI DI GIUSTIZIA. CON MAGGIOR RAGIONE NON SONO AZIONI PROPRIE DEL SERVIZIO, NEI CASI IN CUI SI E’ GIUDICE E PARTE INTERESSATA:
TESTIMONI: “VERSO LE DUE O DUE E MEZZA DI NOTTE, MI SVEGLIO’ IL GUARDIANO DI NOME DAVID DE LA ESPRIELLA, SONO SALITO INSIEME A LUI AL TERZO PIANO DOVE SI TROVA L’APPARTAMENTO 304 CHE OCCUPAVA IL SIGNORE GIACOMO TURRA, QUANDO SONO ARRIVATO I POLIZIOTTI STAVANO APRENDO LA PORTA DEL’APPARTAMENTO, STAVANO APRENDO LA PORTA METALLICA DI SICUREZZA E UNA DI LEGNO, IO CHIESI AL SERGENTE “AVETE UN’AUTORIZZAZIONE PER APRIRE L’APPARTAMENTO?” LUI RISPOSE “NO IL FATTO E’ CHE L’ITALIANO E’ MORTO”. BENE  LORO APRIRONO LA PORTA IO ENTRAI DIETRO LORO, LORO SONO ENTRATI, IO MI FERMAI VICINO AL MURO DELLA CUCINA, STAVO DI FRONTE AL TAVOLO DELLA SALA DA PRANZO. QUELLO CHE NOTAI SUL TAVOLO FU UNA BIRRA...QUANDO SONO ENTRATO NON VIDE DI FRONTE A ME NEL PRIMO SGUARDO UN BARATTOLO PER RULLINO FOTOGRAFICO COME BIANCO TRASPARENTE, L ŒOSSERVAI DOPO CHE LORO REGISTRARONO TUTTO L’APPARTAMENTO E UNO DI LORO, IL MAGROLINO, IL POLIZIOTTO MAGRO, CHE DISSE “QUESTO E’ DROGA” LO PRESE DAL TAVOLO E DISSE QUESTO E’ DROGA. IO GLI SUGGERII DI PORTARLO VIA COME PROVA E LUI MI DISSE, NO E’’ CHE DOMANI PRESTO VERRA’ LA FISCALIA, MA NON E’ MAI ARRIVATA,... I POLIZIOTTI USCIRONO, ERA UN SERGENTE CHIAMATO LLANOS, IL NOME SONO VENUTO A SAPERLO ULTIMAMENTE, L’ALTRO ERA MAGROLINO...” (AGGIUNTA DELLA TESTIMONIANZA DI JULIO CESAR LONDOÑO DAVANTI AL FISCAL CAPO UNIDAD DE VIDA FISCALIA - BOGOTA’), (VEDERE INVENTARIO SOTTOSCRITO DA MARIA FAVA, CHE VENNE CHIESTO DALLA FISCALIA, NELLA SUA TESTIMONIANZA DI NOV. 23 /95, DAVANTI AL FISCAL 6 UNIDAD DE VIDA ) DOVE FA MENZIONE DEL BARATTOLO FOTOGRAFICO CON POLVERE BIANCA NOMINATO DAL TESTIMONE). “GLI AGENTI DI POLIZIA PORTAVANO LA CHIAVE CHE AVEVO DATO A TURRA, NON HA IL NUMERO DEL’APPARTAMENTO (SIC), SONO DUE CHIAVI DELLA PORTA DI SICUREZZA E QUELLA DI LEGNO, QUANDO SE NE SONO ANDATI DISSERO “SE QUALCUNO DOMANDA DICA CHE L’ITALIANO LASCIO’ QUI LE CHIAVI, CHE NESSUNO E’VENUTO QUI, NE ENTRATO AL’APPARTAMENTO, QUANDO VENGA LA FISCALIA”. -L’ITALIANO NON LASCIAVA LA CHIAVE, NON LASCIAVA MAI LE CHIAVI, AVEVA SEMPRE LE CHIAVI APPRESSO”
(AGGIUNTA DELLA TESTIMONIANZA DI J.C.  LONDOÑO NOV. 14/95).
“...UNA VOLTA SUCCESSE QUESTO: UN GIORNO EBBI UN INTERROGATORIO CON UN CAPITANO DELLA DIJIN , NELLO STESSO PALAZZO, CHE MI INTERROGO’ SUI FATTI ACCADUTI AL SIGNORE TURRA, ABBIAMO FINITO L’INTERROGATORIO VERSO LE SEI E MEZZO DEL POMERIGGIO, SALII, MI LAVAI, SCESI E C1ERA ANCORA IL CAPITANO FUORI AL PALAZZO, ALLORA MI MISI A PARLARE CON LUI PER UN PO, LUI MI DISSE CHE SAREBBE VENUTO ALLE SEI DEL MATTINO A PRENDERMI, PER PORTARMI DAL GIUDICE 59 PENALE MILITARE, COL QUALE AVEVO UN1APPUNTAMENTO ALLE OTTO DEL MATTINO DEL GIORNO DOPO. - IL CAPITANO SE NE ANDO’, IO ARRIVAI FINO AL’ANGOLO PER COMPRARMI UNA SIGARETTA, DOPO ATTRAVERSAI DI FRONTE PER COMPRARE UN PO’ DI CIBO, UN RISTORANTE PAISA, IL CIBO ERA DA PORTARE VIA, CHIESI DI PREPARALO, QUANDO SONO USCITO COL CIBO, STAVA PIU’ AVANTI, NON SO SI ERA PARCHEGGIATO, MA VENIVA MOLTO PIANO, MI SI AVVICINO’, NEL MARCIAPIEDI DEL PALAZZO, MI SI AVVICINO’ LA PATTUGLIA E MI CHIAMO’ E MI DOMANDO’ CHE SE AVEVO GIA’ PARLATO CON UN GIUDICE COL PIZZETTO, IO DISSI CHE NON MI AVEVA INTERROGATO, A ME FU QUELLO DELLA DIJIN  A INTERROGARMI, UN GIUDICE DELLA DIJIN, UN CAPITANO, LUI MI CHIESE COSA MI AVESSERO DOMANDATO, QUELLO CHE MI DOMANDAVA QUESTE COSE ERA IL SERGENTE IN TUTTO C’ERANO L’AUTISTA, IL POLIZIOTTO MAGROLINO CHE AVEVO GIA’ NOMINATO E IL SERGENTE CHE ERANO SALITI NELLA STANZA. IO RISPOSI CHE L’UNICA COSA CHE SAPEVO ERA L’ACCADUTO NELL’APPARTAMENTO, E ALLORA LUI DISSE “MOLTA ATTENZIONE CON LE SUE DICHIARAZIONI” QUANDO GLI DISSI CHE IL CAPITANO
SAREBBE VENUTO A PRENDERMI ALLE SETTE E MEZZO DEL GIORNO DOPO PER ANDARE A DICHIARARE DAVANTI AL GIUDICE PENALE MILITARE.- “MOLTA ATTENZIONE CON LE SUE DICHIARAZIONI” IO DISSI IO NON HO MOTIVO PER FARE MOLTA ATTENZIONE LUI RIPETE “ATTENZIONE, ATTENZIONE2 E MI DISSE: AH UN1ALTRA COSA SE SI SONO PERDUTI I DOLLARI SIAMO STATI IN SEI, IO RISPOSI, SARESTI IN QUATTRO PERCHE IO METTO LA MANO SUL FUOCO PER IL GUARDIANO DAVID ESPRIELLA, LO CONOSCO E IO NON HO PRESO NESSUN DOLLARO PERCHE’ QUANDO VOI SIETE SALITI AVEVATE LE CHIAVI, SIETE ENTRATI NELL’APPARTAMENTO E AVETE ROVISTATO TUTTO IO E DAVID IN NESSUN MOMENTO ABBIAMO FRUGATO DA NESSUNA PARTE, SONO RIMASTO IN PIEDI VICINO AL MURO DI DIVISIONE DELLA CUCINA.- ALLORA MI DISSE IL SERGENTE, CREDO IL SUO COGNOME SIA LLANOS, BENE ALLORA GIA’ SA. (AGGIUNTA DI NOV. 14/95.
“PER QUANTO RIGUARDA I SOLDI LA ZIA DI GIACOMO DISSE CHE LUI AVEVA LA CARTA DI CREDITO CHE POTEVA PRELEVARE I SOLDI DI CUI AVEVA BISOGNO MAL (SIC) ESAMINANDO I FOGLI, DIETRO IL LIBRO CHE TROVAI SOPRA IL TAVOLO, C’ERA UN DISEGNO E UNA RICEVUTA DI CAMBIO VALUTA, IN QUESTO MOMENTO NON RICORDO LA CIFRA GLIELA POSSO CONSEGNARE DOPO STA NEL MIO UFFICIO SEMBRA DICEVA TRECENTOMILA PESOS (300.000) C’ERA UNA SOTTRAZIONE, AVEVA SPESO O PAGATO QUALCOSA SUL FOGLIO RISULTA CHIARO, DOVEVA ESSERE DI SABATO O DI VENERDI
QUANDO PRELEVO’ QUEI SOLDI. MARTEDI QUANDO SONO ENTRATA TROVAI QUESTO FOGLIO SI SUPPONE CHE DOPO LA POLIZIA NON SIA ENTRATO NESSUN ALTRO NELL’APPARTAMENTO”.- (MARIA FAVA)
COSI, SI DETERMINO’ CHE LA BORSA TROVATA SUL CADAVERE CHE SI DISSE APARTENESSE A GIACOMO TURRA, NON ERA SUA, IN PIU’, IL GIORNO DEI FATTI LUI AVEVA CON SE CIRCA  200.000 PESOS, SOLDI CHE NON COMPARIRONO TRA GLI EFFETTI DETERMINATI DALLA FISCALIA 41 NEL DOCUMENTO DI RIMOZIONE DEL CADAVERE.-
ALTRI TESTIMONI RACCONTANO DI SOTTILI INTIMIDAZIONI ESERCITATE DAI POLIZIOTTI INDAGATI CON IL FINE DI DISORIENTARE L’INDAGINE, PRIMA PER NON ESSERE ACCUSATI, OLTRE A SCATENARE UN POSTO DI BLOCCO SUL POSTO, VISTO CHE MOLTI DEI TESTIMONI OCULARI, ERANO VENDITORI AMBULANTI, PERSONE CHE LAVANO LE MACCHINE O PERSONE CHE VIVONO PER STRADA, MOLTI DEI QUALI SCELSERO DI SCOMPARIRE DAL LUOGO DOVE INIZIARONO I FATTI.
L’ESERCIZIO DELLE INTIMIDAZIONI, COSTRIZIONI, MINACCE ESPLICITE E VELATE CONTRO TESTIMONI FORTI DELLA FUNZIONE DI POLIZIOTTI, L’IMPOSSESAMENTO DELLE CHIAVI DELLA VITTIMA UNA VOLTA CERTI DEL SUO DECESSO LA VITTIMA ERA IN POSESSO DELLE CHIAVI NEL MOMENTO DELLA SUA MORTE VIOLENTA, QUESTE NON FURONO RIPORTATE ALLA FISCALIA  NEL MOMENTO DELLA RIMOZIONE DEL CADAVERE, L’USO ILLEGALE DELLE CHIAVI PER ENTRARE ILLECITAMENTE NELLA SUA STANZA DEL EDIFICIO “LOS DELFINES” ; E’ CHIARO! PRETENDEVANO MODIFICARE LA SITUAZIONE IN PRECEDENZA ALLO SCATTARE DEL’INDAGINE COL FINE DI CREARE FALSE NOZIONI CHE INDUCESSERO POI NELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA LA FALSA IDEA SUL’INTERVENTO DEGLI IMPUTATI COME INNOCENTI, A QUESTO PROPOSITO PRIMA DI RIPORTARE ALLA FISCALIA LA MORTE DELLA LORO VITTIMA SI PRESENTANO PER GIUSTIFICARE I; MOTIVI DEL SUO DECESSO PER TENTARE DI DIMOSTRARE CHE ERA DIPENDENTE CRONICO DI PSICOTROPICI E PER TANTO, IL MOVENTE NON ERA POLITRAUMATISMO E CONTUSIONI, MA CONFEZIONARONO L’IDEA APPROFITTANDO DELLO STATO DEL DEFUNTO, STATO CHE SECONDO LORO SI ERA PRODOTTO PER “OVERDOSE DI ALLUCINOGENI”, COSI’ COME SI AVEVA SCRITTO SUBITO  NEL LIBRO DELLE NOTIZIE DI SERVIZIO APPENA LA VITTIMA MUORE PRIMA DI ESSERE PORTATO PER LA SECONDA VOLTA NEL CENTRO OSPEDALIERO GIA’ NOMINATO.
I PREGIUDICATI , NON SOLO MODIFICARONO SITUAZIONI PER SVIARE L’INDAGINE, INOLTRE, LA PROVA INDIZIARIA NEL SUO INSIEME RAPPRESENTATA IN FATTI DETERMINANTI CHE CI CONDUCONO A PENSARE CHE IN EFFETTI, GIACOMO TURRA, AVEVA CON SE UNA CIFRA DI DANARO NEL SUO BORSELINO, CHE NECESARIAMENTE E1 STATA DERUBATA, ALTRIMENTI NON SI SPIEGA CHE NEL SUO CADAVERE SI TROVI UN BORSELLINO CHE NON GLI APPARTENEVA, CON DENTRO I SUOI DOCUMENTI, MA NON I SUOI SOLDI CHE ALCUNI TESTIMONI ASSICURANO AVEVA CON SE E DEI QUALI NON SI HA NOTIZIA.-
D) PROVIDENCIA  DEL 23 OTTOBRE DI 1995, DETTATA DAL GIUDICE 59 PENALE MILITARE D.R DIEGO COLEY NIETO. “ NEI AUTOS  NON COMPARE EVIDENZIA CHE I POLIZIOTTI INDIZIATI AVESSERO AGGREDITO IL GIOVANE ITALIANO, PER IL CONTRARIO ESISTE UNANIMITA’SUL PREZIOSO AIUTO CHE QUESTI DIEDERO PORTANDOLO A UN CENTRO DI ATTENZIONE MEDICA. COMPORTAMENTO CHE NON FA PARTE DI NESSUNA TIPOLOGIA PENALE CONSEGNATA NEL CODICE PENALE MILITARE, REALTA’ CHE DETERMINA EL JUZGADO  A PROFERIRE IL NOMINATO AUTO INHIBITORIO , E, CONSEGUENTEMENTE, AD ASTENERSI DI APRIRE UN INDAGINE PENALE CONTRO DI LORO PER QUANTO SUCCESSO, QUESTIONE CHE SI DICHIARA NELLA PARTE RISOLUTIVA DI QUESTO PROVEIDO”.
E) LE PROCEDURE PORTATE AVANTI DALLA FISCALIA DOPO LA PROVIDENCIA INHIBITORIA DEL SIG. GIUDICE 59 PENALE MILITARE: DOPO DETTA PROVIDENCIA, PROVOCATA DALLA FRODE RIUSCITA DAVANTI AL FUNZIONARIO GIUDIZIALE DA PARTE DEI POLIZIOTTI, ATTRAVERSO MECCANISMI COME LA COSTRIZIONE ILLEGALE DI TESTIMONI V.GR., LONDOÑO, DELLA ESPRIELLA E ALTRI, NELLO STESSO MODO MODIFICANDO SITUAZIONI DI MODO TEMPO E LUOGO, COME SONO STATE LE ANNOTAZIONI NEL LIBRO DE POBLACION , DOVE SI REGISTRO’ LA MORTE DEL GIOVANE DOVUTA A OVERDOSE E NON ALLA  BRUTALITA’ E MALTRATAMENTI POLIZIESCHI CHE GLI CAUSARONO POLITRAUMATISMI, IN PIU’ L’APERTURA FORZATA DELLA STANZA DELLA VITTIMA, A CUI PRESERO LE CHIAVE PER DARE L1IDEA CHE AVEVA COCAINA NELLA SUA RESIDENZA E GIUSTIFICARE IN QUESTO MODO LA POSSIBILE OVERDOSE ORIENTANDO COSí LA CAUSA O  MOVENTE IN MODO FRAUDOLENTO PER MASCHERARE LA CAUSA ONTOLOGICA E CREARE CONFUSIONE SULLO SCATENAMENTO LETALE PRODOTTO DAI COLPI E IN QUESTO MODO FRUSTARE LA VERITA’ PROCESSUALE, QUANDO IN VERITA SI APPRENDE DALLA PERIZIA MEDICO LEGALE DI AUTOPSIA, CHE IL PAZIENTE REGISTRO’ POLITRAUMATISMI E CHE IL SUO DECESSO SI PRODUCE PRECISAMENTE A CAUSA DI UNO DI QUESTI, LOCALIZZATO NELLA REGIONE CEREBRALE. IL RISULTATO DELLA PROVIDENCIA DEL 23 OTTOBRE DI 1995, SI TROVA IN CONTRADDIZIONE CON LAS DILIGENCIAS  CHE PORTERA’ AVANTI LA UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA VIDA SECCIONAL BOGOTA’ , LE CUI CONCLUSIONI INDICANO IL CONTRARIO DEL RISULTATO DEL SUDDETTO INHIBITORIO , GRAZIE AL QUALE IL  CASO RIMARREBBE IMPUNITO, VISTO CHE INCLUSO DAVANTI ALLA PROVA RACCOLTA CHE GLI E’ STATA MOSTRATA, CELEBRA L’AZIONE DEI POLIZIOTTI NONOSTANTE LA PROVA RISULTANTE A POSTERIORI, SIA COSI’ CERTA NEL SEGNALARE CONTRO DI LORO, CHE MESSA IN ATTO DALLA  SUDDETTA UNITA’, PROVOCA LA APERTURA DELLA INSTRUCCION  DETTATA DALLO STESSO INSTRUCTOR  59 PENALE MILITARE.-
I FATTI SONO ESPOSTI COSí:
Secondo gli appunti di autos , il  3 settembre di 1995, due dei poliziotti imputati, che si trovavano nel parcheggio del Centro Comercial Bocagrande, CRISTIAN ARTURO RODRIGUEZ GAVIRIA e GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ, presumibilmente sotto richiesta di aiuto per via di una rapina, nel Restaurante MeeWah, entrarono per arrestare il presunto rapinatore. Si trattava di Giacomo Turra, che si trovava dentro il cortile accovacciato colpendosi contro il muro, motivo per il quale lo fecero alzare per perquisirlo, senza trovare nessuna resistenza ne nessun tipo di arma. E’ stato afferrato dalla cintura del pantalone per portarlo via, dopo appena fuori comincio1 ad “infliggersi” colpi contro i muri, per tale motivo i poliziotti gli legarono le mani e gli allacciarono i lacci degli stivali tra di loro. Allora chiamarono il sergente RAYMUNDO LLANOS VASQUEZ per chiedergli l1aiuto di venire con la Pattuglia, non potendo controllarlo vista la “forza soprannaturale” del “rapinatore”. Quasi subito arrivo’ la Pattuglia n° 321, comandata da RAYMUNDO LLANOS VASQUEZ insieme all’autista VICTOR JOSE DIAZ SANCHEZ e al AGENTE JORGE LUIS MENDOZA PASSOS. Fin qui, secondo le spiegazioni date dagli imputati. Il vero è, che il giorno 3 settembre di 1995, verso le 23:15 dopo il verificarsi della detenzione violenta del Sig. GIACOMO TURRA, di fronte al palazzo “Los Delfines” (dove risiedeva), e precisamente nel Restaurante “MeeWah”, è stato portato nella Pattuglia alle 23:45 all1ospedale di Bocagrande dove dissero alla medico di turno del pronto soccorso, di dargli un calmante, perché secondo loro l1arrestato era sotto effetto di droga; dopo di che, gli oggi imputati dicono, di averlo portato alla Stazione di Polizia del quartiere Bocagrande, luogo quasi immediato al suddetto ospedale, tornando di nuovo con la vittima alle 24:45, 3senza nessun segno vitale e osservandosi nel corpo del giovane nuove e molteplici lacerazioni e escoriazioni nei suoi arti; “ (rapporto dei servizio di pronto soccorso)
Dopo i suddetti agenti senza provare compassione per la realtà del rapporto della medico del Pronto Soccorso del Ospedale, segnarono sul loro libro di note della Stazione, che la morte del cittadino italiano, si produsse, “dovuta (sic) a una overdose di allucinogeno”. (f.207 Libro Población Estación 3a).
3.- Col fine di rendere credibile il loro piano e in azioni non proprie del servizio ne compiendo in pieno le loro funzioni, visto che prima avevano tolto le chiavi della sua residenza alla loro vittima, entrarono nella sua abitazione senza nessuna giustificazione legale, per dare la falsa nozione che fosse morto per overdose di allucinogeni come lo avevano già notato sul libro delle novità della Stazione (falsamente) e tutto indica che misero un contenitore di pellicola fotografica, il cui contenuto indicarono al vigilante e all1amministratore del Edificio “Los Delfines” si trattava di “cocaina”. Questo proposito, non era altro che, quello di creare falsi ritrovamenti, false situazioni in concomitanza con falsitá di tipo ideologico nel libro del Commissariato, col fine, una volta svolte le indagini, di affermare che il giovane straniero era drogato, e dare questa come causa della sua morte. Tesi che in effetto, ha preso spazio nelle instructivas, nonostante che come ragione secondaria si allude a autolesioni dell’arrestato, nonostante fosse legato di mani e piedi, e non ostante, autos lo provano, che i poliziotti erano superiori in quantità e in condizione fisica di fronte alla vittima, si inferisce che una forza soprannaturale, non poteva superare due individui e molto meno cinque, la logica comune ci dice che invece era controllabile.
La trama criminis di Omicidio, di Falsità Ideologica, di Frodi processuali che erano in preparazione, del furto alla vittima, si sviluppo liberamente, anche con l’uso di azioni non proprie del servizio, ne nati in ragione delle sacre funzioni di velare per la vita, onore e beni dei cittadini,
Quasi subito arrivo’ la Pattuglia n° 321, comandata da RAYMUNDO LLANOS VASQUEZ insieme all1autista VICTOR JOSE DIAZ SANCHEZ e al AGENTE JORGE LUIS MENDOZA PASSOS. Fin qui, secondo le spiegazioni date dagli imputati.
Il vero è, che il giorno 3 settembre di 1995, verso le 23:15 dopo verificarsi la detenzione violenta del Sig. GIACOMO TURRA, di fronte al palazzo “Los Delfines” (dove risiedeva), e precisamente nel Restaurante “MeeWah”, è stato portato nella macchina della pattuglia alle 23:45 all1ospedale di Bocagrande dove dissero alla medico di turno del pronto soccorso, di dargli un calmante, perché secondo loro l’arrestato era sotto effetto di droga; dopo di che, gli oggi imputati dicono, di averlo portato alla Stazione di Polizia del quartiere Bocagrande, luogo quasi immediato al suddetto ospedale, tornando di nuovo con la vittima alle 24:45, “senza nessun segno vitale e osservandosi nel corpo del giovane nuove e molteplici lacerazioni ed escoriazioni nei suoi arti...” (rapporto dei servizio di pronto soccorso) , nei giorni immediatamente successivi ai fatti, fanno continue minacce velate e intimidazioni, contro i testimoni, v.gr. il signore JULIO LONDOÑO, INGRID LAMPREA DE LA ESPRIELLA.
Le note della Storia Clinica avvertono:
“TURRA GIACOMO
...
3 SETT/95
11.45 P.M.
Paziente che è portato al servizio di Pronto Soccorso dalla polizia, che lo portano per “amministrare calmante”. Dato che riferiscono che il paziente è molto aggressivo.
Trovo il paziente in cattivo stato molto agitato, aggressivo, balbettante disteso e ammanettato sul pavimento della pattuglia. E1 impossibile realizzare qualunque esame dato lo stato del paziente, si osservano lacerazioni sul volto e movimenti scordinati gli si applica Lagactil 50 mg sinogan 25 mg e akineton IM. Si raccomanda ai poliziotti la neccesità di portare il paziente all’Ospedale San Paolo o a quello universitario, ma loportano a la Inspección per non poter portarlo altrove.
IX
12:45 A.M. Nota
Il paziente e riportato dalla polizia è ricoverato nel servizio NON SI TROVARONO SEGNI VITALI. SI OSSERVANO MULTIPLICI LACERAZIONI E ESCORIAZIONI SUGLI ARTI. (Orig-1 di InD.Precedente Unid. de Vida F. 177) Con ritardo si rapporto al Fiscal di turno, per la rimozione del cadavere dopo essersi assicurati di portare avanti i passi già menzionati, è cosí che questa diligencia venne svolta dal Fiscal 41 Seccional, soltanto il giorno 4 settembre verso le 10:00 del mattino, cioé (10) ore dopo. (Orig-1 di Ind.Precedente. 30 Unid.de Vida F.1)
RAGIONI PER LE QUALI SI CHIEDE LA CONDANNA DEGLI IMPUTATI.
Parto di quello che stabilisce l’articolo 493 del C.P.M., che ci indica la libertà della prova rispetto alla dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto punibile; questo è, del Omicidio Preterintenzionale, condotta per la quale sono stati chiamati a giudizio criminale. Nello stesso modo suddetta norma indica la libertà della prova rispetto della responsabilità del processato imponendo che, questi due aspetti potranno essere dimostrati usando qualunque dei mezzi di prova previsti nello stesso statuto penale militare
Coerentemente con questo suddetto stao ci impone che sono mezzi di prova i segnalati dal articolo 497, vale a dire; l’ispezione, la perizia, i documenti, i testimoni, la confessione e gli indizi. Bene, questo regime processuale per quanto riguarda la prova indiziaria segnala nell1articolo 542: Elementi. “Tutto indizio deve fondarsi sulla esperienza e suppone l’esistenza di un fatto dal quale il Giudice inferisce un altro”.
Sostiene la dottrina in generale, “l’indizio è mezzo di prova indiretto logico-critico, generato da un fatto conosciuto, dimostrato al interno del processo, inferito logicamente dal funzionario, in precedenza di un processo mentale di ragionamento, assistito dalla esperienza. IL GRADO DI CONVINZIONE È DETERMINATO DAL RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA IL FATTO BASE E IL SUPPOSTO.” (Abbiamo aggiunto l’evidenziamento del carattere)
Si fa un riassunto dei seguenti elementi di questo mezzo probatorio:
a).- La esperienza.
b).- Suppone l’esistenza di un fatto indicatore, significa: determinatore, indicante, che è il fatto conosciuto o fatto base del quale si parte.
c).- Un processo o operazione mentale di inferenza; e,
d).- La conclusione, o sia, l’esistenza di un fatto sconosciuto o indagato, che è il risultante dell’operazione mentale logica e contundente (esperienza) al quale venne sottomesso il fatto indicatore o il fatto base che serve di punto di partenza.
Bene, il regime citato ci indica che, il fatto base o indicatore e indivisibile. Le sue circostanze non possono prendersi separatamente come fatti indicatori (art.543), questo si traduce dalla lettura di quello che il C. de P. Penal ha chiamato Unità Indiziaria (Art.301); e nello stesso modo, nel ordinamento Penale Militare (Art.544) ordina che deve essere provato il fatto indicatore.
Mi permetterò in forma immediata, poggiata nelle cose previste per dimostrare che esiste certezza sufficiente in rapporto con gli elementi costitutivi di OMICIDIO PRETERINTENZIONALE e che in effetto, i signori RAIMUNDO LLANOS VASQUEZ, CRISTIAN ARTURO RODRIGUEZ, GUILLERMO GOMEZ, JORGE MENDOZA e VICTOR DIAZ, di comune accordo sono RESPONSABILI AUTORI-DELLA MORTE DEL GIOVANE ITALIANO GIACOMO TURRA, avvenuta nella notte del 3 di settembre di 1995, nella città di Cartagena de Indias, dopo di essere arrestato dai poliziotti nel Restaurante MEE WAH del quartiere Bocagrande nella Avenida SanMartín, di fronte al edificio Los Delfines, suo luogo di abitazione. COSì COME LO SEGNALA IL RAPPORTO DEL GRUPPO DI PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA FORENSE REGIONALE BOGOTA’, di data febbraio 17 di 1997 indirizzato alla Fiscal Capo de la Unidad de Vida de SantaFé de Bogotá, mediante oficio 970414, che risiede come prova spostata nel presente processo delle preliminares svolta contro la medico AMIRA FERNANDA OSORIO che annotano sullo stato sanitario del interfecto e che inoltre stabilisce finalmente “VENIVA CORRENDO, SUDATO O, ENERGICO (NON POTEVA AVERE UN POLITRAUMATISMO, NE UNA EMORRAGIA SUBARACNOIDEA IN QUEL MOMENTO)”. (Il neretto è nostro).
Facendo riferimento ad uno studio della Defensoría del Pueblo svolto dal D.r. ALEJANDRO PINZON, su “il linguaggio alterato, delirio, fobie, enuresis, balbettamento, ipersalivazione, movimenti scordinati, convulsioni, tachicardia, hiperidrosi, azioni violente contro di se, altre persone, mobili e veicoli, vestiti sporche, tutto questo corrisponde alla sinologia caratteristica dello stato Psicotico acuto. INOLTRE DI ETIOLOGIA PER COCAINA. NON COMPARTO NELLA SUA TOTALITA Œ IL SUO CRITERIO. IL FATTO NON E’ COSI’ SEMPLICE. PERCHE’ SE GIACOMO TURRA PRESENTAVA IL LINGUAGGIO ALTERATO CON BALBETTIO E DELIRIO, SAREBBE QUESTO UN LINGUAGGIO ALTERATO O SEMPLICEMENTE LE MANIFESTAZIONI DI UN LINGUAGGIO STRANIERO COME L’ITALIANO?. INOLTRE ALCUNI TESTIMONI DICONO CHE GIACOMO TURRA CORREVA CHIEDENDO AIUTO. CI DOMANDIAMO: CORREVA E CHIEDEVA AIUTO PERCHE ERA ANGOSCIATO, A CAUSA DI UN DELIRIO COCAINICO O PERCHE FUGGIVA PERSEGUITATO DA QUALCUNO,. ESISTONO AFFERMAZIONI CHE ERA PERSEGUITATO. TORNANDO ALLA SINOLOGIA CARATTERISTICA: FOBIA: LE FOBBIE NON SONO PROPRIE DI UNA ALTERAZIONE PSICOTICA PERCHE’ SONO CARATTERISTICHE DELLE NEVROSI. E’ INCOMPATIBILE LA PSICOSI CON LA NEVROSI.
“Esistono molte contraddizioni nel processo, incluso concettuali sul danno o meno  delle sostanze -si riferisce ai campioni biologici-
“Con relazione alla morte subita cardiaca, i differenti studi informano che le dosi letali sul cuore sono molto più alte che le necessarie per produrre convulsioni fatali. Inoltre nella descrizione anatomopatologica del presente caso NON COMPAIONO DESCRITTI ALCUNI POSSIBILI SEGNI DI MORTE PER CAUSA CARDIOVASCOLARE (HIPERTROFIE VENTRICOLARI, VASCULITI, FASCE DI CONTRAZIONE MIOCARDICA, ETC.).
Di conseguenza si conclude che il rapporto anteriore sostiene le conclusioni della autopsia e della rimozione del cadavere.
Vediamo:
L’atto Di Rimozione del Cadavere: “escoriazioni: nella regione frontale, ambedue le palpebre, regioni malares, regione del mento, regione anteriore del collo, spalle -lato superiore - anterioreesterno, regione anteriore del torace, ambi fianchi, ambe spine iliache superiori, ambedue i ginocchi e gambe nella sua faccia anteriore, dorso delle mani, faccia esterna e posteriore del gomito destro, regioni scapolari, regione posteriore gomito sinistro, presenta una ferita longitudinale di cm. uno approssimativamente, di bordi irregolari, localizzata sul mento; ferita ovale di 1,2 x 0,5 cm. nella regione posteriore del gomito sinistro2 “secondo le osservazioni ricevute il defunto fu condotto da una pattuglia della polizia sotto comando di un tenente (sic) di cognome LLANOS, in una crisi psicotica acuta, prodotta da toxifrelia o ubriachezza patologica...”
“Nella tasca anteriore destra del pantalone si trovò una patente automobilistica di GIACOMO TURRA, un pacchetto distrutto di sigarette marca Marlboro, che conteneva due sigarette stropicciate e una piccola pietra di colore nero; nella tasca posteriore destra si trovò un passaporto italiano n°   096794M di GIACOMO TURRA, un biglietto aereo della British Airways n° 125:4464:195:449:0, un borsellino sintetico di colore nero che conteneva, una carta plastificata Veneto Card della Banca Popolare Veneta, documento di Migrazione-Das data Luglio 28 di 1995 valido 90 giorni, fino al 28 ottobre di 1995, fotocopia di visto di Passaporto, pezzo di carta con l’indirizzo e i telefoni del Consolato italiano a Barranquilla” ATTO DI NECROPSIA DI MEDICINA LEGALE DI CARTAGENA:
2) DESCRIZIONE DEL CADAVERE:...con segni esterni di violenza “VISO: Molteplici escoriazioni e aree di ecchimosi nella regione frontale, ferita aperta di 2 cm. Sul mento, lato destro accompagnato dalla formazione di un ematoma a quel livello, molteplici escoriazioni e aree ecchimotiche su entrambe le guance.
“BOCCA, LABBRA E DENTATURA: ...piccolo ematoma al labbro inferiore.
“ NASO E ORECCHIE. Edema moderato e ecchimosi lieve nella piramide nasale...
COLLO: Molteplici aree di ecchimosi di un cm. di spessore che coinvolge la regione anteriore del collo.
TORACE: Molteplici escoriazioni e aree di ecchimosi nell’emitorace anteriore al lato destro e sinistro, escoriazioni iperemiche rotondeggiate che coinvolgono le spalle destra e sinistra, molteplici escoriazioniecchimotiche nelle regioni scapolari.
ADDOME: si osservano la formazione di ematomi a livello di creste iliache destra e sinistra, molteplici lacerazioni superficiali nell’addome.
REGIONE LOMBARE E GLUTEALE: Si osservano molteplici escoriazioni nella regione lombare sopra la colonna.
ESTREMITA’: Escoriazioni iperemiche rotondeggiate nei gomiti e ginocchia.
ESAME INTERNO:
TESTA, CUOIO CAPELLUTO: EMATOMI SOTTOGALEALI(?) FRONTO-PARIETALI A DESTRA E SINISTRA.
CERVELLO E MENINGI. Formazione di emorragia sottoaracnoidea(?) ... edema
lieve...
CERVELLETTO E “TALLO”(?): emorragico nella sua superficie.
INTESTINO: si osservano la formazione di piccoli ematomi che coinvolgono “cerosa” del colon parte dell’ileo...
Conclusione: Uomo adulto giovane, con marcate tracce esterne di violenza che muore per politraumatismo, con severo trauma cranio-encefalico, formazione di edema cerebrale e emorragia sottoaracnoidea. Precedenti di lesioni contuse e consegnate nel documento di  rimozione del cadavere
La Parte Civile sostiene in Conclusione tratta dal documento di  rimozione del cadavere, dall’Autopsia che non ha potuto essere smentita, dal precedente rapporto e valutazione tecnica del gruppo di Psicologia e Psichiatria Forense Regionale di Bogotà, che di conseguenza: LA MORTE DEL GIOVANE GIACOMO TURRA E’ STATA CAUSATA DA POLITRAUMATISMO CON TRAUMA CRANIO-ENCEFALICO SEVERO CHE PER LA FORMAZIONE DI EDEMA CEREBRALE E DI EMORRAGIA SOTTARACNOIDEA, HANNO INTERESSATO LA REGIONE DOVE E’ SITUATO IL CONTROLLO NERVOSO DEI CENTRI SCIENTIFICAMENTE DENOMINATI INVOLONTARI.
Vr.gr. il Cuore che conseguentemente ha causato un blocco cardiocircolatorio perchè la pressione del sangue, così come viene detto dalla patologa forense, scatenò la conseguenza letale. Dato che inoltre, a dire della patologa, erano evidenze macroscopiche e che nel suo esame di autopsia ha scartato ogni altro tipo di cause, come lo sono quelle derivate da una eventuale ingestione di cocaetileno o qualunque tipo di sostanza tossica.
 NESSO DI CAUSALITA’. L’art. 18 del Regime Penale Militare allo stesso modo di quello ordinario nell’art. 21, stabiliscono che deve esistere un Nesso Causale tra le cause e il risultato.
Accertato che sono intoccabili le conclusioni della cause della morte originata dalle botte, quando si parla di politraumatismi, riferiamoci ora all’aspetto relazionato con chi è stato causa dei politraumatismi. Cioè come dall’azione dispiegata dagli imputati dipenda esclusivamente l’azione che è degenerata fino alla morte di chi rispondeva al nome di GIACOMO TURRA.
Vediamo:
Da un lato i sindacati dicono che la vittima, per colpa di uno stato delirante e psicotico, prodotto dalla tossicità nel suo organismo, si è autoaggredito, si è causato da solo la morte.
Siano sufficienti i seguenti fatti indicativi o determinanti o basi determinanti come fatti conosciuti nell’inchiesta, che ci portano a concludere e a provare che la lesioni nel corpo di GIACOMO TURRA sono state prodotte nello stesso istante in cui gli agenti indagati lo hanno tenuto, drogato o meno, in loro potere o trattenuto senza che provassero la legittimità di nessuna forza impressa.
Ciò che il Pubblico Ministero brandisce come suo punto a favore ci sembra del tutto insensato e fuori dal contesto che sotto il profilo umano e legale è ostentato dalla Forza che difende la legalità della Costituzione.
Insomma, difendere gli eccessi della forza pubblica é legittimare la barbarie!
Come fatto determinante abbiamo come conclusione provata da un esperto del Gruppo di Psichiatria e Psicologia Forense di Medicina Legale Regionale, Bogotà, il fatto che GIACOMO TURRA non aveva, secondo le valutazioni e dati del processo, caratteristiche di aver subito traumatismo alcuno che portasse a dedurre, in modo indiziario o deduttivo, un politraumatismo prima di arrivare al ristorante. Nemmeno aveva l’attitudine psicotica che gli hanno affibbiato:
“Foglio 109, 110 e 111: L’agente GUILLERMO JÏMENEZ tra gli altri aspetti dichiara che quando erano entrati nel ristorante non avevano visto segni di botte a Giacomo, che era calmo. Che una volta fuori aveva battuto il mento e il viso per terra volontariamente e che allora gli si era messo sopra per controllarlo, procedendo a legargli le mani con la cintura prestata da un civile.
Foglio 112 e 113: un dichiarante dice che quella sera lo avevano visto venire correndo, sudato, come se qualcuno lo stesse inseguendo, che aveva solo un graffio sulla mano, non altre lesioni.
L’agente LLANOS dice che in seguito alla morte aveva proceduto a constatare che si trovava alloggiato presso l’Edificio Los Delfines, abitazione 304...”ecco, l’unica cosa che ricordo è che 2 o 4 ore prima dei fatti, il personale del CAI El Laguito, gli agenti SALGADO, CABARCAS E BAQUERO mi avevano informato per radio che in quel posto si aggirava un signore di nazionalità italiana che era impazzito dando problemi al ristorante “Riquisimo” ubicato diagonalmente rispetto al CAI; dissi loro di cercare di controllarlo, di prenderlo perché si calmasse di vedere cosa succedeva, ma pare che non ce la fecero dato che sentii Rodriguez già alle undici e trenta che chiedeva aiuto per un italiano che era impazzito. Dalla versione precedente sembra possibile dedurre che gli agenti contavano con informazioni sul giovane prima del suo arrivo al ristorante.
“... gli agenti non avevano informato la medica che il giovane presentava lesioni, solo che era impazzito e con overdose (sovraeccitato). Perché non l’hanno informata, mi domando? Mi rispondo: perchè non si era colpito da solo? Ma era colpito quando lo si portava per prima volta all’Ospedale. O soltanto quando lo avevano portato la seconda volta? Perchè indubbiamente il cadavere all’esame interno e esterno rivela botte. Se non era stato informato delle botte il medico, perchè non è stato informato delle stesse il principale alleato del medico nell’adeguata attenzione del paziente che é l’informante.. Alcuni testimoni dei fatti riferiscono che non si sono viste botte (e di conseguenza la dottoressa non viene informata delle botte?). Altri testimoni dicono di aver visto il custode del Centro Commerciale Bocagrande dare un calcio con la punta del piede allo stomaco e un’altra persona dice di aver visto anche un agente dare un calcio a Turra.
Era stata informata la medica di queste botte causate al giovane GIACOMO?.. “Foglio 147 e 148: l’agente aveva dato immediatamente l’ordine : Il signore si era alzato (Giacomo) e aveva alzato le mani, lo presi dalla cintura dei pantaloni e lo portai all’uscita (capisce l’ordine e ubbidisce, non è aggressivo, si lascia guidare. Queste descrizioni sembrano non corrispondere a psicosi da cocaina.).  Fl.149: In quel momento rannicchiato nel ristorante non gli vidi botte.”(Se dal ristorante era uscito senza botte, come, dove e da chi ha ricevuto le botte?). Fl.150: Durante il percorso l’italiano “non aveva detto niente, zitto, da quando lo avevamo preso fino a quando era impazzito non disse niente, fino alla sua morte. Io non aveva sentito nemmeno una parola (Fl.150). (Questo é un frammento abbastanza diverso da quello espresso da altri agenti e altri testimoni.)
“Foglio 154: il conducente della pattuglia, agente VÏCTOR JOSE’ DÏAZ SANCHEZ, dice che “Lui aveva sbattuto contro la porta (della pattuglia) ma mai è caduto a terra perchè i compagni lo avevano afferrato (Dichiarazione che elimina altre probabili fonti di autoaggressione)
E su questo particolare è lo stesso sergente Llanos che, in dichiarazione davanti alla Fiscalia Seccional 30 in data 22 Settembre 1995 il cui radicamento era la 139, corrobora quanto prima detto nell’affermare testualmente: “...avevo ordinato al caporale Rodriguez che lo portasse nella pattuglia; questi lo prese dalla cintura e lo fissò al suo corpo portandolo fino alla pattuglia per metterlo dietro, cioé nella seconda porta , allora il tipo iniziò a scalciare e a opporre resistenza e si diede una botta alla testa contro la porta del veicolo, riuscendo a inserirsi tra i caporali Mendoza e Gomez, già era lì faccia a terra e si lanciò di nuovo a terra, ma non era riuscito a cadere...”
Aspetti che per il loro vincolo formale con l’inchiesta, sotto la supposizione di che TURRA(???), variano fino a dire che si era lanciato ed era caduto dalla macchina della polizia, ma queste dichiarazioni fatte sotto giuramento, mostrano che TURRA NON É MAI CADUTO DI TESTA DAL VEICOLO!
E da notare inoltre che ALFREDO MANUEL MENDOZA PALACIO che ha dichiarato l’8 Febbraio 1996 , che lavora nel “Gran Pan De Bono” e sostiene che aveva conosciuto Giacomo una settimana prima della morte, che andava a comprargli la birra al suo negozio, che era una brava persona, che dava la mancia ai portieri di “Noches de America” e offriva loro sigarette, che mai era arrivato ubriaco e mai lo aveva visto agire con modi violenti. Lo stesso assicura che Turra non era lesionato;” questo era stato verso le 23 non sapevo da dove veniva né come era entrato” e, al domandargli cosa intenda quando dice di averlo visto piuttosto pallido e se aveva notato graffi o lesioni mostrategli in foto, questi ha risposto:”NON NE AVEVA-SI RIFERISCE ALLE LESIONI-QUANDO SE LO STAVANO PORTANDO NON VIDI SANGUE”.
Questa testimonianza l’ha ricevuta il FISCAL JULIO CËSAR TORRENTE ROJAS della Unidad de Vida de Santa Fé de Bogotà. Lo stesso testimone afferma che come testimoni c’erano almeno altre 150 persone. Perché non ci sono nell’inchiesta? Perché non compaiono per rendere testimonianza? La conclusione è chiara : per lo stesso motivo esposto dal Fiscal Jefe de la Unidad de Vida de Santa Fe de Bogotà, NESTOR ARMANDO NOVOA: perché la Fiscalia é stata avvisata in ritardo per inquinare le prove nel tempo in cui si é prodotta la morte e in cui si porta via il cadavere, sono stati messi in fuga i testimoni, altri sono stati intimoriti e altri contattati come il signor Jorge Carlos Villa Castro, che all’inizio aveva dichiarato e ha detto di uno stato delirante di Turra.
* Mi chiedo: se PALACIOS indica che 150 persone hanno presenziato i fatti, bisognerebbe chiedersi perché nemmeno un quarto di essi fosse localizzato e solo persone come VILLA CASTRO, il custode del centro commerciale Bocagrande, siano comparse nel processo?
* La risposta é chiara: gli indagati si sono dedicati, nel lasso di tempo compreso in cui si é prodotta la morte di Turra, rimanendo questi dell’ospedale, non solo a manipolare le prove, ma anche a parlare con i testimoni, cacciandoli via. Se persone come CASTRO VILLA hanno dichiarato è perche era il loro testimone base, basti vedere che nella testimonianza in cui partecipa la parte civile (Luglio 1996) alla cui domanda lui afferma:
* Che un poliziotto era venuto da lui perché testimoniasse.
Quando gli si chiede della prima volta che aveva visto Giacomo al ristorante, dato che era fuori, afferma spontaneamente: Un solo agente riusciva a bloccarlo , così facilmente che lo portava preso dalla parte posteriore della cintura con una mano mentre l’altra la teneva poggiata sulla schiena; ma in seguito alla pacifica uscita dal ristorante, l’agente segnala che Turra presumibilmente inizia a gridare parole incomprensibili (ovvio, non parlava spagnolo ma italiano).
Ma si noti che quando gli si domanda come finisce allora Giacomo per terra, afferma spontaneamente che l’agente che lo conduceva lo aveva spinto facendolo cadere, lo aveva sbattuto contro il pavimento del terrazzo del ristorante e se pure dopo, all’essere interrogato dal difensore se era stato forte o piano, egli ha dichiarato che “molto piano”, é chiara la sua parzialità, perché quale senso aveva spingerlo, come la scena narrata fa dedurre, forse per fare una carezza?
Gli agenti avevano dato notizia alla FiscalÏa 8 o 9 ore dopo l’accaduto. Perché? Si sono dedicati solo a creare alibi, a cacciare testimoni, a intimorire altri, a creare false prove.
Apro una parentesi per criticare severamente la posizione facilona e paternalista che il Pubblico Ministero ha assunto nel catalogare la condotta degli uniformati, per agire usando la loro posizione e per aver intimorito chi avesse osato dirlo e con la cui condotta è stata definita disprezzabile; per quanto riguarda la loro posizione, perché in principio gli agenti avevano negato mentre dopo lo accettavano, come siamo sicuri che é successo precisamente non solo per questo episodio ma anche per la morte di Giacomo!
Ma, riprendendo quanto detto dal testimone VILLA CASTRO, in seguito, quando depone nell’istruttoria davanti al giudice penale militare 59, a Luglio o Agosto 1996, alla domanda di come era comparso Turra alla porta del ristorante, risponde che un agente lo portava con una mano che afferrava la cintura e l’altra sulla schiena e, domandato su come Turra era finito a terra, é stato così spontaneo nel momento che la domanda gli veniva rivolta da dire: perché l’agente che lo portava lo aveva spinto e sbattuto per terra. Altro non si capisce! Pure quando dopo, e con chiaro interesse di guidare il teste, il giudice gli chiede se era stato buttato dolcemente.
E chiaro che, come valuta il perito di psichiatria e psicologia di Medicina Legale Bogotà, che un uomo che in modo pacifico si lascia controllare , che alza le mani in alto, che si lascia condurre con uguale sottomissione verso l’esterno del ristorante, non ha le caratteristiche dello psicotico, del pazzo violento o del cane rabbioso!
E come dice inoltre il conducente della pattuglia JOSE’ DIAZ SANCHEZ, nemmeno é certo che si fosse buttato dalla stessa e che avesse ricevuto un colpo in testa.
Questa versione dell1imputato resa il 9 Febbraio 1996, davanti al Capo dell’Unità di Vita di Santa Fe de Bogotà, confrontata con altri fatti determinanti come quelli che dirò sono chiari e indicatori della responsabilità degli agenti dell’ordine:
Chiaramente in quell’istante Giacomo era legato mani e piedi prima di essere portato sulla pattuglia, versione degli stessi imputati, versione di VILLA, loro testimone; perché con la cintura di Villa gli si erano legate la mani e con i lacci degli stivali che lui portava, gli si sono legati i piedi e in quel modo, loro assicurano, lui entrò di traverso a terra nella parte posteriore dei primi sedili e nello spazio compreso nella parte anteriore del secondo sedile. Stiamo parlando di porte laterali e Turra era stato messo di traverso per terra nella pattuglia. Come può allora prodursi il lancio di Turra da se stesso, di cui parlano gli agenti, se sono smentiti da uno di loro?
E’ chiaro che Turra viene portato su con gli stivali e portato in tali circostanze all’Ospedale Bocagrande, così come affermano gli agenti e che coincide con quanto detto dalla medica e che pertanto é credibile.
Quanto detto prima era così in conseguenza, fino a quel momento non poteva avere lesioni in quella parte perché era coperta da stivali che lo coprivano fino a metà delle gambe.
Si confronti con la autopsia se é vero che registra lesioni in quella regione e perché posteriormente l’insieme delle lacerazioni nell’esame esterno del suo corpo nelle regioni anteriori e posteriori che le scienze ausiliari e periziali determinano come base di dati o conosciuta, in effetti, é prova di un trascinamento di TURRA.
Se Turra era stato sistemato di traverso nel suolo della pattuglia, tra lo spazio compreso tra la parte posteriore del sedile anteriore e quella anteriore, provato che erano 5 gli agenti della pattuglia che si erano imbarcati e dato che davanti ci sono due sedili, quello del conducente -a sinistra- e nel secondo c’é il sergente Llanos e sommato il fatto che se il sedile posteriore è d’un solo pezzo, sono ammissibili solo 3 passeggeri, corrispondenti ai 3 agenti della polizia rimanenti, è lecito chiedere: come stavano i 3 agenti al secondo posto all’interno della pattuglia e in quali condizioni era Turra che era per terra dove necessariamente dovevano esserci 6 stivali dei 3 agenti rimanenti.
Questi fatti sono provati, Ë un’operazione logica deduttiva, è un fattore dominante dell’esperienza comune e porta a concludere che non si legittima nessun tipo di violenza contro una persona che in effetti era indifesa da qualunque posto venisse. Non è nemmeno il trattamento che ha segnalato preventivamente la dottrina della Corte Costituzionale diversamente da quanto predicato dal Pubblico Ministero, che si applica a un cittadino.
Indubbiamente gli agenti indagati hanno applicato un trattamento inumano ,
hanno usato una forza non legittima perché: Giacomo era disarmato
Indifeso e immobile: legato alle mani e piedi
Il documenti di rimozione del cadavere, quello della necropsia, ci indica che la sua corporatura, la sua formazione anatomica era molto inferiore a quella degli agenti e la prova che essi l’hanno dominato è che un agente dice di averlo portato alla porta da solo
La capacità della forza degli agenti, la cui corporatura era superiore a quella dell’arrestato
A tali conclusioni ci portano fatti determinanti o indicativi provati attraverso le prove periziali (necropsia-documento di rimozione del cadavere), i testimoni, i documenti (fotografie) come base per le conclusioni che tiriamo.
Inoltre, nella dichiarazione di AMIRA OSORIO all’Unidad de Vida de Santa Fé de Bogotà il 26 Febbraio 1996 e che afferma di come un agente abbia “collaborato l’infermiera applicasse l’iniezione a Turra, messo a volto a terra, nello spazio a terra tra il sedile anteriore e quello posteriore, con le gambe semi genuflesse perché la porta da quel lato era chiusa e graficamente dice:”SEGNALA JORGE LUIS MENDOZA PASOS come l’agente che gli mise lo stivale sulla schiena e l’altro sul collo, seduto sulla poltrona posteriore della macchina della pattuglia, la prima volta che portarono il paziente... E DICE: “MI COLPI’ LA FORZA CHE IMPIEGO”, COSI’ (LA TESTIMONE SCHACCIA CON FORZA IL PIEDE CONTRO IL PAVIMENTO)”, amen che fu detto che con una mano gli faceva pressione sul pavimento del veicolo dove si trovava steso.-
Dimostrato lo stato di salute della Vittima. Dimostrato che 150 testimoni arrivarono nel solo lasso di tempo tra il 4 settembre e il mese di giugno 1996, quando la famiglia TURRA si costituisce parte civile, si prova che, sia la Fiscalia che il Tribunale Penale Militare che la Procuradoria ebbero il totale controllo sulle prove, con relativo accesso, sia chiaro, degli imputati.
Per caso è possibile parlare di autolesioni, di severità, di politraumatismo? Il Pubblico Ministero ha tentato di spiegare antiscientificamente dalla Scienza Medica che gli effetti caratteristici di un colpo sono possibile soltanto dopo la produzione del trauma. Basta guardare a quanto detto dalla Dra. MAGOLA MANGA in varie dichiarazioni rese e successivamente giurate al Pubblico Ministero.
Alla domanda del Pubblico Ministero: “Qual’è l’evoluzione che presenta una lesione dal momento in cui si produce fino al momento in cui appaiono i segni esterni della stessa... Tutti i segni esterni delle lesioni appaiono immediatamente quando si prende un colpo variano da persona a persona.
la Dra. MAGOLA MANGA dice: Se sono lesioni recenti, dipende della lesione del trauma se produce una lesione a livello muscolare o vascolare con una risposta nei tessuti; come sono l’ecchimosi, l’ematoma, se si produce una escoriazione la lesione rimane disegnata, si produce una ecchimosi rimane disegnata, la intensità può variare per le ore, ma la lesione comunque si disegna. Si, se voi mi trascinate su una superficie ruvida la lesione si disegna sulla pelle nello stesso momento in cui voi mi provocate la lesione. L’AGENTE DEL PUBBLICO MINISTERO: successivamente appariranno i segni, altri segni esterni dello stesso colpo.
DOTTORESSA: Non sempre quando si produce un colpo. Si, è la risposta del tessuto de una esmodia (?) si, e i segni possono aumentare col trascorrere delle ore, ma per quello che lei può osservare per lo scuro di una ecchimosi, per la escoriazione che il colpo quando si produce dà una risposta visibile, si (Vedere dichiarazioni in dibattimento).
In poche parole la dottoressa sta sostenendo che sempre, quando si produce un’ecchimosi o la lacerazione è evidente immediatamente. Sta dicendo che la reazione a un colpo è immediata. Il Pubblico Ministero tenta, mediante questa affermazione contraria alla scienza naturale medica indicare: che la dottoressa, i testimoni non videro in GIACOMO le contusioni, lacerazioni ed ecchimosi quando fu portato dal Ristorante fino all’ospedale “perchè le reazioni o l’apparizione dei maltrattamenti si evidenziano dopo”, e cerca di indicare che nella fase durante la quale lo portarono all1ospedale fino a quando poi lo portarono già morto non soffrì maltrattamenti, nè fu oggetto di contusioni da parte degli Agenti.
Contrariamente a questo, il concetto scientifico che suggerisce la dottoressa, che appena si produce un colpo si evidenzia la reazione dell’organismo con un’ematoma e la sua colorazione, la dottoressa che lo curò indica la stessa cosa, non vide in Giacomo quando lo portarono senza vita altre lesioni multiple e severe che la prima volta che lo portarono all’Ospedale non aveva.
Chiedo ci si rimetta alle dichiarazioni che rese durante il Consiglio verbale di Guerra la dottoressa MAGOLA MANGA, Patologa. E allo stesso modo a quelle rese da parte sua davanti al Giudice di Investigazione Penale Militare e che sono depositate nel quaderno 3, rispettivamente nei giorni 4,5, 9 e 15 luglio 1996.
La Dottoressa MANGA venne interrogata circa la sua dichiarazione resa il 15 luglio 1996 su una conversazione che dopo la sua dichiarazione anteriore ebbe col difensore degli imputati, quando il dr. ALFREDO MOUTON le chiese se a suo giudizio considerava le lesioni che aveva TURRA come prodotto di un’autoaggressione e lei alla pagina 143 del quaderno 3 sostenne: “in quanto alla domanda del signor MOUTON, sugli ematomi agli intestini, gli risposi che corrispondevano a traumi chiusi addominali e si parlò dei presunti meccanismo che avrebbero potuto originare il trauma, io gli risposi che per me era difficile che potessero essere stati provocati da uno solo elemento”.
In conclusione, che fosse o no drogato GIACOMO TURRA, i traumi, le autoaggressioni, la prova indiziaria indica che non vennero prodotti da lui.
E’ anche provato, a livello d’indizio, che vennero prodotte nell’istante in cui rimase in mano degli agenti che l’avevano arrestato. E’ provato, a livello d’indizio, che non è possibile che, per quello che riguarda alcune lesioni, se le sia procurate da solo e meno che mai nello stato indifeso in cui era ridotto e che per di più controllava il suo sistema motorio e non aveva orientamento, visto che la risposta ce la dà lo studio tecnico Psichiatrico oggetto dello studio
Quanta verità e credibilità meritano i secondi e i terzi esami inviati all’estero sul campioni biologici? Mi rimetto alla sentenza che considero l’obiezione in secondo grado dettata dal Tribunale Penale Militare. Così come agli argomenti che servirono da supporto per questa sentenza. Ma più di tutto è sufficiente quanto sostenuto dall’Ufficio di Psichiatria e Psicologia Forense di Medicina Legale il quale ci ha portato a farci tante domande.
Sono chiari e evidenti gli indizi di opportunità che avrebbero portato a delinquere gli imputati,  anche quando si continua a insistere sull’esistenza di una scala di cui parla il testimone MARTINEZ MEYER nella dichiarazione resa alla Fiscalia Sezione 30 il 22 settembre 1995, quando afferma che: “ ... stavo rientrando nel commissariato, quando c’era il signor proprietario del ristorante MEE WAH ALVARO DRIAZA CHING, che mi chiese chi l’avrebbe ripagato per i danni e io gli dissi che bisognava aspettare che quel signore tornasse in sé, perchè allora sembrava un morto, che facesse la denuncia nell’ufficio, salì per la scala del commissariato fino all’ufficio, potendo constatare che non vi si trovava l’ispettore, allora gli dissi che sarebbe potuto ritornare il giorno dopo...”. Poi quindi non è sbagliato quello che dice il testimone MARTINEZ MEYER circa l’esistenza delle scale che successivamente e nell’Ispecciòn judicial portata a termine nelle installazioni del Commissariato della Polizia indicò dove erano ubicate.
Non è neanche vero quello che tenta dimostrare il Pubblico Ministero quando toglie credibilità alla dottoressa AMIRA OSORIO con l’obiettivo di disarticolare l’indizio di Opportunità per delinquere, nel senso di mostrare che lei visitò il paziente a un metro di distanza dal veicolo dove stava, e ancora nella dichiarazione del 15 luglio 1996 davanti al Giudice 59 de Instrucciòn Penal Militar, quando le si domanda quale fu il suo contatto fisico con TURRA la prima volta che fu portato all1ospedale, lei afferma che: “... Per realizzare l’esame arrivo fino al paziente, non entro nella vettura ma lo faccio attraverso la porta aperta e lo faccio circa per 15 minuti. Si prese il battito cardiaco, si alzo la testa per visitarlo, si prese la frequenza cardiaca della posizione carotidea, questo vuole dire che sono stata in contatto col paziente...”. Durante questa visita si rende conto di alcune lacerazioni che come lei sostiene: “ Il trauma che si osservava era superficiale, lacerazioni, graffi...” e che in questa vicinanza anche si rende conto, tra l’altro, che “guardandogli la testa non gli vidi segni di trauma, gli guardai le spalle e le braccia e neppure glieli vidi”.
E sullo stato di salute di GIACOMO TURRA, una volta visitato, gli dice: “la sua respirazione era perfetta, completa espansione della cassa toracica, il paziente era cosciente e non in uno stato grave... il paziente era cosciente, non aveva nè convulsioni in quel momento, nè era compromesso il suo stato neurologico tanto da pensare che avrebbe potuto morire per colpa delle lesioni che si vedevano”, che per quello che diceva il Medico erano fino a quel momento lacerazioni di minore entità.
Allora durante il lasso di tempo: uscita dall’Ospedale - Commissariato , in conformità con quanto analizzato con la prova periziale portata, con quanto detto dagli stessi imputati, vennero prodotte le lesioni gravi a TURRA, perchè come dice il gruppo di Psichiatria e Psicologia Forense Regionale di Bogotà, non è possibile  o non poteva esser vero che TURRA rimanesse addormentato o tranquillo, come dichiararono gli agenti, visto che quelle medicine intramuscolari non avevano fatto nessun effetto nell’organismo del paziente e allora viene confermato quanto detto dalla dottoressa. Ossia, lui continuò a stare inquieto, ma legato mani e piedi e nella stessa posizione dentro la vettura della pattuglia, e con le scarpe ai piedi.
Come si ebbero allora le lacerazioni alle estremità nei due lati del corpo come segni o tracce di trascinamento”. E’ chiaro, come detto da MAGOLA MANGA, il 9 luglio 1996, che esistono varie lesioni che TURRA non poté infliggersi da solo.
E’ meno valida la tesi del Vice-Procuratore che vuole mostrare che TURRA si autoaggredì e che i colpi non gli uscirono immediatamente e che per  questa ragione, la Dottoressa non poté vedere dette lesioni. Clinicamente e giudiziariamente è assurdo o impossibile.
Si veda la dichiarazione di MAGOLA MANGA, la medico patologa o si consulti qualunque libro sul particolare, dove si stabilisce che prodotto un colpo l’organismo reagisce immediatamente, sia con un rigonfiamento che con un cambio di colore, un arrossamento, e che sebbene col tempo un trauma può evolversi, non è come indica l’agente del PUBBLICO MINISTERO perchè col passare del tempo va sgonfiando o sparendo la sua colorazione fino alla sua totale scomparsa.
Questa tesi del Procurador è totalmente inversa e si noti che nella dichiarazione resa, quando fu interrogata la dottoressa MANGA, anche se fa di tutto perchè lei gli risponda come lui vuole, lei nega enfaticamente le reazioni che lui vuole siano approvate.
“...Così come la resistenza che un corpo elastico oppone a una forza che le comprima, lo trazioni a le applichi una torsione, diventa constantemente maggiore crescendo questa, fino al momento culminante nel quale la forza di coesione del corpo termina per essere definitivamente superata dalla rotture delle attrazione molecolare, così anche la reazione che ogni essere vivente oppone a una minaccia contro la propria integrità, va sempre crescendo in proporzione dell’aumento della potenza offensiva fino al momento culminante della vittoria o della sconfitta.
Questo semplicissima Legge della conservazione dell’integrità degli esseri, questo principio dell’individualità, nel senso etimologico della parola, si manifesta in tutti gli stadi dell’evoluzione cosmica, sia nel primitivo stato dei semplici corpi animati, sia negli organismi umani e sociali, differenziandosi e complicandosi come gli esseri nei quali si manifesta” Fioretti-  Sulla Legittima Difesa J.Fioretti pag 18-19.
Si deduce che quanto successo  si spiega come reazione che si oppone a una forza e non come stato di eccitazione delirante per ingerimento di psicotropi come viene provato dalla letteratura  scientifica, questo è legalmente dimostrato, nonostante gli sforzi per portare prove inammissibili e contrarie al dovuto processo.
Signori Magistrati, con tutto il rispetto che meritano, prego loro che sia revocata la sentenza del 30 ottobre e che venga emessa sentenza di condanna degli imputati.
attentamente
DAYRA DE JESUS GALVIS MENDEZ


 
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